Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 25-07-2011, n. 29655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 gennaio 2007 con cui il Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, ha ritenuto F. N. responsabile del reato di cui all’art. 393 c.p., comma 2, condannandolo ad un mese di reclusione ed Euro 100,00 di multa, pena dichiarata estinta in applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, e ha ridotto solo l’ammontare del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

La Corte territoriale ha ritenuto, così come aveva già fatto il primo giudice, che l’aggressione posta in essere dall’imputato nei confronti di D.N.S., colpendo con un badile il mezzo su cui questi si trovava mentre espletava il servizio pubblico della pulizia della strada, fosse da porre in relazione alla pretesa invasione della sua proprietà privata, come provato dalle testimonianze della stessa persona offesa, nonchè di Fi.

F. e di M.S..

2. – L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo contesta l’avvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto i giudici di merito non avrebbero acquisito la prova della proprietà del mezzo danneggiato, ma si sarebbero accontentati della dichiarazione dello stesso D. N.S..

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe dato alcun rilievo alle numerose contraddizioni emerse nelle dichiarazioni dei testimoni dell’accusa.

3. – Il primo motivo è inammissibile, perchè risulta presentato per la prima volta con il ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall’art. 606 c.p.p., comma 3. 4. – Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha dato atto delle testimonianze convergenti di D. N., Fi. e M., pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado con una motivazione che appare immune da vizi logici e coerente rispetto alle acquisizioni probatorie.

Il ricorrente, con il motivo in esame, tenta di dare una lettura alternativa ai fatti così come ricostruiti in sentenza, operazione che non è consentita in sede di legittimità, in cui il controllo sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Peraltro, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In altri termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

5. – Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in considerazione delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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