T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-08-2011, n. 666 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti hanno pendente un procedimento di sanatoria edilizia relativo ad una unità immobiliare per civile abitazione sita in Gaeta, via Vico di Bonomo, 8.

In particolare hanno proposto istanza di condono ex lege 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente al piano terra ("basso").

Poiché il fabbricato ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico la parte ricorrente presentava al comune istanza di n.o. ex articolo 32 della citata legge n. 47 in data 20 ottobre 1998.

2. L’istanza era respinta a mezzo dell’atto impugnato; in particolare, in data 6 luglio 1999, la commissione edilizia integrata esprimeva parere negativo "trattandosi di fabbricato in contrasto con le leggi e gli strumenti (PTP) di tutela ambientali (leggi 1497/39 e 431/85).

Seguiva la determinazione n. 20779 del 21 luglio 1999 con cui il Sindaco di Gaeta, recependo il parere della commissione, negava il nulla osta.

3. Di qui il ricorso all’esame con cui i ricorrenti denunciano che gli atti impugnati sono illegittimi.

In particolare, in ordine al diniego di n.o., i ricorrenti denunciano l’incompetenza del Sindaco, trattandosi di "atto di gestione" rientrante nelle competenze del personale burocratico e non degli organi di Governo; di conseguenza i ricorrenti hanno anche impugnato la delibera G.M. n. 302 del 9 luglio 1997 che ha individuato nel Sindaco l’organo competente a adottare i provvedimenti relativi alle funzioni subdelegate al comune dalla regione in ambito paesaggistico, deducendo il contrasto con il principio della separazione dei compiti di indirizzo politico e gestionali introdotto dal d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal d.lg. 16 giugno 1998, n. 191.

4. Il comune di Gaeta si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa..

5. Il ricorso è fondato e pertanto dev’essere accolto.

6. E’ anzitutto fondato il primo motivo con cui è dedotta l’incompetenza del Sindaco.

Va osservato che, alla data di adozione dell’atto impugnato, cioè alla data del 4 maggio 1999, la disciplina relativa al riparto dei compiti tra il personale burocratico e gli organi del Governo era recata dall’articolo 51 della legge 6 giugno 1990, n. 142, come integrata dall’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi modificata dall’articolo 2, comma 13, del d.lg. 16 giugno 1998, n. 191.

Come è noto l’articolo 42 della legge n. 142 aveva attribuito al personale munito di qualifica dirigenziale i compiti gestionali, tra i quali è compreso l’esercizio dei poteri comunali in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie, di repressione dell’abusivismo edilizio e anche di rilascio di n.o. ambientale.

Nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale la legge 15 maggio 1997, n. 127 aveva previsto – introducendo il comma 3bis nel citato articolo 51 della legge n. 142 – che le funzioni dei dirigenti venissero "svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi". Tale previsione è stata però modificata l’anno successivo dall’articolo 2, comma 13, del citato d.lg. n. 191 secondo cui "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3… possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione".

Dal quadro normativo così delineato si desume che nel comune di Gaeta, presso il quale esiste la dirigenza (e del resto l’atto impugnato reca la sottoscrizione anche del dirigente del VII settore della ripartizione tecnica), i compiti in materia di definizione dei procedimenti di rilascio dei titoli edilizi, anche a sanatoria, nonché di rilascio del n.o. ambientale sono riservati al personale burocratico.

7. Conclusivamente il ricorso va accolto e gli atti impugnati annullati, con salvezza delle ulteriori determinazioni sulla questione da parte dei competenti organi comunali.

Quanto alle spese di giudizio, si ritiene equo disporne la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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