T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 03-08-2011, n. 6935 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe l’istante impugna il provvedimento della commissione esaminatrice ex art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, con il quale è stata respinta la sua domanda volta ad ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, per difetto dei requisiti prescritti.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento è nullo ai sensi della disposizione in epigrafe, non essendo in esso indicati né il termine, né l’autorità alla quale ricorrere;

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti..

In virtù del certificato rilasciato dal Comune di Ponte dell’Olio il 30 dicembre 1989, il ricorrente risulta avere svolto non, come ritenuto dalla Commissione, l’incarico di mero coordinatore pedagogico, bensì di coordinatore psicopedagogico e, dunque, di avere regolarmente esplicato attività attinente alla professione di psicologo;

3) Violazione dell’art. 33 della legge n. 56 del 1989.

Erroneamente la Commissione ha affermato l’invalidità dell’attestato rilasciato dal centro medico legale militare di Piacenza a causa della mancata indicazione della durata dell’attività ivi svolta dal ricorrente. Tale indicazione non è infatti richiesta dalla norma.

L’istante ha quindi concluso per l’annullamento o la dichiarazione di nullità, previa sospensione, del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese.

Per il Ministero intimato si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato, dichiarando di resistere al ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 9 giugno 1993 l’istanza cautelare è stata accolta.

Alla udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza ha seguito in passato una linea contrastante, per attestarsi poi recentemente nel senso di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie, quale quella in esame, attinenti alla partecipazione alla sessione speciale di esame di Stato per titoli prevista dall’art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Più precisamente, secondo l’indirizzo più risalente nel tempo, la Corte di Cassazione ha affermato valere la giurisdizione del giudice ordinario per avere la procedura ex art. 33 cit. ad oggetto il mero riscontro di requisiti legislativamente predeterminati in toto, con margini di discrezionalità puramente tecnica e non amministrativa, di modo che le posizioni soggettive degli aspiranti hanno natura e consistenza di diritti soggettivi (Cass., sez. un., 1° luglio 1997, n. 5850; 25 maggio 1995, n. 5803; 2 maggio 1994, n. 4182; 15 luglio 1993, n. 7839; 7 dicembre 1992, n. 12966 e 12982; 21 gennaio 1992, n. 582; 23 dicembre 1991, n. 13866; 20 marzo 1991, n. 2994).

A tale indirizzo si è contrapposto quello del Consiglio di Stato con le decisioni della Sez. IV, 12 novembre 1996, n. 1215 e 19 marzo 1996, n. 342, confermato dall’Adunanza plenaria con decisione 5 luglio 1999, n. 18, la quale ha sottolineato che, sebbene l’art. 33 cit. demandi all’amministrazione attività di carattere vincolato circa la rilevazione dei requisiti di ammissione al concorso per titoli, ciò esso fa, alla luce dell’art. 33, comma quinto, della Costituzione, non nell’interesse dei singoli aspiranti ma in funzione di tutela della collettività e dei destinatari delle prestazioni, sì da atteggiarsi come espressione di un potere autoritativo e da ingenerare nei singoli situazioni di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo. Talché per tale via la cognizione delle relative controversie spetta al giudice amministrativo.

Senonché, con sentenza 18 marzo 2004, n. 5502, le Sezioni unite della Cassazione hanno ribadito il loro precedente descritto orientamento ed esso è stato poi successivamente seguito dalla stessa IV Sezione del Consiglio di Stato con le più recenti decisioni 4 febbraio 2008, n. 291; 24 maggio 2007, n. 2650; 5 dicembre 2006, n. 7127; 3 febbraio 2006, n. 481; 30 gennaio 2006, nn. 265 e 273.

In tale situazione il Collegio ritiene di aderire a quest’ultimo ormai condiviso indirizzo interpretativo, onde il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, indicandosi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale Autorità giudiziaria alla quale spetta la cognizione della controversia.

Le richiamate oscillazioni giurisprudenziali intervenute in materia giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Indica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale Autorità giudiziaria alla quale spetta la cognizione della controversia.

Dispone l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *