T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-08-2011, n. 669 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la determinazione d’esame n. 98/10 prot. n. 20359 del 12 agosto 2010 con la quale è stata respinta l’istanza per il rilascio del permesso di costruire di una nuova costruzione presentata dalla ricorrente in data 9 settembre 2006, sita in via Telemaco, catasto foglio 7 mappale 394 con la seguente motivazione "trattasi di richiesta di edificazione in zona D1 completamento e ristrutturazione residenziale stabile ed attrezzatura alberghiera, normata dall’art. 20 delle NTA del vigente PRG per il quale il PRG stesso dispone modalità attuative tramite piani particolareggiati e/o lottizzazioni convenzionate a cui subordinare il rilascio del permesso di costruire. Per tale zona D1 ad oggi non risultano approvati e vigenti né piani particolareggiati esecutivi né piani di lottizzazione".

Con ordinanza collegiale R.O. 7/2011 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deduce la ricorrente inidoneità del richiamo all’approvazione del piano esecutivo a legittimare il diniego nonché travisamento ed errata rappresentazione della realtà oltre che mera genericità non essendosi fatto alcun ulteriore richiamo alle disposizioni normative sottostanti.

Le censure sono fondate. Infatti, la mancata adozione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione o comunque di piani esecutivi non può costituire legittimo motivo di diniego del permesso di costruire. Inoltre, trattandosi di area sita in zona urbanizzata e, quindi, con i connotati tipici del fondo intercluso, l’esigenza di un piano esecutivo, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, non si pone affatto, trattandosi di area già di fatto sistemata sotto il profilo urbanistico e sotto quello delle opere di urbanizzazione (cfr. Cd.S. Ad. Plen. 12/1992). Che si tratti di fondo intercluso non è, peraltro, in discussione, vista la relazione peritale depositata agli atti di causa e non contestata dall’Amministrazione resistente.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso basati su vizi formali, posto che il ricorso è fondato e va accolto nel merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in E. 1.000, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di San Felice Circeo al pagamento delle spese che liquida in Euro. 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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