Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che: a) con la sentenza indicata in epigrafe, di cui si sostiene il passaggio in giudicato stante la mancata proposizione dell’appello, il comune di Ponza è stato condannato a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di spese di giudizio; b) con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia che il suo credito non è stato soddisfatto e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a garantire il soddisfacimento dei suoi diritti, con condanna dell’amministrazione al pagamento degli accessori e di una somma per ogni violazione e inosservanza successiva ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che il ricorso sia fondato dato che il comune di Ponza, neppure costituitosi in giudizio, non ha fornito elementi ostativi; di conseguenza si ordina che il comune di Ponza provveda alla liquidazione di quanto spettante al ricorrente in base alla sentenza di cui in epigrafe, oltre interessi legali a far tempo dalla pubblicazione della medesima e sino all’effettivo soddisfo, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente; in caso di violazione di tale termine il comune di Ponza è condannato al pagamento al ricorrente, ex articolo 114, comma 4, lettera c), del codice del processo amministrativo dell’ulteriore somma di Euro 200,00 (duecento);
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
a) assegna al comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, ivi compreso il pagamento degli interessi sulla somma dovuta; spirato inutilmente tale termine, il comune di Ponza è condannato al pagamento al ricorrente dell’ulteriore somma di Euro 200,00 (duecento);
b) dispone che, in caso di violazione del termine di ottemperanza, all’esecuzione, ivi compresa la condanna di cui al precedente punto a), provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del comune di Ponza il compenso del commissario che fissa sin d’ora in Euro 500,00 (cinquecento), salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimenti sull’attività svolta e sulle spese eventualmente sostenute;
d) condanna il comune di Ponza al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento).
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