Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 25-07-2011, n. 29651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del 19 luglio 2007 con cui il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di (OMISSIS), aveva condannato P.G. ad otto mesi di reclusione, con sospensione della pena, in relazione al reato di cui all’art. 572 c.p., per avere maltrattato i propri familiari e, in particolare, la madre R.A., con comportamenti minacciosi e violenti.

2. – Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo, come unico motivo, la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, in quanto dopo il rinvio della prima udienza dovuto al legittimo impedimento del difensore di fiducia, la successiva udienza, fissata al 21.11.2008, si sarebbe tenuta senza dare alcun avviso allo stesso difensore di fiducia, che non ha potuto difendere l’imputato contumace, al quale è stato designato un difensore di ufficio.

3. – Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte ha stabilito che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando nell’ordinanza di rinvio non venga fissata la nuova data (c.d. rinvio a nuovo ruolo); mentre, nel caso in cui il provvedimento di rinvio fissi già la data successiva (c.d. rinvio a udienza fissa), deve ritenersi che l’avviso sia validamente recepito, in forma orale, dal difensore designato in sostituzione ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, sicchè nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo (Sez. 5, 28 febbraio 2006, n. 8285, Grassia).

Il principio affermato nella sentenza citata si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame, per cui deve escludersi che si sia verificata la nullità eccepita dal ricorrente.

Peraltro, nessun rilievo deve attribuirsi al fatto che l’imputato fosse contumace nell’udienza in cui il difensore era impedito, in quanto anche per lui deve escludersi il diritto ad ulteriori avvisi perchè validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione.

4. – Alla manifesta infondatezza del motivo proposto consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 tenuto conto delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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