T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-08-2011, n. 6931 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la suddetta sentenza n. 1226/2011 – sebbene regolarmente comunicata all’Amministrazione resistente in data 8 febbraio 2011 – a tutt’oggi non risulta eseguita;

Rilevato, ancora, che della presente camera di consiglio per la nomina del commissario ad acta risulta trasmessa comunicazione all’Amministrazione resistente in data 25 maggio 2011;

Considerato che – stante la perdurante inottemperanza – la corretta esecuzione del giudicato deve demandarsi – così come preannunciato nella precedente sentenza n. 1226/2011 – ad un commissario ad acta;

Ritenuto di nominare a tale fine – dato l’atteggiamento inerte dell’Amministrazione – un soggetto pubblico;

Ritenuto, in particolare, di nominare per l’esecuzione della citata sentenza n. 2603/2009 il Capo della Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione o un funzionario da lui delegato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, da eseguire entro l’ulteriore termine di giorno 30 (trenta); salvo preliminare verifica da parte del commissario ad acta se anteriormente alla data dell’insediamento commissariale l’Amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato da questo giudice amministrativo con la citata sentenza n. 1226/2011;

Ritenuto che le spese dell’intervento del commissario ad acta – da liquidarsi a seguito di deposito di apposita nota spese da parte di quest’ultimo – debbano seguire la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie l’istanza di nomina commissariale presentata dal ricorrente e, per l’effetto, nomina commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza del giudice di pace n. 2603/2009, nei termini indicati da questo Tribunale con la sentenza n. 1226/2011, il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione o un funzionario da lui designato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Fissa per l’esecuzione della suddetta sentenza n. 2603/2009 da parte del designato commissario ad acta il termine di giorni 30 (trenta).

Dispone che il commissario ad acta verifichi in via preliminare se anteriormente all’insediamento commissariale l’Amministrazione abbia provveduto – ancorché in data successiva al termine assegnato da questo giudice amministrativo – ad eseguire correttamente quella sentenza.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’intervento del commissario ad acta, così come saranno liquidate dal Tribunale a seguito di deposito di apposita nota da parte di quest’ultimo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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