Cons. Stato Sez. V, Sent., 03-08-2011, n. 4607 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 28 ed il 29 marzo 2010, in concomitanza con le elezioni regionali, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Tropea.

Alla competizione elettorale hanno partecipato due liste:

– la lista n.1 "Uniti per la Rinascita con Vallone Sindaco", con il prof. G. V. quale candidato alla carica di Sindaco e sedici candidati alla carica di consigliere comunale;

– la lista n.2 "Passione Tropea, R. Sindaco", con il dott. A. R. quale candidato alla carica di Sindaco e sedici candidati alla carica di consigliere comunale.

In esito alle operazioni elettorali è risultato che la lista "Passione Tropea" ha conseguito il maggior numero di voti, avendone riportati 2279, mentre la lista "Uniti per la Rinascita" ha conseguito 2276 voti.

Con verbale del 30 marzo 2010, l’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni ha proclamato l’elezione a Sindaco del sig. A. R., della lista "Passione Tropea". Ha, inoltre, proclamato eletti alla carica di consiglieri comunali, per la lista n. 2, i signori G. R., F. A. A., P. A. C., S. D., ". D. V., R. L., L. P., F. P. detto Franco, C. S., A. S. detto T., A. V. detto N..

Il signor G. V., candidato a sindaco della lista n. 1, i candidati alla carica di consigliere comunale nella stessa lista, ed il sig. G. Macrì quale iscritto nelle liste elettorali di Tropea, hanno impugnato il verbale di proclamazione degli eletti ed i verbali delle sezioni elettorali dalla n. 1 alla n. 7 dinanzi al TAR per la Calabria.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della dichiarazione di nullità di voti espressi per la lista n. 1, nonché l’illegittima attribuzione di un voto invalido alla lista n. 2, con conseguente vittoria di essa nelle elezioni per cui è causa

Con il secondo motivo hanno dedotto, in via subordinata, l’illegittima ammissione al voto assistito di alcuni elettori, a cui dovrebbe conseguire l’integrale annullamento della procedura elettorale.

Si è costituito il Comune di Tropea eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza delle censure dedotte.

Si sono costituiti, altresì, il sig. A. R., eletto Sindaco del Comune di Tropea a seguito delle operazioni elettorali, ed i signori G. R., ". D. V., R. L., A. S., eletti alla carica di consiglieri comunali.

Essi hanno rilevato l’inammissibilità del ricorso principale e ne hanno dedotto, inoltre, l’infondatezza.

Hanno spiegato, inoltre, ricorso incidentale, deducendo la mancata attribuzione alla lista n. 2 di voti validamente espressi, nonché l’illegittima attribuzione alla lista n. 1 di voti invalidi.

Dopo aver disposto due verificazioni istruttorie il TAR adito, all’udienza del 07.04.2011, con dispositivo n. 492/2011:

– ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale e, per l’effetto, annullato il verbale con cui è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Tropea il dott. R. A. per la lista n. 2 "Passione Tropea", nonché i verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 3 e n. 4;

– ha ordinato la rinnovazione delle votazioni nelle Sezioni 3 e 4;

– ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.

Avverso tale dispositivo è stato proposto appello da parte dei controinteressati, con atto notificato l’11.04.2011 ed iscritto al R. G. n. 2853/2011.

Con sentenza n.524/2011 depositata il 15.04.2011, il TAR Calabria motivava la propria decisione, giudicando in parte fondate le censure dei ricorrenti principali, in ordine all’annullamento di tre schede con voto validamente espresso per la lista n. 1 ed all’illegittima assegnazione di un voto alla lista n. 2.

La sentenza tuttavia – accogliendo in parte le censure dei ricorrenti incidentali – riteneva nulle tre schede assegnate alla lista n. 1, con preferenza "S. MARTINO" o "SAN MARTINO".

A causa di quest’ultimo annullamento, non veniva accolta la domanda principale dei ricorrenti, la quale era tesa alla diretta correzione dei risultati elettorali, con conseguente elezione a sindaco del prof. G. V..

Difatti, a seguito della decisione del Collegio, si riduceva lo scarto tra la lista n.2 e la lista n. 1, ma la lista n.2 rimaneva pur sempre in vantaggio di due voti.

Pertanto il Collegio giudicante, accogliendo parzialmente le censure poste in via subordinata e relative al voto assistito, giudicava illegittimi un voto con accompagnatore nella Sezione n. 3 e due voti con accompagnatore per quanto riguarda la Sezione n. 4.

Ne conseguiva l’annullamento delle operazioni elettorali, della consequenziale proclamazione degli eletti e l’ordine di rinnovare le operazioni elettorali limitatamente alle Sezioni n. 3 e n. 4.

Avverso la predetta sentenza gli originari contro interessati hanno proposto motivi aggiunti di appello, chiedendone l’integrale riforma con rigetto del ricorso principale di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti principali in primo grado i quali, con appello incidentale "improprio" e memoria difensiva, hanno parimenti chiesto la riforma della sentenza n. 524/2011 resa dal TAR Calabria e, comunque, l’integrale rigetto dell’appello principale.

Si è altresì costituito in giudizio con ricorso incidentale il Sig. P. L. (quale candidato eletto per la lista n. 2 con il verbale oggetto dell’odierna controversia), per aderire all’appello principale nonché al ricorso incidentale proposto in primo grado, con conseguente conferma degli esiti elettorali come certificati dagli atti annullati dalla sentenza del TAR Calabria in contestazione.

All’udienza del 5 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Vanno prioritariamente esaminate le censure del ricorso principale e dei ricorsi incidentali volte ad ottenere, in riforma della sentenza appellata, l’attribuzione favorevole del risultato elettorale in via diretta, senza dover procedere al rinnovo totale o parziale delle elezioni.

2. In questo senso, l’esame può iniziare dal primo motivo dell’appello incidentale proposto dai ricorrenti principali in primo grado (V. G. ed altri), con cui viene richiesta l’attribuzione di tre voti considerati invalidi dal primo giudice che, se assegnati, porterebbero la lista n. 1 a 2279 voti e, quindi, ad un voto in più dei 2278 riconosciuti alla lista n. 2 in primo grado.

3. Nello specifico è avvenuto che, in accoglimento del ricorso incidentale proposto in primo grado, il TAR adito ha ritenuto non valide tre schede con segno di croce apposto sul simbolo della lista n. 1 e recanti, nella spazio per la preferenza, la dicitura "S. MARTINO" oppure "SAN MARTINO".

Ha precisato infatti il primo giudice, che "deve considerarsi nullo il voto espresso per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle liste, in quanto l’indicazione di un nominativo che non corrisponde ad alcun candidato, è un segno di riconoscimento del voto".

Né porterebbe a diverse conclusioni, "il fatto che l’elettore abbia inteso riferire il voto al candidato della lista n. 1 M. S……. considerato che in tal modo risulta accresciuta l’idoneità dell’indicazione a rendere riconoscibile il voto".

4. La suesposta argomentazione non può essere condivisa.

Vero è, infatti, che l’espressione di preferenza per un nominativo che non è rinvenibile tra alcuno dei candidati delle varie competizioni elettorali in atto costituisce, in linea di principio, un segno di riconoscimento che rende nullo il relativo voto.

È altrettanto vero, però, che tra i candidati della lista n. 1 a cui si riferisce la preferenza in contestazione, era presente il Sig. Sammartino.

Nella specie, pertanto, la questione si incentra nello stabilire se le espressioni "S. MARTINO" e "SAN MARTINO" costituiscano un segno di riconoscimento, ovvero rappresentino delle mere inesattezze nell’indicazione della preferenza o, ancora più semplicemente, una forma di abbreviazione del cognome del candidato ritenuta in buona fede possibile.

Ritiene il Collegio che la seconda soluzione sia ragionevolmente quella corretta.

Al riguardo, infatti, va osservato come alla stregua del principio del "favor voti" che trova la sua espressione normativa negli artt. 64 e 69 del T. U. n. 570/1960 il voto, ancorché non espresso nelle forme tipiche, possa comunque ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto), dall’altro, per le modalità di espressione, non costituisca in modo incontrovertibile un segno di riconoscimento.

E non v’è dubbio, che le disposizioni normative che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono ritenersi di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed univocamente palesino la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 19.11.2009 n.7241).

Pertanto, quando il segno, la scritta o l’espressione posta sulla scheda trovi qualunque altra ragionevole spiegazione, il voto deve considerarsi senz’altro valido.

Ora, nella fattispecie, si riscontrano essenzialmente delle inesattezze nell’indicazione della preferenza per il candidato Sammartino e le espressioni che compaiono nelle schede certamente permettono, in ogni caso, di ricondurre la volontà elettorale al candidato predetto che, come già precisato, è presente nella lista n. 1 regolarmente contrassegnata.

Le espressioni "S. MARTINO" o "SAN MARTINO", inoltre, sono ragionevolmente spiegabili in quanto gli elettori che hanno scritto le preferenze de quibus possono aver pensato che il cognome del candidato prescelto si scrivesse effettivamente in tale modo (non avendolo letto ma solo sentito pronunciare), oppure in buona fede che potesse scriversi anche nella forma abbreviata anzidetta.

Del resto, la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di chiarire come non costituiscano segni di riconoscimento gli errori dovuti ad ignoranza (cfr. C.d.S., Sez. V, 18.10.2006 n. 109) e come, in ossequio sempre al preminente principio del favor voti, occorra altresì tener conto delle variegate connotazioni socioculturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (cfr. C.d.S., Sez. V, 18.11.2004 n. 7561).

Pertanto un segno di riconoscimento, per essere tale, deve sostanziarsi in una espressione fornita di caratteristiche che siano oggettivamente ed univocamente idonee a manifestare un messaggio che possa permettere al destinatario del voto di ricondurre in modo certo l’espressione stessa ad uno specifico elettore (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, n. 5187/2005).

E nel caso di specie, come già rilevato, l’idoneità a violare il principio di segretezza e la riconducibilità del voto ad uno specifico elettore ragionevolmente non ricorre, perché la scrittura de qua consiste essenzialmente in un errore di espressione.

A ciò aggiungasi, che le schede con preferenza "S. MARTINO" o "SAN MARTINO" sono più di una, circostanza questa che rende l’errore predetto generalizzato e, come tale, inidoneo a consentire l’individuazione con certezza della paternità dei voti espressi.

4.1.Conclusivamente, il primo motivo dell’appello incidentale è fondato e, conseguentemente, alla lista n. 1 vanno riassegnati i tre voti ritenuti invalidi dal giudice di primo grado, che portano la lista stessa ad un totale di 2279 voti.

5. Si può ora passare all’esame dell’appello principale (R. A. ed altri), nella parte in cui viene contestata l’attribuzione da parte del primo giudice di tre voti alla lista n. 1, in accoglimento delle corrispondenti censure dedotte dagli originari ricorrenti.

5.1. Con riferimento alla Sezione 2, gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza gravata, laddove ha ritenuto valida la scheda su cui risulta apposto un segno di croce sul contrassegno n. 1 ed è stata espressa preferenza per "Nazzareno Salerno", candidato nelle concomitanti elezioni regionali.

Assumono, al riguardo, che la scheda non reca affatto l’indicazione "Nazzareno Salerno", ma una scritta indecifrabile che ben potrebbe essere interpretata come "Galenwo" o "Salenwo", "per cui ritenere come ha fatto il primo giudice che "l’iniziale è indubbiamente la "S" e la terz’ultima e penultima lettera sono sicuramente compatibili con i segni grafici della "r" e della "n"", sarebbe un’interpretazione che contrasta stridentemente con la realtà degli atti in quanto sicuramente la penultima e terz’ultima lettera non sono compatibili né con una "r" che con una "n", essendo chiaramente la terz’ultima lettera una "n" e la penultima una "w".

In ogni caso, l’assegnazione del voto alla lista n. 1 da parte del TAR sarebbe erronea, ed il richiamo all’art. 57 – 7° comma D.P.R. 570/60 del tutto inconferente.

L’articolo in esame, infatti, prevede che le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata siano inefficaci, prevalendo in tal caso il voto di lista, ma sarebbe evidente che il riferimento normativo "è ad una lista della stessa competizione elettorale, che figuri, cioè, nella stessa scheda elettorale e non può certo riguardare liste di altre elezioni casualmente concomitanti".

La censura non può essere condivisa.

Ed invero, sotto il primo profilo, il Collegio non può che convenire con il primo giudice che la scheda in parola reca il cognome Salerno.

Pur nella singolarità della forma, infatti, la scrittura non lascia soverchi dubbi in ordine all’indicazione del cognome, non risultando verosimile quanto sostenuto dagli appellanti, secondo cui l’indicazione sarebbe "Galewno" o "Salenwo".

L’iniziale è indubbiamente una "S", mentre le indicazioni della terz’ultima e della penultima lettera sono sicuramente compatibili con i segni grafici della "r" e della "n", e la mancanza della indicazione del nome Nazzareno è circostanza non rilevante, atteso che la preferenza può ben essere espressa con il solo cognome, come correttamente rilevato nella gravata sentenza.

In relazione poi al secondo profilo, in linea di principio è vero che l’indicazione, tra le preferenze, di nominativi estranei alla competizione elettorale è da ritenersi valida ragione di annullamento della scheda.

Non di meno la giurisprudenza della Sezione, da cui non v’è motivo di discostarsi, ha avuto modo di precisare che quando la scheda, recante crocesegno sul simbolo di una lista rechi, tra le preferenze, il nominativo del candidato di un’altra lista, la scheda stessa è valida, dovendo essere annullata, a mente dell’art. 57, settimo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, soltanto la preferenza (cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 24 maggio 2004, n. 3360).

E poiché ciò che si è verificato nella specie è che l’elettore, anziché indicare il nominativo di un candidato alle elezioni comunali ha indicato pur sempre il nominativo di un candidato, ma presentatosi alle contestuali elezioni regionali, deve ritenersi in un caso siffatto, sempre alla stregua della giurisprudenza della Sezione, che l’erronea indicazione nominativa sia solo il frutto di un’involontaria confusione e non, invece, segno volontario di riconoscimento della scheda, potendo trovare logica applicazione in via analogica, il principio di salvezza riconducibile al citato art. 57, comma settimo, del T.U. n. 570/1960 (cfr. Sez. V, 3 febbraio 2006, n. 459).

Ne consegue che l’espressione erronea della preferenza in questione non può ritenersi motivo di annullamento della scheda che, perciò, correttamente è stata conteggiata dal primo giudice.

5.2. Con riferimento alla Sezione 3 gli appellanti contestano la sentenza del TAR Calabria, laddove ha ritenuto valida la scheda recante nello spazio della lista n. 1 l’indicazione "M. – P.".

La scheda sarebbe stata erroneamente assegnata sul presupposto che M. e P. sono entrambi candidati nella lista n. 1 e che "la candidata M. è coniugata con P., per cui l’elettore ha probabilmente ritenuto di indicare anche il cognome del marito". La prima affermazione urterebbe contro il disposto di cui all’art. 57 – 3° comma che sancisce la nullità delle preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. La seconda affermazione contrasterebbe con il disposto di cui all’art. 57 – 1° comma che prevede l’indicazione di due cognomi solo quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Peraltro la modalità di espressione del voto in esame, con la preferenza in favore del candidato M. scritta in stampatello con un trattino e la scritta "P." con carattere minuscolo a mò di firma, renderebbe estremamente chiara la volontà dell’elettore di farsi riconoscere.

La doglianza non ha pregio.

Ed invero, va rilevato in primo luogo come la preferenza in contestazione sia stata espressa in modo del tutto chiaro e incontrovertibile.

L’aver indicato nella scheda M. – P. senza incertezze o anomalie lessicali, infatti, non può oggettivamente ingenerare alcun dubbio, appartenendo tali cognomi a due candidati della lista n. 1.

Tanto permesso, la fattispecie si attaglia perfettamente alla previsioni di cui all’art. 57 del T. U. n. 570/1960, secondo cui se l’elettore ha scritto una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Ove, poi, vengano espresse preferenze in eccedenza rispetto al numero stabilito per il Comune, l’ultimo comma del richiamato art. 57 precisa che queste ultime sono nulle, senza però invalidare il voto di lista.

Così, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha statuito che nel caso di specie, trattandosi di Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, poteva essere espressa una sola preferenza e che, pertanto, quella in eccedenza (e cioè P.) deve considerarsi nulla.

Né può ritenersi che la scrittura in carattere corsivo e minuscolo del cognome "P." accanto a quella del candidato M., scritto viceversa in stampatello, renda "estremamente chiara la volontà dell’elettore di farsi riconoscere".

Come già precisato in precedenza, infatti, il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed univocamente si atteggino a segni di riconoscimento, sia per le oggettive caratteristiche intrinseche, sia per l’assenza di qualsiasi atra ragionevole spiegazione che ne legittimi la presenza in quella determinata forma.

Non v’è dubbio, pertanto, che la semplice diversità del carattere usato non può di per sé sostanziare un oggettivo ed inoppugnabile segno di riconoscimento, rientrando piuttosto in un ragionevole ambito di libertà espressiva privo, in linea di principio, di specifici retrosignificati

A ciò aggiungasi che, nella specie, tale diversità trova anche una sua plausibile spiegazione, come rilevato dai controinteressati.

Come risulta dalla scheda in questione, infatti, l’elettore dopo aver scritto il cognome M. aveva, nel riquadro, poco spazio residuo per scrivere il cognome P. con lo stesso carattere stampatello, per cui è ragionevole ritenere che lo abbia scritto in carattere più P. (e quindi corsivo), per rientrare nello spazio stesso.

Conclusivamente, in modo corretto il primo giudice ha attribuito la preferenza alla candidata M., ed il voto alla lista n. 1 di appartenenza.

5.3. Con riferimento alla Sezione 4 gli appellanti contestano la decisione del primo giudice, laddove ha ritenuto valida la scheda su cui risulta espresso il voto in favore della lista n. 1 ed espressa la preferenza in favore di Mazzeo, candidato nelle concomitanti elezioni regionali.

Al riguardo, deducono la stessa censura sviluppata con riferimento alla scheda contenente la preferenza Salerno, ribadendo che l’indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato ricompreso nelle liste della competizione elettorale comunale costituirebbe un segno di riconoscimento del voto.

In proposito, il Collegio non può che fare espresso rinvio a quanto già precisato al precedente punto n. 5.1.

È incontroverso, infatti, che nel Comune di Tropea si sono tenute non solo le elezioni comunali, ma anche quelle regionali in cui il sig. Mazzeo figurava come candidato.

Pertanto, come precisato dalla già richiamata giurisprudenza della Sezione, è da ritenersi che nella specie la preferenza espressa non costituisca un segno volontario di riconoscimento, ma verosimilmente solo un mero errore materiale dell’elettore che ben può aver confuso tra nominativi di candidati e simboli delle differenti competizioni elettorali (cfr. Sez. V, 3 febbraio 2006, n. 459).

Del resto, non v’è dubbio che in una ipotesi siffatta la preferenza espressa trovi senz’altro una sua ragionevole spiegazione e che pertanto, alla stregua dei principi sin qui più volte affermati, la stessa non possa comunque costituire un oggettivo ed inoppugnabile segno di riconoscimento idoneo a produrre la nullità del voto espresso.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto il voto in questione validamente espresso per la lista n. 1.

5.4. Quanto precede, dà poi ragione della diversa conclusione a cui è pervenuto il TAR Calabria con riferimento alla scheda rinvenuta nella Sezione 7 ed assegnata alla lista n. 2, ove è stato scritto il nome N. Valente.

È incontroverso, infatti, che non esiste alcun candidato ricompreso nelle liste delle elezioni sia comunali che regionali con il nome Valente o N. Valente.

Pertanto tale indicazione, risultando del tutto inconferente e non trovando altra plausibile spiegazione che ne legittimi la presenza, deve ragionevolmente ritenersi segno di riconoscimento del voto, sempre alla stregua dei principi in precedenza enunciati.

Né può assumere oggettivo rilievo ai fini considerati la pretesa assonanza con il cognome del candidato Valeri, che pur si chiama A. detto N., presente nella lista n. 2.

Come esattamente osservato nella gravata sentenza, infatti, dal punto di vista ortografico v’è una differenza troppo profonda tra i due cognomi che, peraltro, non risultano neppure assonanti.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha statuito che tale voto non avrebbe dovuto essere attribuito alla lista n. 2 "Passione Tropea".

5.5. Gli appellanti, infine, contestano la decisione del TAR Calabria, laddove ha ritenuto inammissibili le censure dagli stessi sviluppate in primo grado con ricorso incidentale, con riferimento a n. 6 schede, asseritamente con segno di croce sulla lista n.2 e preferenza espressa in favore di un candidato alle elezioni regionali, annullate in varie sezioni elettorali e che dovevano a loro dire essere attribuite alla lista n. 2.

Con la stessa viene dedotto, nella sostanza, il "contrasto con i principi che regolano il processo elettorale sull’onere attenuato della prova", attesa la "sufficienza della indicazione del numero delle schede contestate, dei vizi e delle Sezioni"..

La censura non ha pregio.

Invero, osserva il Collegio come le censure dedotte al riguardo con il ricorso incidentale di primo grado abbiano carattere generico e sostanzialmente esplorativo, come rilevato dal Tar con considerazioni condivisibili anche quanto ai riflessi di inammissibilità sui successivi motivi aggiunti.

Per le considerazioni esposte sul punto 4, non assune infine rilievo la censura relativa al mancato esame da parte del Tar della ulteriore scheda recante l’ espressione San Martino.

5.6. L’appello principale si appalesa quindi infondato, nella parte sopra trattata.

6. Le considerazioni che precedono, danno poi ragione della infondatezza in "parte qua" anche dell’appello incidentale proposto dal Sig. P. L. (attesa la sostanziale identità delle censure ivi dedotte avverso la gravata sentenza del TAR Calabria) su cui, pertanto, non v’è ragione di immorare.

7. Conclusivamente, vanno quindi attribuiti 2279 voti alla lista n. 1 (alla stregua di quanto precisato al precedente punto n. 4 in accoglimento dell’appello incidentale del Sig. Vallone), e riconosciuti 2278 alla lista n. 2 (alla stregua di quanto precisato ai precedenti punti nn. 5 e 6 in conferma della decisione del primo giudice), con conseguente vittoria della predetta Lista n. 1 "Uniti per la Rinascita con Vallone Sindaco" nella competizione elettorale per cui è causa.

8. A quanto sopra, consegue poi l’improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale con carattere sostanzialmente adesivo, proposto dal Sig. P. L., nella parte in cui viene contestata la sentenza del TAR Calabria laddove ha annullato le operazioni elettorali delle Sezione n. 3 e n. 4, sul presupposto della illegittima ammissione al voto assistito di n. 3 elettori.

Per questa parte, infatti, gli appelli radicano il loro interesse sul presupposto della attribuzione di voti 2276 alla lista n. 1 e di voti 2278 alla lista n. 2,così come effettuata dal primo giudice.

Solo lo scarto di due voti a vantaggio della lista n. 2, invero, ha indotto il TAR a procedere all’esame della seconda censura dedotta con il ricorso principale dai candidati della lista n. 1 in via, giust’appunto, subordinata.

E di converso, solo il permanere di tale scarto mantiene integro l’interesse degli appellanti a contestare in "parte qua" la decisione del primo giudice al fine di evitare, in caso di accoglimento delle censure dedotte, il rinnovo delle operazioni di voto nelle Sezioni n.n. 3 e 4, con conseguente piena vittoria della competizione elettorale.

Sennonché, come sopra evidenziato, quello scarto non è più sussistente, risultando la lista n.° 2 sopravanzata dalla lista n.° 1 che risulta, pertanto, vincitrice della competizione elettorale.

Ne consegue l’improcedibilità, in "parte qua", dell’appello principale e, con esso, di quello incidentale adesivo.

9. Per l’effetto va corretto il risultato delle elezioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 131, co. 3, e 130, co. 9 del c.p.a..

Al riguardo si osserva che nel verbale di proclamazione degli eletti, oggetto di vertenza risultano i seguenti dati:

Sindaco eletto A. R., per la lista n. 2,con voti 2279

Candidato Sindaco G. V., per la lista n.1. con voti 2276.

A) Lista n. 1

– proclamati eletti, oltre al candidato Sindaco, non risultato eletto, G. V., i signori

R. S.,

M. S.,

M. L.,

". D. V.,

– non proclamati eletti i signori

V. P.,

S. M.,

M. P.,

G. L. S.,

S. C.,

L. R.,

F. A.,

P. S.,

J. M.,

E. M.,

E. Orfanò

M. L. T..

B) Lista n. 2

– proclamati eletti

G. R.,

L. P.,

A. V. detto N.,

F. A. A.,

R. L.,

A. S. detto T.

". D. V.,

C. S.,

S. D.,

P. A. C.,

F. P. detto Franco,

– non proclamati eletti

S. D. V.

P. F.,

A. Piserà,

W. B.,

D. A.;

A seguito della odierna decisione vanno quindi disposte le seguenti sostituzioni:

– è proclamato eletto Sindaco del Comune di Tropea il signor G. V., con voti 2279, in luogo del signor A. R., che ha riportato voti: 2278;

– sono proclamati eletti consiglieri comunali del Comune di Tropea per la lista n.1, oltre ai signori

R. S.,

M. S.

M. L.,

". D. V.,

i signori

V. P.,

S. M.,

M. P.,

G. L. S.,

S. C.,

L. R.,

F. A.,

è proclamato eletto per la lista n.2,quale candidato sindaco, il signor A. R., oltre ai signori

G. R.

L. P.

A. V. detto N.

F. A. A.,

– è annullata, quanto alla lista n.2. la proclamazione a consiglieri dei signori

R. L.,

A. S. detto T.

". D. V.,

C. S.,

S. D.,

P. A. C.,

F. P. detto Franco,

10. Attesa l’obbiettiva complessità della vicenda, sussistono giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe:

– respinge in parte l’appello principale del sig. A. R. e litisconsorti e l’appello incidentale del sig. L. P. e per la restante parte li dichiara improcedibili;

– accoglie l’appello incidentale del sig. G. V. e litisconsorti e, per l’effetto, in riforma della appellata sentenza del TAR Calabria n. 524/2011, come da motivazione:

– accoglie il ricorso principale proposto in primo grado;

– respinge il ricorso incidentale proposto in primo grado;

– dispone la correzione del risultato elettorale nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate nei due gradi.

Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente pronuncia sia immediatamente trasmessa in copia al Sindaco del Comune di Tropea e al Prefetto di Vibo Valentia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 131 comma 4 e dell’art.130 commi 8 cod.proc.amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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