Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 25-07-2011, n. 29654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna il 6 luglio 2007, appellata da C.A. e D. S.A., che li aveva condannati, in sede di giudizio abbreviato, a un anno e due mesi di reclusione, il primo, e a un anno di reclusione, la seconda, per il reato di maltrattamenti ad entrambi ascritto e, per il solo C., anche per il reato di lesioni di cui all’art. 582 c.p., commessi in danno della figlia minore C.J..

La Corte territoriale ha ritenuto pienamente credibile la persona offesa, sulle cui dichiarazioni accusatorie ha fondato il proprio giudizio: C.J. ha, infatti, riferito di avere subito, sin da piccola, maltrattamenti da entrambi i genitori, con percosse inferte con schiaffi, calci e lancio di oggetti, minacce e offese, fino all’episodio del taglio alla mano procuratole dal padre. A conferma di queste dichiarazioni vi sarebbe anche la testimonianza di C.C., cugina della persona offesa, testimone diretta di alcuni episodi violenti.

2. – Nell’interesse di entrambi gli imputati ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, avvocato Benini Carlo.

Con un primo motivo deduce l’illogicità della motivazione avendo i giudici ritenuto provato il reato di maltrattamenti, contestato nel periodo dal 1990 al 2004, come effetto dell’affermata responsabilità di C.A. in ordine alla lesione contestata al capo b).

Ma una tale conclusione da parte dei giudici appare in contrasto, secondo la difesa, con una serie di elementi acquisiti al processo, tra cui, in particolare, i risultati delle relazioni dei servizi sociali, che hanno sempre descritto la persona offesa come una ragazza forte, "che tende a comandare i genitori a bacchetta (…) mentre i genitori appaiono sempre un po’ titubanti ed incerti su come comportarsi", nonchè con le conclusioni della consulenza tecnica, che ha escluso qualsiasi sintomo psico-fisico accusato dalla minore idoneo a rivelare una vita di maltrattamenti subiti. La sentenza pur dando atto di tali elementi favorevoli agli imputati li ha ritenuti irrilevanti, sulla base di un ragionamento fondato su mere supposizioni sfornite di ogni riscontro.

Il secondo motivo attiene alla illogicità della motivazione per la mancata qualificazione della condotta contestata al capo a) nel reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina.

Infine, con l’ultimo motivo si denuncia ancora un vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione della condotta di cui al capo b) nel reato di lesioni colpose.

3. – Preliminarmente deve rilevarsi che i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Nella specie trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 157 e 161 c.p., come modificata dalla L. n. 251 del 2005, che per entrambi i reati contestati agli imputati fissa in sette anni e sei mesi il termine massimo per la prescrizione, sicchè tenuto conto che i fatti risalgono al (OMISSIS) deve riconoscersi l’avvenuta estinzione dei reati per il decorso del tempo.

A questo proposito deve precisarsi che anche per il reato di maltrattamenti il dies a quo viene individuato nel febbraio 2003:

l’indicazione, nel capo di imputazione, di una diversa data di consumazione (fino al (OMISSIS)) non trova alcuna giustificazione negli atti del processo, in quanto la stessa sentenza non riferisce di fatti che possano essere ricompresi nella condotta di maltrattamenti successivamente all’episodio della ferita alla mano sinistra, risalente, appunto, al (OMISSIS).

4. – Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, la sentenza impugnata deve essere annullata non potendosi procedere nei confronti degli imputati per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che i gravami gravame siano fondati su motivi inammissibili all’origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell’insussistenza dei fatti contestati, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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