T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-08-2011, n. 667 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta dall’attuale ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Frosinone – distaccamento di Sora, del provvedimento 17.8.1999, n. 575 con il quale il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale "Lazio" ha inflitto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 della mensilità di stipendio.

Considerato che non colgono nel segno le censure volte a rimproverare il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Ritenuto infatti che il provvedimento disciplinare è sorretto, sul versante motivazionale, dalla puntuale indicazione degli elementi evidenzianti il ritardo del ricorrente nell’assumere il servizio, avendo il responsabile del servizio di giornata, registrato l’orario di ingresso in caserma dell’incolpato alle ore 7,45, anziché alle ore 6.47 (come da ordine di servizio) ossia con 58 min. di ritardo;

che, in particolare, il provvedimento ha correttamente reputato non persuasive e, comunque, non decisive le giustificazioni fornite dall’interessato, atteso che queste ultime non revocavano in dubbio la ricorrenza del dato storico del ritardo contestato, tanto più che i testi escussi (Isp. Francescucci, Ag sc Gabriele) pur affermando che il ricorrente era di norma puntuale nell’assumere servizio, non sono peraltro stati in grado di aggiungere elementi che possano inficiare l’azione disciplinare per il giorno 12.9.1999;

reputato, inoltre, che risulta conforme a ragionevolezza il convincimento espresso dall’amministrazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Capo posto in ordine alle dichiarazioni relative alla registrazione degli orari di ingresso;

ritenuto, infine, che il provvedimento si sottrae alla dedotte censure e la misura irrogata si appalesa proporzionata alla gravità oggettiva dei fatti ed ai precedenti negativi (6 punizione) gravanti sul ricorrente ex artt. 4 nn. 9 e 10del d.P.R. n. 737/1981;

che in conclusione il ricorso deve essere respinto;

che sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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