T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 03-08-2011, n. 6934 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame, in cui vengono in rilievo rapporti di natura debitoria e creditoria intercorrenti tra le parti del giudizio.

Ed infatti, la società ricorrente aziona la pretesa volta ad ottenere la corresponsione, da parte della resistente Amministrazione, dei rimborsi asseritamente vantati per le riduzioni tariffarie sul canone di noleggio ed abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite forniti a imprese radiotelevisive nei cui confronti è stato riconosciuto il diritto a beneficiare di tali agevolazioni per gli anni 2005 e 2006, per un credito complessivo di euro 649.085,38.

Il vantato credito trae origine, in sostanza, dall’avere la società ricorrente restituito alle società emittenti ammesse al beneficio gli importi alla stessa già versati prima del riconoscimento di detto beneficio, in tal modo anticipando le agevolazioni per conto dell’Amministrazione.

In relazione a tali somme la ricorrente avrebbe, quindi, asseritamente maturato il diritto al rimborso da parte della Presidenza del Consiglio.

Ciò posto, è di tutta evidenza come vengano in rilievo, nella fattispecie in esame, obbligazioni pecuniarie con riferimento alle quali le posizioni soggettive assumono la consistenza del diritto soggettivo, rispetto alle quali non è attribuito all’Amministrazione alcun potere di apprezzamento discrezionale ed essendo la soddisfazione della pretesa ancorata alla ricorrenza dei relativi presupposti, come previsti dalla legge.

Pertanto il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito:

condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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