Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-05-2011) 25-07-2011, n. 29833

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato il decreto di sequestro preventivo delle società OVM e Low Cost Industrie, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste in data 29.11.2010, veniva dichiarato inammissibile nella parte avente ad oggetto le società in quanto tali e viceversa confermato nella parte riguardante le unità locali, gli esercizi commerciali ed i conti correnti riferibili alle stesse.

Le realtà sequestrate venivano ritenute pertinenti ai reati di falso ideologico e truffa in danno dello Stato, ipotizzati nella formazione di false bolle doganali al fine di simulare esportazioni di capi di abbigliamento verso l’Ucraina e la Bosnia con creazione di un fittizio credito IVA, oggetto delle indagini nei confronti di S.M. ed altri. La pertinenza a dette ipotesi di reato dell’attività delle società ricorrenti era individuata nella loro costituzione a seguito della cessazione dell’attività o del fallimento delle società esportatrici, nei loro ritenuti collegamenti con la persona dello S. e nella conseguente prospettabilità della loro finalizzazione a subentrare nell’attività illecita.

2. Le ricorrenti deducono:

2.1. violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità dei reati contestati sia nella loro oggettività che rispetto alle società toccate dal sequestro, osservando che il Tribunale per il primo aspetto non prendeva in esame le doglianze difensive sulla collocazione di oltre due terzi delle operazioni contestate in dogane nazionali quali Trieste e Padova e solo delle rimanenti presso dogane poste ai confini comunitari, sulla mera richiesta in deduzione di detto credito e sulla mancata individuazione della destinazione della merce, e per il secondo profilo si limitava ad affermare che le società gestivano gli interessi del gruppo facente capo allo S.;

2.2. violazione di legge in ordine alla mancata revoca della nomina degli amministratori giudiziari delle società, disposta con ordinanza del 3.12.2010, a seguito della declaratoria di inammissibilità del sequestro delle stesse società.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità dei reati contestati è infondato. Premesso che l’unico profilo per il quale è consentito il ricorso in materia cautelare reale è quello della violazione di legge, e che in tanto possono essere dedotti in tale prospettiva vizi relativi alla motivazione del provvedimento in quanto gli stessi rendano quest’ultima mancante o priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza (Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, imp. Ivanov, Rv.239692; Sez. 5, n.43068 del 13.10.2009, imp. Bosi, Rv.245093), il ricorrente propone viceversa considerazioni valutative inerenti la significatività probatoria degli elementi sui quali si fonda il provvedimento di sequestro, sui quali il provvedimento impugnato argomentava congruamente con riferimento all’esistenza, ammessa peraltro nello stesso ricorso, di operazioni svolte ai confini comunitari, alla cessione di aziende dello S. alla OVM ed all’operatività di quest’ultima in locali nella disponibilità dello stesso S.. La motivazione dell’ordinanza gravata è pertanto esente da censure rilevanti in questa sede.

2. Inammissibile è invece il motivo di ricorso relativo alla mancata revoca della nomina degli amministratori giudiziari delle società, avendo lo stesso ad oggetto la mancata adozione di un provvedimento eventualmente conseguente e distinto rispetto a quello avverso il quale è presentato il ricorso.

Quest’ultimo deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascuna delle società ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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