Cass. pen., sez. III 23-10-2007 (02-10-2007), n. 39011 Cosa pertinente al reato – Rapporto con il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Con ordinanza 24.04.2007 il Tribunale di Biella rigettava l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo dell’immobile sito in (OMISSIS) appartenente a B. A., indagato del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 3, artt. 5 e 8.
Osservava il Tribunale che sulla base degli accertamenti di PG era ravvisabile il reato ipotizzato stante che alcuni clienti, previo contatto telefonico con un’utenza segnalata su una rivista pubblicitaria, avevano dichiarato di avere avuto rapporti sessuali a pagamento con V.G., che si prostituiva nell’abitazione dell’indagato, e che gli agenti stessi avevano contattato la predetta ottenendo l’offerta di una prestazione sessuale per Euro 100,00.
La stessa V. aveva ammesso di prostituirsi in collaborazione col B. che, oltre a essere titolare delle utenze telefoniche utilizzate allo scopo, l’accompagnava abitualmente presso le case dove svolgeva le sue prestazioni e gestiva i proventi della prostituzione versandole la quota di sua spettanza.
Inoltre, altre cose sequestrate cellulari con numeri reclamizzati nelle inserzioni su giornali pubblicitari, vasellina, preservativi, ricevuta d’inserzioni pubblicitarie costituivano un ulteriore riscontro circa la fattiva e continuativa intromissione dell’indagato nell’attività di prostituzione.
Soggiungeva che era ravvisatale il periculum in mora; che l’immobile, segnalato nelle inserzioni pubblicitarie, nel quale la V. e lo stesso B. esercitavano abitualmente la prostituzione costituiva cosa pertinente al reato ipotizzato e che sussisteva stretto rapporto di pertinenzialità tra res e reato.
Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta "sussistenza d’indizi gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere certa e univoca la commissione del fatto e la coincidenza fra fattispecie concreta e fattispecie legale" per l’irrilevanza delle dichiarazioni della V., convivente da tempo more uxorio col B., con cui aveva instaurato una forma di reciproca collaborazione che esclude qualsiasi ipotesi d’illecita ingerenza di ciascuno nello svolgimento della attività di prostituzione svolta dall’altro;
violazione dell’art. 321 c.p.p. essendo stato erroneamente ritenuto che tra l’immobile in sequestro e reato vi fosse uno specifico nesso strumentale poichè quel luogo era destinato a sua residenza.
Aggiungeva che non sussisteva neppure il periculum perchè, difettando la prognosi di reiterazione o di aggravamento del reato, non essendo necessario il mantenimento del vincolo.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Premesso che il controllo di legittimità deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto e impreciso, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l’imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all’accertamento dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all’agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, nonchè del vincolo di pertinenza che deve legare la res al reato e del periculum in mora quale necessità di prevenzione.
I requisiti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono esclusivamente la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, e la concretezza e attualità dell’esigenza di prevenzione.
Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che un bene sia suscettibile d’essere oggetto o strumento per aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato: la disponibilità delle cose sequestrate può fare presumere che l’indagato possa proseguire nel reato o nei reati.
Occorre, però, che l’esigenza di prevenzione sia attuale e concreta.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicchè è legittimo il disposto sequestro preventivo dell’immobile dell’indagato, la cui condotta è sicuramente riconducibile sub specie iuris alle fattispecie criminose ipotizzate alla stregua dei sopraindicati accertamenti eseguiti dalla PG, che consentono di ravvisare agevolmente l’astratta configurabilità dell’illecito previsto dalla L. n. 75 del 1958, art. 3 nonchè l’immediata riconducibilità del bene all’illecito.
Ha affermato questa Corte che "il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l’attività d’intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell’autore del reato" Cassazione Sezione 3^, n. 44918/2004; 14.102004, PM in processo De Virgilio, RV. 230422.
Inoltre, costituisce favoreggiamento della prostituzione qualsiasi attività che renda possibile l’esercizio del meretricio di altra persona con la consapevolezza d’agevolare, con il proprio apporto, il commercio carnale di quest’ultima, senza che abbia rilevanza il movente che determina l’azione, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta Cassazione Sezione 3^ n. 10938/2001, Dogana, RV. 218754.
Quindi il reato di favoreggiamento della prostituzione è ravvisabile in qualsiasi condotta che effettivamente agevoli la prostituzione Cassazione Sezione 3^ n. 3588/1996, 13/03 – 13.04.1996, Roero, RV. 204951 e, per integrarlo, non è necessaria un’attività continuativa perchè la norma incriminatrice non postula tale attività nè una reiterazione della condotta tipica perchè il legislatore ha inteso punire il favoreggiamento in qualsiasi modo attuato, indipendentemente da un rapporto di gerarchia, di supremazia o organizzativo tra agente e vittima cfr. Cassazione Sezione 3^, n. 12791/1987, Vaglini, RV. 177261: "il reato di favoreggiamento della prostituzione si concreta, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione (in particolare, nell’accompagnamento, in quanto tale attività conferisce alla persona che si prostituisce la garanzia della presenza ed eventuale assistenza), mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo, senza che abbia rilevanza il movente dell’azione che, pertanto, deve essere ritenuto ininfluente ai fini della sussistenza del reato".
Quindi, ove si riscontri un fatto agevolativo, non può disconoscersi la configurabilità del reato di favoreggiamento anche se si è in presenza di un rapporto di convivenza e di mutua assistenza con la prostituta, da qualsiasi motivazione occasionato, quando tale rapporto sfoci in condotte che favoriscano la prostituzione, nella specie consistite nella fornitura di utenze telefoniche per contattare clienti; nell’accompagnamento in auto sul luogo d’esercizio; nella gestione dei proventi derivanti dalla prostituzione versando l’indagato la quota di spettanza della V. sul relativo c/c acceso presso la Banca Popolare di Brescia Cassazione Sezione 3^, n. r. g. 49941/2001, 28.06.2001, Martinez.
Il bene sequestrato è immediatamente riconducibile all’illecito.
Trattandosi di cosa pertinente al reato, la motivazione deve essere puntuale circa il nesso strumentale con riferimento all’attività di prevenzione perchè deve essere accertato non solo che la cosa sia servita per commettere il reato, ma anche che essa è strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa.
Deve trattarsi di una pericolosità intrinseca, essenziale e non occasionale, tale da rendere una res, in se stessa lecita, oggettivamente e specificamente predisposta per la commissione di futuri reati.
Nella specie tale pericolosità è stata correttamente individuata nel fatto che l’attività di prostituzione della V. si è svolta continuativamente presso l’appartamento sequestrato accessibile da clienti attirati dagli annunci pubblicitari, quali S.P. e G.M..
Generico è il motivo relativo al periculum, ritenuto dal Tribunale con riferimento alla necessità di impedire la prosecuzione dell’illecito.
Il ricorso va, quindi, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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