Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-05-2011) 25-07-2011, n. 29831 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva dichiarata inammissibile l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo delle società OVM e Low Cost Industrie, emesso in via d’urgenza il 23.11.2010 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, e dell’ordinanza di convalida del sequestro emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale in data 29.11.2010, che si rilevava peraltro non essere presente agli atti, trattandosi di atti non impugnabili.

Il ricorrente rileva che l’ordinanza di convalida del sequestro conteneva anche un autonomo provvedimento di sequestro del Giudice per le indagini preliminari, e che la richiesta di riesame, integrata dai motivi aggiunti presentati il 13.12.2010, doveva essere intesa come sostanzialmente diretta anche contro quest’ultimo provvedimento, tenuto conto delle articolate doglianze di merito rappresentate.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Anche nelle conclusioni dei motivi aggiunti ai quali fa riferimento il ricorrente la richiesta di riesame risulta invero espressamente formulata come avente ad oggetto l’annullamento o la revoca del decreto di sequestro emesso in via d’urgenza dal pubblico ministero e dell’ordinanza di convalida dello stesso; provvedimenti entrambi in ordine ai quali, attesa la loro natura provvisoria, vi è carenza di interesse all’impugnazione (Sez. 5, n. 6664 del 23.10.2007, imp. Natale, Rv.239092).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna delle società ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *