Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 25-07-2011, n. 29781

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Manduria in data 8.4.2009, con la quale A. L. veniva condannato alla pena di Euro.2.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., commesso il (OMISSIS) inviando al Comune di Maruggio una missiva indirizzata al segretario comunale, nella quale accusava D.A., responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune, di incapacità professionale, arroganza e commissione di abusi per interessi personali con riferimento a pratiche edilizie specificamente indicate.

Il Tribunale riteneva in particolare integrato il requisito della comunicazione con più persone per essere stata la missiva inviata mediante deposito all’ufficio protocollo del comune in busta non chiusa e priva dell’indicazione "riservata personale", ed esclusa la ricorrenza della scriminante della provocazione per la regolarità del comportamento del D. e per la mancanza di immediatezza della missiva dell’ A. rispetto alle risposte negative della parte offesa alle richieste dell’imputato, l’ultima delle quali risaliva al 14.6.2005. 2. Il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione:

2.1. in ordine alla sussistenza dell’elemento della comunicazione con più persone, lamentando che i giudici di merito non abbiano tenuto conto dell’intento dell’imputato di segnalare al segretario comunale un comportamento ingiusto e vessatorio del D., e della conseguente impossibilità di addebitare all’ A. la conoscenza da parte di terzi del contenuto della missiva;

2.2. in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della provocazione, osservando che lo stesso Tribunale riconosceva la presenza di risposte negative della parte offesa successive al settembre del 2005, a dimostrazione della persistenza dell’atteggiamento del D., che nel rifiutare ingiustamente l’accesso dell’ A. agli atti dell’ufficio provocava lo stato d’ira che lo induceva ad inviare la missiva, ed ometteva di considerare il riferimento di quest’ultima a richieste inviate da F.F., M.T. e L.M.L. nei mesi di agosto e settembre del 2005.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’elemento della comunicazione con più persone è infondato.

Il reato di diffamazione risulta integrato laddove la diretta comunicazione dello scritto ingiurioso ad una sola persona venga effettuata con modalità per le quali le espressioni offensive vengano sicuramente a conoscenza di altri, e di ciò il soggetto attivo sia consapevole (Sez. 5, n.36602 del 15.7.2010, imp. Selmi, Rv.248431). Fra le modalità appena indicate è senz’altro ricompresa quella dell’invio della comunicazione in una lettera indirizzata ad una pubblica autorità indicata in termini impersonali ed in forma non riservata (Sez. 1, n.27624 del 30.5.2007, imp. Colantoni, Rv.237086). Tale essendo nella specie la modalità con cui lo scritto di cui all’imputazione veniva trasmesso, l’ A., a prescindere dall’assente intento di segnalazione al solo segretario comunale del comportamento del D., agiva pertanto con la consapevolezza dell’inevitabile assunzione di conoscenza del contenuto della missiva da parte di altre persone.

Correttamente pertanto la sentenza impugnata riteneva compiutamente realizzata, anche sotto il profilo psicologico, la fattispecie contestata.

2. Il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della scriminante della provocazione è anch’esso infondato.

Posto che il rilievo difensivo concernente l’accenno della segnalazione dell’ A. all’esito delle richieste presentate dai cittadini F., L. e M. deve ritenersi implicitamente disatteso dal Tribunale, ai fini della ravvisabilità della scriminante della provocazione, in quanto ininfluente nel giustificare uno stato d’ira nella persona dell’imputato, la motivazione della sentenza impugnata è immune da censure di manifesta illogicità laddove escludeva la sussistenza dell’esimente all’esito della valutazione della regolarità dell’operato del D. e del tempo trascorso fra le risposte reiettive di questi e l’invio della missiva di cui all’imputazione, evidentemente irrilevante essendo la presenza di ulteriori risposte del D. in tempi successivi alla condotta contestata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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