Cass. pen., sez. II 19-10-2007 (17-10-2007), n. 38914 Deposito tardivo di elaborato tecnico inerente ad accertamenti effettuati tempestivamente – Inutilizzabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 9.1.2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce dispose la custodia cautelare agli arresti domiciliari di C.F.R., indagato per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, emissione di documenti di accompagnamento semplificati recanti dati falsi, truffa ed altro.
Ricorre per cassazione il difensore di C. deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto il decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche sarebbe stato emesso in carenza dei gravi indizi di reato del delitto di ricettazione (solo per il quale erano autorizzabili), del resto definito una mera supposizione dagli stessi inquirenti e senza la indicazione delle ragioni che avrebbero reso indispensabili le intercettazioni; il provvedimento del G.I.P. che autorizzò le operazioni di intercettazione avrebbe ricopiato la richiesta del P.M., sicchè non vi sarebbe stata alcuna autonoma e critica valutazione da parte del G.I.P.; il decreto di intercettazione sarebbe stato privo di motivazione nella parte in cui autorizzava le intercettazioni da impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, perchè momentaneamente impegnati per altre indagini (circostanza curiosamente già nota alla polizia giudiziaria) e non avrebbe pregio l’argomento secondo il quale la facilità di sostituzione delle sim card sui telefoni avrebbe reso urgente l’intercettazione, mentre il richiamo all’attività criminosa in corso sarebbe sganciato da qualunque riferimento ad elementi concreti;
2. violazione della legge processuale in quanto l’ordinanza di custodia cautelare si fonda anche sull’esito della consulenza tecnica disposta dal P.M. e depositata il giorno 8.1.2007, benchè il termine per le indagini preliminari fosse scaduto, a seguito di proroga il 5.1.2007.
Con motivi nuovi i difensori dell’indagato hanno dedotto l’assoluta mancanza di motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni emesso dal G.I.P. sull’assunto che sarebbe stato copiato dalla richiesta del P.M., sicchè mancherebbe qualunque autonoma valutazione critica.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha presentato una memoria con la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso proposto ed ha segnalato che ulteriore richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari era stata presentata il 26.10.2006.
Il primo motivo di ricorso ed i motivi nuovi sono infondati.
Va rammentato che il ricorso immediato avverso le ordinanze applicative di misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., comma 2.
Anche le censure proponibili sulla motivazione degli atti presupposti dell’ordinanza impugnata, quali i decreti relativi alle intercettazioni, ai fini di nullità o inutilizzabilità degli stessi, sono soltanto quelle relative alle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen., comma 3.
Non possono essere invece dedotte le ipotesi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione che sono desumibili dalla previsione di mancanza o illogicità della motivazione contenuta nell’art. 606 cod. proc. pen., lettera e).
Ciò premesso i decreti di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni ed il decreto del P.M. che le dispose non sono inficiati dalla menzionata assoluta mancanza di motivazione.
Quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di ricettazione attraverso pagamento in contanti o con assegni di terzi, vi è motivazione laddove, sull’assunto che ciò implicitamente comporta attività non regolarmente contabilizzate (e sul punto va ricordato che sarebbe impossibile la tempestiva regolare contabilizzazione di assegni post datati), ne inerisca che gli oli minerali trattati siano compendio di delitto. La legge in materia di oli minerali non vieta i pagamenti per contanti (peraltro leciti solo nei limiti della normativa anti riciclaggio), ma le modalità inusuali desunte dalle conversazioni intercettate non sono irragionevoli rispetto alla ritenuta sussistenza di un commercio illegale.
Del resto al coindagato A.A. è contestato il delitto di ricettazione di oli minerali compendio di delitti di truffa, frode fiscale e dal D.Lgs. n. 504 del 1995 (capo r) e per l’effettuazione delle intercettazioni sono richiesti gravi indizi di reato e non di reità.
La necessità, richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte, che nella motivazione per relationem risulti che il giudice abbia preso cognizione sostanziale dell’atto richiamato, non può che riferirsi alla sola ipotesi in cui il contenuto dell’atto sia stato solo richiamato e non anche riportato (o come si assume nel caso in esame "copiato") nel provvedimento.
In tale ultima ipotesi, a ben vedere, non si versa in ipotesi di motivazione per relationem, ma di identità di argomenti che il giudice esprime, rispetto a quelli contenuti in altro atto o provvedimento.
Benchè limitarsi a copiare il contenuto di altro atto, senza neppure virgolettare ciò che si copia, non sia opportuno, ciò non integra una mancanza di motivazione.
Infatti se il giudice ha trascritto, ovvero ha sintetizzato gli argomenti posti a base di altro atto, ne ha necessariamente preso conoscenza ed al momento della sottoscrizione li ha fatti propri.
Anche le doglianze su decreto di intercettazione emesso dal P.M. sono infondate.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "in tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell’art. 268, cod. proc. pen., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell’esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purchè questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del atto storico, ricadente nell’ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa." (Cass. Sez. Un. sent. n. 919 del 26/11/2003 dep. 19/1/2004 rv 226487).
Non è pertanto necessario che il P.M. provi la indisponibilità degli impianti ma è sufficiente che ne dia conto. Non vi è da meravigliarsi che tale circostanza sia nota alla polizia giudiziaria poichè è ragionevole ritenere che la stessa abbia preventivamente verificato la fattibilità delle operazioni che intendeva, se autorizzata, effettuare.
Motivazione vi è anche in relazione all’urgenza delle intercettazioni nell’affermazione che può tale urgenza può desumersi dall’essere l’attività criminosa in corso di svolgimento.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Si deve escludere ogni valutazione della memoria del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il quale ha affermato che era stata depositata tempestivamente ulteriore richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, perchè tale Ufficio non è parte nel giudizio di cassazione.
Peraltro il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari riguarda l’attività di indagine e quindi anche l’espletamento di accertamenti tecnici, ma non anche la redazione dell’elaborato con il quale si da conto dell’esito degli accertamenti compiuti e, meno che mai, il deposito dell’elaborato tecnico.
Ne consegue che l’eventuale inutilizzabilità riguarda solo gli atti compiuti dopo la scadenza del termine e non anche gli atti depositati dopo la scadenza del termine stesso.
Peraltro va ulteriormente rilevato che, quand’anche il termine per le indagini preliminari fosse scaduto il 5.1.2007, si deve intendere, che scadesse alle ore 24.00 del 5.1.2007, non essendo l’attività del P.M., dei suoi consulenti e della polizia giudiziaria, collegata all’ora in cui, secondo i regolamenti, l’attività dell’ufficio viene chiusa al pubblico.
E’ però evidente che alla chiusura al pubblico non era più possibile per i consulenti depositare l’elaborato nella segreteria del P.M. e poichè i successivi giorni 6 (Epifania) e 7 (domenica) gennaio 2007 erano festivi, il termine per il deposito deve considerarsi prorogato al primo giorno successivo non festivo e cioè al giorno 8.1.2007 data dell’avvenuto deposito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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