Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-05-2011) 25-07-2011, n. 29830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 14 ottobre 2010, ha confermato il decreto del 17 giugno 2010 del P. M. presso il medesimo Tribunale con il quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di T.V. indagato per i delitti di falso e truffa, era stata disposta la convalida del sequestro probatorio di due hard disk di computer installati presso la Procura della Repubblica di Bari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge in merito alla mancanza, prima dell’emissione del decreto di sequestro, dell’informazione di garanzia e dell’invito a nominare un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p.;

b) una violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 364 c.p.p., con particolare riferimento alla mancanza di motivazione in merito al fondato motivo che le tracce del reato potessero essere alterate.

3. Risulta, però, pervenuta a questa Corte una rinuncia al ricorso per carenza d’interesse da parte del ricorrente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è all’evidenza inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) per avere il ricorrente rinunciato alla proposta impugnazione.

2. Dall’inammissibilità deriva, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *