Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4645 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2083/09 la Sezione Terza ter del Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto, disattese le eccezioni preliminari, il ricorso proposto da C. A. per l’annullamento del bando di concorso per esami per la copertura di 7 posti di dirigente di II fascia, nella parte in cui prevedeva ai fini della determinazione del punteggio finale la valutazione anche di titoli, nonché degli atti susseguenti, tra cui, in particolare, il decreto del 5.7.2007 di approvazione della graduatoria ed il successivo decreto di data 24.09.2007 che ha parzialmente modificato il precedente decreto di approvazione.

Il Tribunale ha condiviso la tesi del ricorrente che la previsione del bando secondo la quale la commissione esaminatrice dispone, in aggiunta alla votazione complessiva per le prove di esame, di un punteggio massimo di 10 punti per titoli ritenuti valutabili (ossia titoli di studio aggiuntivi, quali abilitazioni e specializzazioni universitarie post laurea della durata non inferiore a sei mesi), trasforma significativamente la natura del concorso, che diventa per esame e titoli.

La sentenza è stata impugnata, con distinti ricorsi, tanto dal Ministero (ricorso n.4282/2009) che da N. M., risultato vincitore con un punteggio per le prove di esame inferiore a quello del C. ma sopravanzandolo grazie al punteggio per titoli che quest’ultimo non vantava, (ricorso n. 4857/2009), riproponendo le eccezioni preliminari e contestando l’erroneità della tesi condivisa dal Tribunale.

Si sono costituiti in entrambi i giudizi i sig. C. e Campus e, nel primo anche il sig. G..

Il dott. C. contesta la fondatezza dell’appello del Ministero rimarcando che il concorso in questione è legislativamente previsto per esami e non è consentito all’amministrazione alcun margine di discrezionalità nell’introdurre punteggi ulteriori a quelli derivanti dall’espletamento delle prove scritte e orali; conclude per la reiezione dell’appello con conferma della sentenza impugnata o, in subordine, per l’accoglimento del motivo assorbito in primo grado (con il quale, in sostanza, si denuncia l’illogicità di indicare come valutabili titoli che nulla hanno a che vedere con la professionalità da reperire mediante la selezione in questione). Con memoria depositata il 19.6.2009 nel ricorso n. 4282/09 il C., in replica alla memoria di costituzione del dott. G., indica che è suo interesse impugnare in via incidentale la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti proposti.

Con ordinanze nn. 3203 e 3208 del 23.6.2009 questa Sezione ha respinto le istanze cautelari presentate dagli appellanti.

Entrambi i ricorsi sono stati posti in decisione all’udienza dell’1.03.2011.

Motivi della decisione

Con decreto del direttore generale 5.7.2007 (doc. 2 del fascicolo del ricorrente C. in primo grado) è stata disposta l’approvazione delle graduatorie dei vincitori e di merito di cui agli allegati elenchi, costituenti parte integrante, (art. 1), prevedendosi (art. 3) che l’amministrazione, con successivi atti "procederà al conferimento degli incarichi… e alla stipula dei contratti… per l’assunzione nel ruolo dei dirigenti… limitatamente al numero di assunzioni annualmente autorizzate e per la intera durata della validità della graduatoria…". In particolare la graduatoria di merito riporta distintamente i punteggi per la prima prova scritta, per la seconda prova scritta, per i titoli e per la prova orale, nonché il punteggio totale. Da detta graduatoria risulta che il C. non ha ottenuto alcun punto per titoli e 232,50 punti complessivi, risultanti dalla somma dei voti per le prove di esame, così come risultano i punteggi per i titoli riconosciuti agli altri candidati che, pur avendo nelle prove di esame ottenuto punteggi inferiori al suo lo precedono nell’ordine di graduatoria proprio in virtù del punteggio aggiuntivo per i titoli, collocandosi in posizione utile per ottenere i posti messi a concorso (vedi N.). Il successivo decreto del 28.09.2007 dispone (in conformità all’art. 5 del bando che, riservato l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, stabiliva che l’amministrazione "può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura del concorso") l’esclusione in autotutela dalle graduatorie di alcuni candidati non in possesso dei requisiti di partecipazione, con rettifica della graduatoria comportante parziale annullamento del provvedimento di approvazione del 5.7.07; l’art. 3 di tale decreto indica che le graduatorie vengono conseguentemente riformulate come da elenco allegato e puntualizza che l’atto è impugnabile nei termini di legge.

Entrambi gli atti di appello – che investono la medesima sentenza e vanno, pertanto, riuniti – ripropongono, preliminarmente, le eccezioni di irricevibilità/inammissibilità del ricorso di primo grado, per tardività dell’impugnazione del bando, così come della graduatoria.

Il T.A.R., ha, in primo luogo, ritenuto che il contestato art. 12 del bando, prevedente la possibilità di valutare, oltre alle prove d’esame, taluni titoli, non poteva considerarsi immediatamente lesivo, non ostando alla partecipazione del ricorrente, bensì suscettibile di rivelarsi pregiudizievole solo con la pubblicazione della graduatoria, recante indicazione dei punteggi attribuiti in relazione alle prove di esame ed ai titoli aggiuntivi. Con tale avviso si concorda.

Non può, invece, convenirsi con la motivazione della ritenuta infondatezza dell’eccezione di irricevibilità proposta nella considerazione della tardività dell’impugnazione della graduatoria, approvata con decreto del 5/07/2007; i primi giudici, dopo aver evidenziato che detta graduatoria è stata riformulata con successivo provvedimento del direttore generale del Ministero in data 24/09/07, previa esclusione in autotutela dei candidati risultati privi dei requisiti di ammissione al concorso, hanno ritenuto che "è dunque questo il provvedimento finale della procedura concorsuale, costituente anche il dies a quo da cui decorre il termine per l’impugnativa, come espressamente previsto dall’art. 3 dello stesso decreto dirigenziale"

La percezione della effettiva, non più solo potenziale, lesività della previsione del bando è, infatti, cronologicamente collegata e connessa alla approvazione della graduatoria, risalente al 5/07/2007, che evidenzia, per ciascun concorrente il punteggio ottenuto per le prove di esame, quello relativo ai titoli e quello finale, consentendo di comprendere pienamente l’esistenza e l’entità del vantaggio attribuito ai possessori di titolo aggiuntivi a discapito del dr. C., che tali titoli non vantava.

Non vale a spostare il tempo della percezione della lesività del bando l’esercizio dell’autotutela, ossia l’adozione di un atto di secondo grado del tutto eventuale che l’amministrazione si era riservata, posticipando il riscontro del possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati; autotutela che, d’altra parte, ha lasciato pressoché inalterata la situazione del dr. C., avanzato dal 22° al 21° posto, comunque lontano dal settimo utile.

Né giova all’appellato obiettare che è stata la stessa amministrazione a definire il decreto del 24.09.2007 di riformulazione della graduatoria quale atto finale del procedimento concorsuale, onde risulterebbe lesivo del principio di affidamento non considerare tale secondo decreto come riferimento per l’individuazione della decorrenza termine di impugnazione. Non si tratta infatti, nella specie, di individuare in quale momento si esaurisca la procedura ma di stabilire l’emersione, nell’ambito della stessa, dell’incidenza concreta dei titoli valutabili, laddove costituisce una mera eventualità la successiva eliminazione (nella specie non verificatasi) del pregiudizio che la stabilita rilevanza, fino a 10 punti, dei titoli predetti ha prodotto al dr. C..

La proposizione dell’impugnazione dell’art. 12 del bando, congiuntamente alla graduatoria, è avvenuta con atto notificato all’amministrazione il 13.10.2007 ma ad almeno un primo controinteressato in data 14.11.2007.

Secondo gli appellanti, tale notifica sarebbe tardiva.

L’eccezione, per quanto si concordi con la premessa che rileva la prima e non la seconda, riformulata, graduatoria, non può trovare accoglimento, alla luce del disposto dell’art. 13 del bando (il quale dispone che "la graduatoria di merito sarà approvata con apposito decreto ministeriale e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero… e sul sito Internet….. Di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale…. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all’Amministrazione… e dalla medesima data decorrerà altresì il termine per eventuali impugnative."), non avendo gli eccipienti, cui tale onere incombeva, dimostrato che la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, forma di conoscibilità stabilita dal bando, ovvero altra anteriore conoscenza di fatto, sia intervenuta in data antecedente i sessanta giorni (computato il periodo feriale) dalla notifica del ricorso di primo grado (anzi, nella memoria di primo grado della controinteressata dr. Campus datata 28.11.2008 – richiamata nel suo atto di costituzione in appello – è indicato che la pubblicazione nella G.U. è avvenuta il 3.8.2007).

Neppure può condividersi la tesi esposta dalla predetta dr. Campus che il ricorso di primo grado sarebbe, tenendo conto della data di pubblicazione nella G.U., tardivo per non potersi computare il periodo di sospensione feriale dei termini, trattandosi di ricorso accompagnato da istanza cautelare.

L’eccezione alla regola della sospensione feriale dei termini nel processo amministrativo riguarda esclusivamente l’incidentale procedimento cautelare non il giudizio principale avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’atto amministrativo.

Sia pure con diversa motivazione, va, quindi, confermata anche la reiezione dell’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado.

Quanto al merito della vertenza, si concorda con l’avviso espresso dai primi giudici, non riscontrandosi i vizi denunciati dagli appellanti.

La questione di fondo ha carattere interpretativo (onde non si ravvisa la perplessità di motivazione denunciata col ricorso n. 4857/09, III motivo, ed appena accennata nell’altro ricorso in appello,per aver i primi giudici evidenziato i diversi, per quanto scarsi, orientamenti emersi e la rivisitazione dell’avviso espresso in fase cautelare).

Essa concerne l’ammissibilità o meno, alla stregua della normativa vigente, della possibilità di contemplare, nel contesto di un concorso per dirigente di seconda fascia, normativamente caratterizzato come "concorso per esami", la valutabilità, con un punteggio aggiuntivo, di titoli, che, quindi, assumono influenza nella graduatoria finale accanto alle prove di esame previste dal paradigma normativo.

Non persuadono le censure, dedotte in entrambi gli appelli, di violazione degli artt. 28 D.Lgs n. 165/2001 e 3 e 5 DPR n. 272/2004, che si fondano sulla tesi della sussistenza di una qualche discrezionalità dell’amministrazione nell’introdurre metodi di valutazione "ancillari" alle prove di esame, parimenti preordinati alla selezione della migliore professionalità, discrezionalità, questa, che non configgerebbe col principio di legalità.

L’art. 28, comma 1, del T.U.P.I. prevede che "L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corsoconcorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione". L’alternativa ammessa dal legislatore è, quindi, solo quella tra concorso per esami (indetto dalla amministrazione interessata) e corsoconcorso (bandito dalla Scuola superiore); un concorso per titoli ed esami configura una terza soluzione priva di copertura normativa. L’art. 3 del DPR n. 272/04 prevede anch’esso il "concorso pubblico per esami". A fronte di così puntuale indicazione non appaiono invocabili, in quanto non compatibili, le previsioni di cui al DPR 9.5.94 n. 487 richiamate dalla difesa del Ministero. Le particolari esigenze della pubblica amministrazione che indice il concorso possono trovare spazio nell’ambito dei requisiti di partecipazione (come nel caso di specie per la richiesta "esperienza minima di sei mesi nel settore delle comunicazioni elettroniche e/o di tutte quelle attività che raggiungono gli obiettivi della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni", di cui all’art. 2 del bando).

Né può invocarsi, in tale contesto, il principio di conservazione, con riferimento a quelli dei titoli considerati che abbiano una più chiara attinenza con il tipo di concorso, perché è proprio l’assegnazione di un punteggio per "titoli", assommabile a quello per gli esami, che non trova fondamento normativo.

Gli appelli vanno, pertanto, respinti.

La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese dl giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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