T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-08-2011, n. 6930 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento di diniego opposto dall’Amministrazione resistente alla domanda di iscrizione nell’Elenco Generale Regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale dal medesimo presentata, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;

Ritenuto che – in linea con l’avviso del Presidente reso nel corso della camera di consiglio del 7 luglio 2011, di cui è stato dato atto a verbale – il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che la disamina della disciplina che regolamenta la materia induce ad affermare che l’iscrizione nell’elenco de quo implica esclusivamente il riscontro formale di presupposti determinati a livello normativo e, comunque, non è subordinata a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione e, dunque, la controversia – in quanto attinente a posizioni di diritto soggettivo – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., tra le altre, Cass. Civ., S.U., 11 novembre 1998, n. 11352; TAR Trentino Alto Adige, 28 novembre 2006, n. 383), al quale il ricorrente potrà, pertanto, rivolgersi ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod.proc.amm.;

Ritenuto, peraltro, che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5091/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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