Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 25-07-2011, n. 29779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Gorizia in data 9.7.2009, con la quale M. A. veniva condannato alla pena di mesi nove di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 337, 582 e 612 cod. pen., commesso il (OMISSIS). Al M., accompagnato nell’occasione presso la Stazione dei Carabinieri di Grado con la moglie G. L. e alcuni familiari della stessa dopo che i militari erano intervenuti presso l’abitazione della coppia a seguito della segnalazione da parte della G. di atti violenti e minacciosi posti in essere dal marito, si addebita in particolare l’aver reagito agli accertamenti svolti dai militari scagliandosi contro la moglie, la suocera R.M.E., il padre M.O. ed il vicino di casa Ma.Ma. brandendo un’asta di legno, strattonando i Carabinieri G. e D.V. e, allorchè questi ultimi lo conducevano nella camera di sicurezza, opponendosi alla perquisizione personale, colpendo con calci e pugni il D.V. e cagionandogli trauma contusivo alla regione auricolare sinistra e trauma distorsivo a due dita della mano destra.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., della scriminante della reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali, nella specie ravvisabili nella restrizione dell’imputato nella camera di sicurezza e nella sottoposizione dello stesso a perquisizione domiciliare, non giustificate dalla situazione in atto laddove in particolare la perquisizione non era stata eseguita all’ingresso del M. nella caserma, e comunque alla riconduzione di tali atti ad un legittimo esercizio di pubbliche funzioni rispetto al quale possa configurarsi la condotta di resistenza;

2.2. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità per il reato di minaccia della forma aggravata e della conseguente procedibilità d’ufficio, osservando che la minaccia non poteva esser ritenuta grave in assenza di effettivo turbamento delle persone offese;

2.3. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sull’erroneo presupposto che l’imputato ne avesse già goduto due volte.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della scriminante della reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali è infondato. La sentenza impugnata motivava invero congruamente sul punto evidenziando la legittimità dell’accompagnamento del M. nella camera di sicurezza, a seguito del tentativo del predetto di aggredire la moglie in caserma strattonando i militari, e l’insorgenza solo a quel momento dell’opportunità di eseguire la perquisizione personale per verifica re l’eventuale possesso di oggetti pericolosi.

2. Infondato è anche il motivo di ricorso relativo alla configurabilità per il reato di minaccia della forma aggravata. A parte il fatto che sul punto non vi era specifico motivo di appello, l’aggravante è comunque contestata non nella fattispecie della gravità della minaccia, ma in quella dell’uso dell’arma impropria, pacificamente ravvisabile nell’asta di legno brandita dal M. contro la moglie e le altre persone presenti.

3. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale. Il diniego del beneficio era motivato nella sentenza di primo grado per precedente duplice concessione dello stesso, circostanza in effetti risultante dal certificato penale in atti; e comunque la sentenza impugnata giustificava adeguatamente la decisione anche con generale riferimento ai precedenti penali in quanto ostativi alla prognosi favorevole sul pericolo di reiterazione dei reati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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