Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 25-07-2011, n. 29782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine in data 23.11.2006, V.R. veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 491 e 640 cod. pen., commesso l'(OMISSIS) in concorso con V.G. contraffacendo un assegno bancario della Unicredit e consegnandolo a Z.I., titolare di un negozio di abbigliamento in Codroipo, in pagamento di capi del valore di Euro 4.000.

Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla ravvisabilità nei fatti del reato di truffa piuttosto che di quello di insolvenza fraudolenta ed alla sussistenza della contraffazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Lo stesso risulta invero presentato il 28.10.2010, laddove il relativo termine, decorrente al più tardi per l’imputato dalla notifica dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale in data 21.7.2010, scadeva il 5.10.2010.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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