T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 03-08-2011, n. 6947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in esame vengono impugnati i medesimi atti gravati con ricorso N. 4344/2011 R.G., promosso da ASIA Napoli S.p.a. – società interamente partecipata dal Comune di Napoli cui è stata delegata la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio della città – e da N. S.p.a. – società partecipata interamente dall’ASIA S.p.a. – e vengono sostanzialmente riproposte le medesime questioni già introdotte con il citato ricorso.

Considerato che in data 13 luglio 2011 si è svolta l’udienza pubblica nel corso della quale è stato assunto in decisione il citato ricorso N. 4344/2011 R.G., nel cui ambito il Comune di Napoli, odierno ricorrente, ha spiegato intervento ad adiuvandum, nonché la camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare introdotta con il ricorso in esame.

Considerato, quindi, che il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, sulla base delle medesime argomentazioni ed alla luce dei medesimi principi affermati nella decisione assunta con riferimento al ricorso N. 4344/2011 R.G..

Tenuto altresì conto che la presente controversia si inscrive nella medesima vicenda sottesa a quella di cui al ricorso N. 4344/2011 R.G., in cui viene in rilievo, innanzitutto, l’Accordo di Programma del 13 febbraio 2009 intercorso con il Capo Missione coordinamento attività del Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali, in base al quale l’ASIA S.p.a. è stata incaricata della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione nel Comune di Napoli, impegnandosi a costituire una società ad hoc per la progettazione, realizzazione e gestione di tale impianto – attuando tale impegno con la costituzione della N. S.p.a. – a bandire la gara per la selezione del partner industriale cui cedere sino al 49% delle azioni della società, a dare avvio ai lavori entro il 30 novembre 2009.

Viene, altresì, in rilievo la delibera della Giunta Regionale n. 578 del 2 agosto 2010 con cui è stato concesso al Comune di Napoli il diritto di superficie a titolo oneroso, per la durata di 60 anni, salvo rinnovo, sull’area in cui realizzare il termovalorizzatore, mentre in data 2 novembre 2010 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed il Comune di Napoli per la realizzazione del termovalorizzatore nell’area di Napoli Est.

Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 44 del 23 febbraio 2011 è stato nominato, nell’esercizio dei poteri conferiti dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 26 novembre 2011 n. 196, convertito in legge con legge 24 gennaio 2011 n. 1, il Commissario Straordinario in funzione di amministrazione aggiudicatrice, per l’espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli.

Il Commissario Delegato, con nota del 2 marzo 2011, ha chiesto ad ASIA la trasmissione di tutti gli atti relativi alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione del Comune di Napoli, che sono stati tempestivamente inviati.

Con ordinanza n. 1 del 3 marzo 2011, il Commissario Delegato ha nominato il responsabile del procedimento al fine di redigere la progettazione preliminare per l’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione del Comune e della Provincia di Napoli, conferendo allo stesso l’incarico della redazione del progetto preliminare.

Con delibera della Giunta Regionale n. 153 del 12 aprile 2011 si è proceduto alla revoca della delibera Regionale n. 578 del 2 agosto 2010 con cui è stato concesso al Comune di Napoli il diritto di superficie sull’area in cui realizzare il termovalorizzatore, confermando l’individuazione dell’area e stabilendo di concedere il diritto di superficie alla ditta che sarà scelta in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Commissario.

Il Commissario Delegato ha indetto la procedura per la selezione del concessionario cui affidare l’incarico di progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di Termovalorizzazione di Napoli Est.

Con il ricorso in esame viene proposta azione impugnatoria avverso i provvedimenti, sopra citati, concernenti tutti la realizzazione del Termovalorizzatore di Napoli e Provincia, con cui è stata disposta la revoca nei confronti del Comune di Napoli della concessione dell’area sulla quale andrà realizzato l’impianto di termovalorizzazione, precedentemente disposta con delibera di Giunta n. 578 del 2 agosto 2010, e la sua assegnazione in favore del soggetto che risulterà aggiudicatario dell’incarico in esito alla procedura di gara, il decreto di nomina del Commissario Delegato; l’ordinanza con cui il Commissario Delegato ha proceduto alla nomina del responsabile unico del procedimento per la realizzazione del Termovalorizzatore di Napoli e Provincia, incaricandolo della redazione del progetto preliminare dell’impianto medesimo; il bando di gara ed il relativo disciplinare con cui il Commissario Delegato ha indetto la procedura per la selezione del concessionario cui affidare l’incarico di progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di Termovalorizzazione di Napoli Est.

L’infondatezza del ricorso, come emergente dalle considerazioni illustrate nell’ambito della decisione assunta con riferimento al ricorso N. N. 4344/2011 R.G. – cui si rinvia – consente, anche con riguardo al presente giudizio, di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso in esame.

Pertanto, il ricorso in esame va rigettato sulla base delle medesime considerazioni espresse nella decisione assunta con riferimento al ricorso N. 4344/2011 R.G., cui si fa rinvio.

La peculiarità della res controversa suggerisce di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 5742/2011 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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