Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 25-07-2011, n. 29780 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Foggia in data 15.6.2009, con la quale D.T. S. veniva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. commesso in danno di S.M.P. in (OMISSIS) seguendola frequentemente in strada, impedendole il passaggio con la propria autovettura, appostandosi reiteramente presso la di lei abitazione, telefonandole continuamente, minacciandola più volte di ucciderla e di renderle la vita impossibile, in una occasione ingiuriandola, rompendole lo specchietto retrovisore dell’autovettura e costringendola a passare la notte sul veicolo e in altra presentandosi sul di lei luogo di lavoro e chiedendole insistentemente di vederla, al fine di costringerla a riprendere la relazione con lui e in modo da incuterle ansia e timore per la propria incolumità e da alterarne le abitudini di vita.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato, osservando che i singoli fatti erano episodici e si svolgevano in un ridotto ambito temporale, pari a trenta o quaranta giorni, e non erano pertanto idonei a determinare il turbamento delle condizioni di vita della vittima necessario ad integrare l’evento del reato, e che su tali aspetti la sentenza non motivava;

2.2. violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, lamentando che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sul primo aspetto e si sia limitata per il resto a richiamare il precedente penale dell’imputato, peraltro all’epoca non definitivo.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato contestato è infondato.

Il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisarle anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia (Sez. 5, n.6417 del 21.1.20101, imp. Oliviero, Rv. 245881). Irrilevante è pertanto nella specie la collocazione delle condotte nell’arco temporale indicato dal ricorrente, peraltro di consistenza tale da escludere comunque l’asserito carattere occasionale o episodico dei fatti; il che rende insussistente il denunciato vizio motivazionale.

Per il resto il ricorso propone valutazioni in fatto sulla portata lesiva dei singoli episodi denunciati, inidonee ad evidenziare illogicità della motivazione che, in particolare ove integrata dal contenuto della decisione di primo grado, concludeva coerentemente per la ravvisabilità del reato nella visione complessiva della reiterata e continua molestia inflitta alla persona offesa e nelle conseguenze della stessa sull’equilibrio psichico e sulle abitudini di vita della stessa, individuando come particolarmente significative a questo riguardo la costrizione della vittima a trascorrere una nottata nella propria autovettura e a disattivare il proprio telefono cellulare nella giornata in cui sullo stesso pervenivano ventotto chiamate dell’imputato.

2. Infondato è pure il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. La lamentata carenza motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche è invero esclusa dalla mancanza di uno specifico motivo di appello sul punto; e ai fini della determinazione della pena è ampiamente sufficiente il riferimento della sentenza impugnata all’oggettiva gravità dei fatti ed alla precedente condanna dell’imputato per il reato di atti sessuali con minorenne.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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