T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-08-2011, n. 6928 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 28 aprile 2005 e depositato il successivo 11 maggio 2005, il ricorrente impugna la graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione per la copertura di 92 posti nel profilo di collaboratore informatico area C1, pubblicata in data 20 aprile 2005 sul sito http://pers.mininterno.it, e atti alla stessa presupposti, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente – dipendente del Ministero dell’Interno – espone quanto segue:

– di essere transitato ex lege, a far data dal settembre 2001, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Amministrazione civile dell’Interno;

– ancora prima di tale passaggio, partecipava ad una specifica procedura di qualificazione per l’accesso nella superiore qualifica B3;

– con nota del 15 maggio 2003, gli veniva comunicato il superamento di tale selezione interna e l’acquisizione della "posizione economica B3 con decorrenza giuridica 1° settembre 2002 ed economica 1° gennaio 2003";

– con decreto pubblicato nel supplemento straordinario n. 1/12 del 20 maggio 2004 del Bollettino Ufficiale del Personale, l’Amministrazione indiceva la procedura di selezione di cui sopra, in "attuazione dell’art. 10 del contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero dell’Interno per il quadriennio 19982001 e dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero dell’Interno per il quadriennio 20022005";

– in particolare, l’art. 5, comma 6, del bando prevedeva che, "a parità di punteggio tra i candidati si terranno presenti nell’ordine i seguenti criteri: 1) posizione economica di provenienza; 2) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza……", rispecchiando l’art. 10 di cui sopra;

– in data 8 marzo 2005 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria, nella quale – pur avendo ottenuto il punteggio massimo di 80/80 – veniva collocato al 366 posto, ossia come "ultimo degli appartenenti alla qualifica B3";

– nella graduatoria definitiva guadagnava alcune posizioni, collocandosi al 306° posto;

– tale sfavorevole posizione si spiegava con la decisione dell’Amministrazione di individuare, quale momento di determinazione dell’anzianità di servizio, la decorrenza non giuridica ma economica, in applicazione delle "note esplicative" alla circolare n. 39 del 7 maggio 2004, modificative illegittimamente dell’art. 5 del bando.

Avverso i provvedimenti di cui sopra il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

1. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 1998 – 2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI FIGURE SINTOMATICHE: PER OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI; PER MANIFESTA INGIUSTIZIA; PER CONTRADDITTORIETA" TRA PIU" ATTI; PER DISPARITA" DI TRATTAMENTO; PER MOTIVAZIONE INCONGRUA E APODITTICA; PER SVIAMENTO. Il contratto collettivo ed il bando indicano l’anzianità di servizio, senza ulteriori specificazioni. Ciò detto, il riferimento poi operato nelle note esplicative all’anzianità economica è chiaramente illegittimo perché introduttivo di un nuovo e diverso criterio (stante la netta differenza tra "anzianità di servizio" ed "anzianità economica").

Con atto depositato in data 25 maggio 2005 si è costituita l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 3208/2005 del 9 giugno 2005, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione per carenza del periculum in mora.

In data 4 maggio 2010, l’Amministrazione ha prodotto documenti, tra cui una nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane, il cui contenuto può essere così sintetizzato: – occorre procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Organizzazioni sindacali, atteso che la controversia verte sulla legittimità delle norme pattizie che disciplinano i passaggi del personale in servizio presso l’Amministrazione; – la graduatoria impugnata è legittima, in quanto l’art. 2 del bando espressamente prevede che "ai fini del computo dell’anzianità di deve tener conto della decorrenza economica".

Con ordinanza n. 641/2011 del 21 gennaio 2011 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati "utilmente collocati nella graduatoria definitiva".

A ciò il ricorrente ha prontamente provveduto, così come risulta dalla documentazione prodotta in data 10 marzo 2011.

Con memoria prodotta in data 25 giugno 2011 il ricorrente ha ribadito che l’anzianità di servizio – di cui si fa menzione nell’art. 5 del bando – deve essere intesa come "anzianità giuridica nel ruolo".

All’udienza pubblica del 23 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Premesso che, in relazione al ricorso in esame, il contraddittorio è stato correttamente integrato in virtù dell’intervenuta notificazione, mediante l’utilizzo della procedura per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria (e non anche – come, invece, preteso dall’Amministrazione – delle organizzazioni sindacali, atteso che la controversia si incentra sulla corretta applicazione delle previsioni del bando), il Collegio ritiene che lo stesso sia fondato e, pertanto, vada accolto.

2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità della graduatoria definitiva stilata in esito alla procedura di selezione per la copertura di 92 posti nel profilo di collaboratore informatico (area C1), di cui al bando emanato dall’Amministrazione con D.M. 3 maggio 2004 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del 20 maggio 2004), e degli atti presupposti, in quanto denuncia, tra l’altro, che – a parità di punteggio – l’Amministrazione ha dato preferenza all’anzianità economica, in violazione del contratto collettivo nazionale integrativo e dell’art. 5 del bando.

Tale censura è meritevole di accoglimento.

3. Ai fini del decidere, riveste carattere dirimente l’interpretazione o, meglio, l’individuazione della portata dell’art. 5 del bando, laddove prevede che:

"A parità di punteggio tra candidati si terranno presenti nell’ordine i seguenti criteri:

……

b) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza….".

Il ricorrente afferma, infatti, che, con tale espressione debba intendersi "l’anzianità giuridica" e non "l’anzianità economica", come, invece, previsto nelle note esplicative alla circolare n. 39/2004.

Tale asserzione è da condividere.

Tenendo anche conto di principi fissati in giurisprudenza (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 2909/2008), il Collegio osserva, infatti, che:

– l’"anzianità di servizio" – così come indicata nel richiamato art. 5, ossia senza ulteriori specificazioni – costituisce un concetto di per sé ancorato all’atto di "nomina" del dipendente e, dunque, impone di tenere necessariamente conto della c.d. "decorrenza giuridica";

– la limitazione applicativa introdotta dall’Amministrazione non è accettabile almeno per due ordini di motivi e precisamente: – non trova alcun riscontro nel bando, specie ove si consideri che l’art. 2 – invocato dall’Amministrazione – attiene esclusivamente ai "requisiti" per l’ammissione alla procedura e, dunque, è destinato ad operare soltanto in relazione alla valutazione di quest’ultimi; -contrasta con il principio relativo all’intangibilità della lex specialis, il quale riveste carattere assoluto.

In definitiva:

– l’Amministrazione – al fine di operare in conformità al bando, riproduttivo, tra l’altro, del contratto collettivo nazionale integrativo – avrebbe dovuto considerare la data di inquadramento del dipendente nella posizione economica di provenienza (B3), ossia la decorrenza "giuridica";

– atteso che l’Amministrazione ha mutato il criterio dell’anzianità c.d. giuridica previsto nel bando con l’anzianità c.d. economica, i provvedimenti impugnati sono illegittimi.

4. In conclusione, il ricorso – assorbiti gli ulteriori motivi di gravame – va accolto, con accessivo annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non collocano il ricorrente nella posizione allo stesso spettante in virtù dell’applicazione del criterio riguardante "l’anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza", correttamente inteso.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4397/2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le graduatorie impugnate nella parte in cui non collocano il ricorrente nella posizione allo stesso spettante in virtù dell’applicazione del criterio riguardante "l’anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza".

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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