Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 25-07-2011, n. 29826

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello de l’Aquila ha dichiarato, con Ordinanza 22.9.2010, inammissibile la richiesta di ricusazione avanzata dall’attuale ricorrente nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Teramo, dr. M., in ragione di una criticata conduzione di udienza che, secondo l’istante, manifestò il proprio convincimento prima della decisione della vicenda.

Avverso il provvedimento della Corte territoriale ricorre (con due esemplari tra loro non identici, ma dall’analogo contenuto) la difesa del B. sulla base dei seguenti argomenti:

– (1 e 2) inosservanza delle norme processuali relativamente alla corretta instaurazione del contraddittorio non essendo dalle parti espressa acquiescenza significativa sul difetto di notificazione comprovata senza rinnovazione dell’incombente;

inosservanza delle norme processuali relativamente all’erronea convinzione che le denunce di ricusazione dedotte alle date 2, 16 e 10 luglio 2010 fossero meramente replicative di una identica doglianza, quando differivano per contenuto ed autonomia reciproca;

– (4 e 5) carenza ed illogicità della motivazione sul fatto che il magistrato abbia reso convincimento nel processo mediante osservazione irrituale, sulle circostanze illustrate dalla difesa a fronte di provvedimento che arrecava grave danno alla parte;

omessa motivazione sulla questione di illegittimità costituzionale delle norme che reggono il procedimento della ricusazione. Con memoria datata 17 maggio 2011 la difesa avanzava ulteriori doglianze.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo trascura che le diverse istanze avanzate furono riunite con il consenso delle parti dette istanze contenevano una medesima doglianza finalizzata alla ricusazione del magistrato e per i medesimi motivi.

Non è dato scorgere la rilevanza della lamentata violazione processuale ai fini delle garanzie del contraddittorio.

Nel merito è, poi del tutto inesistente la ragione della doglianza:

l’indebita manifestazione del pensiero, prevista dall’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), quale causa di ricusazione, consiste nell’anticipazione dell’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e, quindi, fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato; conseguentemente non ricorrono gli estremi della ricusazione nei confronti del giudice che abbia deciso una questione preliminare o incidentale, per la cui soluzione siano state necessarie valutazioni di carattere delibativo, dato che risulterebbe altrimenti snaturata la nozione stessa di procedimento, strutturalmente e funzionalmente costituito da una sequenza ordinata di atti, ciascuno dei quali prepara e condiziona quelli successivi (cfr. ex multis, Cass. pen., sez. 3^, 17 marzo 2009, n. 17868, Nicolasi).

Dall’Ordinanza impugnata si apprende che la manifestazione di pensiero del giudice si ridusse all’autorizzazione di rilascio al PM. (che ne aveva fatto espressa richiesta) di copia della deposizione di Gabriele B., testimone che già aveva prestato il suo ufficio: atto scevro da considerazioni critiche sul merito della vicenda processuale ed in alcun modo anticipatorio di attività giurisdizionale. A contempo, il ricorso non dimostra come la ragionevole copiatura del verbale testimoniale, indirizzata ad altra parte processuale, possa avere arrecato grave danno all’attuale ricorrente.

Le situazioni che legittimano la ricusazione rivesto carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. Pienamente corretta risulta, pertanto, la valutazione del giudice di appello.

Inammissibile perchè generica è la questione di legittimità costituzionale, mancando i referenti e la correlativa illustrazione del percorso tramite il quale vagliare lo scostamento delle norme del codice di rito sulla patologia eccepita.

L’ultima memoria difensiva è stata depositata fuori dai termini di cui all’art. 611 c.p.p., di essa, pertanto, la Corte non tiene conto alcuno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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