Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 25-07-2011, n. 29827 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorso si appunta sulla decisione assunta dal GIP presso il Tribunale di Palermo che, in data 22.11.2010, accogliendo la richiesta delle parti, applicò al predetto la pena di due anni di reclusione, quale responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria. L’impugnazione si regge sul riconoscimento dell’aggravante L. Fall., ex art. 219, comma 1, circostanza – invece – inapplicabile, secondo il ricorrente, alla fattispecie di bancarotta L. Fall., ex art. 223.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Non tanto perchè con il consenso prestato all’applicazione della pena l’imputato rinuncia alle questioni attinenti al profilo sanzionatorio (come vorrebbe il Procuratore Generale), vertendo il presente ricorso su questione di diritto che involge la legalità della pena medesima, quanto perchè, trattandosi di accusa di bancarotta fraudolenta impropria riconducibile al paradigma dettato dalla L. Fall., art. 216, comma 1, non si da vita nell’applicazione dell’aggravante della L. Fall., art. 219, comma 1, al riconoscimento in via analogica della norma sfavorevole all’imputato.

Invero, in tema di bancarotta impropria, la previsione dell’aggravante consistente nell’avere cagionato danno di rilevante gravita patrimoniale alla massa dei creditori, può trovare estensione oltre il rigoroso perimetro normativo senza violare il divieto di lettura in malam partem, nella parte in cui (art. 223, comma 1) richiama le pene stabilite dall’art. 216. Per esse, infatti, il legislatore ha già espressamente contemplato ipotesi di inasprimento sanzionatorio in seno alla fattispecie della L. Fall., art. 219.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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