Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-05-2011) 25-07-2011, n. 29829

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 17.4.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di D.M. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis e 513 bis cod. pen..

La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi.

In data 19.5.2011 il difensore munito di procura speciale depositava tuttavia rinuncia al ricorso. Lo stesso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, seguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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