Cons. Stato Sez. V, Sent., 03-08-2011, n. 4632 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decisione n. 5070/2010 in data 2 agosto 2010, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dal sig. F. C., proprietario di capannone ad uso stalla sito in contrada Vicenne della Frazione Ripa, ha annullato il diniego opposto dal Comune di Fagnano Alto sull’istanza di autorizzazione per il ricovero temporaneo di animali vivi destinati al commercio nonchè l’ordinanza n. 5/2007 con cui il Comune ordinava al Curti la sospensione dell’attività di introduzione di suini nel capannone.

Il Collegio ha considerato che la motivazione del diniego, basata sull’inidoneità urbanistica a causa della esigua distanza del capannone da civili abitazioni, contrastasse con il principio per cui, quando un immobile rurale destinato a scopi agricoli e costruito conformemente agli strumenti urbanistici si trova ad essere successivamente inserito in un contesto urbanizzato per effetto del rilascio di concessioni ad edificare a scopo abitativo e turistico, sono i nuovi strumenti programmatori ed edificatori a dover rispettare lo stato di fatto del territorio e non l’attività agricola a dover subire un danno per effetto della sopravvenuta urbanizzazione. Ha altresì rilevato l’incompetenza del Sindaco e del Segretario comunale in ordine all’adozione di un atto di competenza della struttura amministrativa ed il contrasto tra il diniego ed il precedente rilascio delle autorizzazioni sanitarie da parte della competente ASL.

Propone ricorso per revocazione il Comune di Fagnano Alto sostenendo che:

– la sentenza sarebbe il risultato di un errore di percezione dal momento che il Consiglio di Stato avrebbe affermato che l’edificio di proprietà E., per il quale era stata rilasciata concessione edilizia, era posto a pochi metri dal capannone destinato alla sosta di animali, mentre i due edifici sorgono ad una distanza di 511,28 metri come risulta agli atti del giudizio;

– la sentenza non conterrebbe decisione in ordine al punto controverso oggetto di gravame concernente la differenza tra attività di sosta ed attività di stalla;

– il Collegio non si sarebbe avveduto della mancata integrità del contraddittorio, per non essere stato notificato l’appello ad E.;

– il Collegio avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza dei requisiti igienico sanitari;

– il Collegio avrebbe erroneamente ritenuto rimosso l’amianto, fatto documentalmente escluso;

– avrebbe inoltre il Consiglio di Stato equivocato sui poteri del Segretario Comunale.

Gli errori evidenziati, frutto di una svista e di una erronea percezione di elementi incontestabilmente risultanti, giustificherebbero la richiesta revocazione.

Si sono costituiti ad adiuvandum i controinteressati sostenendo la domanda di revocazione.

Si è costituito il sig.Curti, controdeducendo e resistendo al ricorso.

All’udienza del 10 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

In ordine al primo motivo di revocazione, va osservato che la sentenza contiene riferimento alla distanza tra i due edifici esclusivamente nell’esposizione del fatto e nella descrizione dei motivi di ricorso, che riprendono, peraltro, il contenuto del provvedimento impugnato. Non sussiste, pertanto, alcuna valutazione sulla distanza da cui possa desumersi una svista revocatoria.

Quanto al secondo motivo, occorre rilevare che, in base a quanto dedotto nel ricorso in appello, solo nel corso del giudizio l’amministrazione comunale avrebbe inammissibilmente provveduto ad un’integrazione della motivazione del provvedimento con riferimento alla diversa disciplina dell’attività di sosta e dell’attività di stalla, erroneamente presa in considerazione dal T.a.r., mentre il provvedimento di diniego si fondava esclusivamente sul mancato rispetto della distanza stabilita dall’art. 72 L.R. 70/1995 tra edificio rurale ed abitazioni. Su questo motivo il Consiglio di Stato si è ampiamente pronunciato, considerando erronea la motivazione urbanistica per un edificio preesistente da oltre trenta anni, donde l’inconfigurabilità del vizio revocatorio di omessa pronuncia in ordine all’evidenziato profilo, che è stato riconosciuto come estraneo all’oggetto del giudizio concernente l’applicazione del principio di prevenzione (secondo cui, in sede di programmazione urbanistica, occorre prendere atto della presenza di edifici destinati ad attività agricola, ai fini della possibile adozione di misure idonee a prevenire e scongiurare eventuali inconvenienti ricollegabili alla loro vicinanza Cons. St. Sez. IV, 10.6.2010, n.3685).

Quanto al difetto di notifica dell’appello alla società E., proprietaria di edificio per attività turistica realizzato in base a concessione impugnata con motivi aggiunti in via subordinata, in relazione all’interesse dipendente dal diniego di autorizzazione per motivi di compatibilità urbanistica con gli altri edifici circostanti, va osservato che la mancata integrazione del contraddittorio è da ricondursi all’ assorbimento del motivo disposto a seguito dell’accoglimento dell’appello ed all’annullamento del provvedimento di diniego di autorizzazione e costituirebbe, comunque, in quanto vizio sui presupposti da cui dipende la regolare costituzione del contraddittorio un errore di diritto nei cui riguardi è inammissibile la revocazione (Cons. St. Sez. IV, 15.4.1999, n. 636).

Parimenti inammissibile è la revocazione in ordine alla valutazione compiuta dal Consiglio di Stato sulla sussistenza dei requisiti igienico – sanitari e sulla avvenuta eliminazione dell’amianto.

L’art. 395 n.4) c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., ammette la revocazione se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso solo se il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia statuito, frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice (Cons. Stato Sez. III, 01062011, n. 3328; Sez. IV, 10052011, n. 2765; Sez. V, 24032011, n. 1776). Nella specie, la sentenza contiene chiaro richiamo alla documentazione valutata per pervenire alle conclusioni indicate, onde è da escludere che possa configurarsi un vizio revocatorio.

Lo stesso è a dirsi per la statuizione contenuta nella decisione in ordine all’incompetenza del Segretario Comunale, a causa della titolarità delle specifiche funzioni tecniche nella materia da parte di altro soggetto, unico a poter manifestare la volontà comunale. Il capo della decisione, invero, non appare in alcun modo basato sulla erronea esclusione della titolarità da parte del Segretario comunale dell’incarico aggiuntivo di direttore generale, circostanza del tutto irrilevante, tenuto conto della indicata motivazione, e pertanto inidonea a costituire motivo di revocazione. Conclusivamente, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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