Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 25-07-2011, n. 29785 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.M.M., per il tramite del difensore, avv. Lucio Calligaris, ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste in data 5-5-2010, che ne aveva confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato in supermercato, e la condanna, concesse le attenuanti della speciale tenuità del danno e del risarcimento del danno prevalenti, alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 100 di multa, di cui a sentenza, emessa l’11-5- 2009 ad esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale Monocratico di Trieste.

Con l’unico motivo di doglianza si censura carenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla riduzione della pena, nonostante l’imputata avesse risarcito integralmente il danno, circostanza non tenuta nella debita considerazione nella sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Contrariamente all’assunto della ricorrente, la corte territoriale ha motivato in modo congruo ed esauriente il profilo del trattamento sanzionatorio, rilevando che le due attenuanti riconosciute prevalenti (tra le quali quella del risarcimento del danno, enfatizzata nel ricorso) attenuano la gravità del fatto, mentre la presenza di precedenti penali, anche se non valutata ai fini dell’aumento di pena per la recidiva (contestata come specifica, reiterata, infraquinquennale), è sintomatica di capacità a delinquere.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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