Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 25-07-2011, n. 29700 Parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Palermo, per quanto qui interessa, su gravame del P.M. ha dichiarato L.C. responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa (così ripristinata l’originaria imputazione, in primo grado riqualificata favoreggiamento personale aggravato dal Tribunale di Trapani), nonchè di detenzione, porto e ricettazione di pistola, con finalità agevolativa del sodalizio criminale; ha confermato la condanna di C.F. per concorso in duplice tentata estorsione, con metodologia e finalità agevolativa di "cosa nostra", in continuazione.

Ricorrono per cassazione i difensori. Nell’interesse del C. viene censurata per vizio di motivazione l’ammissione – ritenuta rituale dai giudici di merito – della parte civile "Associazione Antiracket" di (OMISSIS) in ordine alla tentata estorsione al capo q), commesso il (OMISSIS), in quanto il riconoscimento per finalità di tutela dell’associazione era avvenuto solo successivamente (10.3.2003) e comunque, essendo costituito a tutela dei medesimi interessi il Comune di Marsala, si verificava una indebita duplicazione dell’azione civile. Con altro motivo si censura per vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. l’affermazione di responsabilità per concorso nella tentata estorsione al capo p) in danno dell’imprenditore B.M.S., cui sarebbe stato imposto un "pizzo" del 5% sull’appalto per la costruzione di un metanodotto, oltre al noleggio di un escavatore intestato al C. (proposta quest’ultima non accettata dalla vittima). Secondo i giudici di merito le prove del fatto emergevano dalla deposizione del B. e da intercettazioni telefoniche in cui la vittima aveva commentato con altri la vicenda. Inoltre, il C. aveva già riportato condanna per associazione mafiosa e A.L. ed altri erano stati condannati per la stessa estorsione. Obbietta il ricorrente che la condanna da ultimo menzionata riguarda fatto diverso da quello addebitatogli (la tangente effettivamente riscossa, e non il mancato noleggio dell’escavatore), e non vale quindi a confermare l’addebito, non emergente neppure dalle dichiarazioni del B., che aveva riferito di una semplice proposta in termini non intimidatori, oltretutto proveniente dall’ A. e non dal C., da lui liberamente valutata e non accettata (un contatto personale con il ricorrente, come riferito in sentenza, riguardava un diverso lavoro).

Analoghe doglianze vengono sollevate in ordine al reato al capo q), anch’esso in danno del B. per i lavori alla rete fognaria di (OMISSIS) (imposizione – non accolta – di rinunciare in favore di R.V., imprenditore inserito nella mafia locale). I giudici di merito hanno ritenuto provato il fatto in base alle dichiarazioni del collaboratore Co.Ma., che avrebbe partecipato all’"ambasciata" e indica nel C. la persona che, insieme al R., gliene avrebbe dato mandato; riscontri, alcune intercettazioni e le dichiarazioni della vittima che, pur non avendo a tal proposito incontrato direttamente il C., lo conosceva come il referente indicatogli dalle organizzazioni mafiose locali (la vicenda e la detta qualità del ricorrente emergono anche da dichiarazioni collaborative rese in altro procedimento da Bi.An., acquisite sull’accordo delle parti).

Obbietta la difesa che Co.Ma., nel parallelo processo a carico di A. ed altri, aveva indicato come mandante soltanto il R., e non il C., e che la condanna in altra sede pronunciata a carico del R. non contempla la partecipazione al fatto dell’odierno ricorrente. Quanto ai riscontri, ne viene contestata la valenza individualizzante.

Con altro motivo viene denunciata violazione dell’art. 49 c.p.: i lavori in questione erano stati aggiudicati ad una ditta M.D.M. di (OMISSIS), e al momento del fatto non erano stati subappaltati – come in altre occasioni – al B..

Ulteriori doglianze investono il diniego delle attenuati generiche e il computo della pena.

Il ricorso nell’interesse di L. denuncia con un primo motivo l’inutilizzabilità dell’esito dell’intercettazione eseguita in carcere con videoripresa il 28.2.2003 e utilizzata dal giudice "a quo", in quanto il decreto esecutivo è carente dell’indicazione delle ragioni della ritenuta inidoneità degli impianti in dotazione della Procura, come già rilevato da questa Corte con sentenza 13.5/23.6.2010 nel connesso procedimento a carico di Ac. M. ed altri.

Ciò premesso, il ricorrente ricorda che a suo carico è stato accertato unicamente il coinvolgimento nell’opera di occultamento dei latitanti ed aiuto in occasione degli spostamenti per un tempo di circa quattro mesi, in sè – come ritenuto in primo grado – insufficiente ad integrare un organico inserimento nel sodalizio. Gli ulteriori elementi valutati dai giudici di appello (intercettazioni – fra cui quella inutilizzabile; condanna non definitiva per estorsione aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7; prove assunte in altri procedimenti) non valevano ad arricchire il quadro, risolvendosi in dichiarazioni di Co.Ma., non al corrente dell’affiliazione del L. e contenenti solo il riferimento, non esattamente collocato nel tempo, alla copertura di latitanti e al danneggiamento della vettura del Sindaco di Marsala, reato da cui il ricorrente è stato definitivamente assolto; di dubbio e non pregnante significato sono le altre acquisizioni probatorie.

Quanto ai reati concernenti l’arma, congetturale ed immotivata era l’affermazione di sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sul rilievo che essa sarebbe stata funzionale alla protezione dei latitanti.

Infine, vengono censurati il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio adottato.

Motivi della decisione

Il ricorso del C. relativamente al capo p) è infondato e muove da una alternativa e parziale lettura delle intercettazioni ambientali sulla vettura del B. – che hanno fornito una diretta e genuina versione dei fatti ancora in corso di svolgimento – e delle dichiarazioni dibattimentali dell’imprenditore. Ne emerge – e non è neppure contestato dal ricorrente – che l’ A. formulò, con riferimento al medesimo lavoro, due richieste: da un lato, il versamento alla locale articolazione di "cosa nostra" di una percentuale sull’appalto (proposta accettata); dall’altro, il noleggio dell’escavatore intestato al ricorrente (a ciò il B. non aveva inteso piegarsi, per evitare una pregiudizievole compromissione con l’organizzazione mafiosa, immediatamente evidente agli occhi delle forze dell’ordine). Il C. è ritenuto concorrente nel solo tentativo di imporre l’uso del suo mezzo, cui aveva un diretto e personale interesse coincidente con quello dell’associazione criminale, per conto della quale curava, come si è anticipato, i rapporti con l’impresa; ciò anche a prescindere dalla notizia, proveniente da fonte non indicata dall’imprenditore, che il ricorrente sarebbe "socio d’opera" del latitante Bo.Na., padrone occulto dei mezzi da lui impiegati. In effetti, l’imposizione del noleggio dell’escavatore presupponeva l’accordo e la successiva cooperazione del C., dovendo logicamente escludersi che, nel quadro dei rapporti associativi e nel contesto estorsivo, il suo nome fosse stato fatto senza previo concerto per ragioni meramente filantropiche. Non è dunque possibile considerare l’estorsione consumata dall’ A. e dai suoi complici, in altra sede giudicata, come un fatto isolato ed avulso dalla richiesta, avanzata dallo stesso A. e relativa al medesimo lavoro, di noleggio del mezzo del C., che si vorrebbe presentare come un amichevole interessamento esente da qualsiasi connotato di intimidazione mafiosa; nè rileva che l’ A. non sia stato distintamente perseguito per il tentativo di estorsione qui in esame, evidentemente ritenuto assorbito nel più grave e complesso comportamento criminoso da lui posto in essere. Consegue la piena e corretta applicazione dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in entrambe le sue forme.

Il diniego delle attenuante generiche è stato ampiamente giustificato dalle sentenze di merito in relazione ad un precedente specifico, al ruolo rivestito nei rapporti con l’imprenditoria locale ed alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, nonchè sul rilievo che nessun elemento suscettibile di favorevole considerazione è emerso o fondatamente allegato dalla difesa (e manca quindi il presupposto stesso dell’applicazione dell’art. 62 bis C.P.).

Il ricorso va dunque per questo capo respinto; consegue l’irrevocabilità della condanna per tale fatto – più grave fra quelli contestati – a 5 anni e 4 mesi di reclusione, Euro 1000 di multa, pene accessorie conseguenti.

Quanto al delitto al capo q), va preliminarmente osservato che l’Associazione Antiracket è legittimata a stare in giudizio non già quale interveniente ai sensi dell’art. 91 e segg. c.p.p., ma in veste di parte civile che avanza "iure proprio", ai sensi dell’art. 74 c.p.p., la pretesa risarcitoria in quanto assume di avere subito, per effetto del reato, un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale (Cass., Sez. 4 18.1/11.6.2010 n. 22558), che può anche consistere nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio, posto nello statuto a ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con l’effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell’ente (Cass., Sez. 3, 3/17.10.2007 n. 38290). La detta legittimazione è conferita, indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica, anche ad enti di fatto non ancora operativi al momento del verificarsi dell’evento di cui all’imputazione (Cass., Sez. 4, 10.6/4.11.2010 n. 38991); nel caso in esame, comunque, l’atto costitutivo dell’associazione "antiracket" (in data 7.5.2001) è anteriore al reato, posto in essere sino al (OMISSIS) (cfr. pag. 12 – 16 della sentenza impugnata). Quanto poi all’effettività della lesione, si tratta di questione diversa che attiene alla fondatezza nel merito della domanda risarcitoria.

Ciò chiarito, è evidentemente esclusa ogni interferenza con l’analoga pretesa fatta valere in giudizio dal Comune, che attiene al parallelo ma diverso pregiudizio, economico e di immagine, subito dall’ente pubblico. In ordine alle doglianze del ricorrente concernenti la responsabilità è manifestamente infondata la tesi – qui riproposta senza alcun ulteriore spunto critico – di una qualificazione del fatto come reato impossibile, già correttamente disattesa dalla sentenza impugnata (pag. 34) nei suoi presupposti di fatto e con riferimento al principio di diritto per cui l’art. 49 c.p.p., comma 2 è applicabile solo in caso di inesistenza "in rerum natura" dell’oggetto dell’azione o di inidoneità assoluta di essa per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, tale da non consentire neppure in via eccezionale l’attuazione del proposito criminoso (cfr., "ex multis", Cass., Sez. 2, 1.1/23.2.2004 n. 7630).

Il tentativo di estorsione, consistente nell’intimazione di abbandonare il possibile e programmato intervento nei lavori assegnati ad un’impresa della Sicilia orientale, già associata al B. e non in grado di operare da sola all’altro capo dell’isola, è fatto in sè ampiamente dimostrato da convergenti dichiarazioni collaborative, dalla deposizione della vittima e da significative risultanze delle intercettazioni. Il ricorrente contesta tuttavia fondatamente il ragionamento probatorio in forza del quale è stato ritenuto il suo contributo concorsuale. Egli non ha in questo caso alcun diretto e personale interesse; non vi sono prove positive di una sua partecipazione all’attività esecutiva; il solo collaboratore Co.Ma. lo colloca – insieme al R. ed a Bo.Na. – fra i mandanti che gli avevano commissionato il messaggio intimidatorio. Il giudizio di intrinseca attendibilità della dichiarazione, espresso nelle sedi di merito, è posto in dubbio in quanto, nel parallelo processo a carico di altri correi, il dichiarante non ha più fatto il nome del C.; la valutazione positiva è stata tuttavia non irragionevolmente confermata in considerazione dell’irrilevanza della posizione dell’incolpato – in sè del resto piuttosto defilata – nell’altro giudizio. La regola sancita dall’art. 192 c.p.p., comma 3 vuole comunque la conferma della chiamata in correità mediante riscontri individualizzanti. Ora, è assodato da fonti plurime e convergenti che il C. era stato "assegnato" al B. quale "contatto" nei rapporti con l’associazione mafiosa; ciò non può tuttavia costituire un elemento di conferma idoneo a collegare l’imputato allo specifico fatto delittuoso, tanto più ove si consideri che in entrambe le vicende qui in esame il gruppo criminale si avvalse di soggetti diversi per le "ambasciate" e che nel ruolo di referente "fisso" del B. il C. fu talvolta affiancato o temporaneamente sostituito da altri (cfr. pagg. 46 – 47 della sentenza di primo grado; 31 – 32 della sentenza di appello). Nè maggiori elementi emergono dalle dichiarazioni collaborative di Bi.An., poichè il brano riportato a pag. 32 della sentenza qui impugnata, di non agevole interpretazione, si intrattiene su una questione di spartizione territoriale fra famiglie mafiose e sulla "messa a posto" del (OMISSIS) B., che non aveva voluto lasciare il lavoro "appartenente" alla famiglia di Marsala ma, per quanto qui interessa, si limita a dire "che il suo referente era un certo C.F." (non è chiaro se la qualità indicata sia da intendere rivestita nei confronti dell’imprenditore oppure del soggetto incaricato di contattare la "famiglia" di Marsala). Quanto poi all’affermazione del B., di avere inteso che la richiesta estorsiva era avanzata (anche) per conto di Bo.Na., a lui noto come socio del C., non solo ne è dubbia l’utilizzabilità, non avendo, a quanto esposto nelle sentenze di merito, il teste precisato da chi apprese tali notizie, ma la circostanza non vale neppure ad integrare un effettivo riscontro individualizzante, atteso che la vicenda in esame investiva questione apparentemente estranea al rapporto di società con il Bo.. In definitiva, quindi, la chiamata in correità rimane allo stato non riscontrata, poichè le qualità di referente dell’impresa estorta e di "uomo" del Bo. non assumono idonea valenza dimostrativa circa la partecipazione allo specifico episodio criminoso. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al capo q), con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale per nuova valutazione, tenendo conto dei rilievi sopra evidenziati. Consegue la devoluzione al giudice di rinvio della decisione sull’azione risarcitoria per questo fatto e sulle spese sostenute, anche nel giudizio di legittimità, dalla parte civile;

restano assorbite le questioni concernenti circostanze e pena.

Fondato – nei limiti di seguito specificati – è anche il ricorso del L.. L’autovettura di questi fu sottoposta ad intercettazione (di non contestata utilizzabilità) a partire dall’aprile 2002; ne emersero contatti con Al.Ro. da (OMISSIS), confermati anche dai servizi di osservazione e pedinamento, ed il riferimento, in una conversazione, a certi Na. e An. "nostro", che avevano dormito "in quella casa". Il 31.1.2003 la polizia giudiziaria traeva in arresto, nell’abitazione dell’ Al., i latitanti Bo.Na. e Ma.An., personaggi di vertice della locale articolazione mafiosa. Di qui l’imputazione di partecipazione a "cosa nostra", con il ruolo strategico di protezione delle latitanze "eccellenti", in relazione anche all’episodio riferito dal collaboratore Co.Ma., che ricordava di avere incontrato il L. nel 1997 o 1998, mentre erano intenti ad analoghe incombenze di "copertura" dei latitanti, e di avere visto nell’occasione il Ma. salire sulla macchina del L. ed allontanarsi con lui. Fra gli elementi a carico viene anche citato un colloquio in carcere fra l’ Al. e i figli G. e P., quest’ultimo dipendente del L., al quale la donna intende chiedere aiuto legale. E’ superfluo trattare l’eccezione di inutilizzabilità della conversazione intercettata in carcere, in sè di trascurabile rilevanza indiziaria, il cui contenuto ha comunque formato oggetto di deposizione dibattimentale dell’ Al., sentita ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p.. Il giudice di primo grado ha su questa base ritenuto provata la condotta favoreggiatrice, ma non lo stabile inserimento dell’imputato nel sodalizio mafioso, sul rilievo del carattere collaterale e secondario delle agevolazioni fornite a Al.Ro. e agli altri che la coadiuvavano nell’assistenza ai latitanti. Inoltre il collaboratore Co. ha escluso – per quanto a sua conoscenza – la partecipazione del L. a reati fine ed a riunioni degli associati. I giudici di appello, acquisite col consenso della difesa o in forza dell’art. 238, comma 2 bis, prove assunte in altro procedimento penale, hanno invece ritenuto dimostrata la partecipazione associativa. Anzitutto, le richiamate dichiarazioni del Co. fornirebbero la prova che l’aiuto ai latitanti non era occasionale e limitato nel tempo, ma risaliva a diversi anni addietro; osservazione tuttavia non decisiva, ove si consideri che anche l’episodio riferito dal collaboratore riguarda sempre lo stesso soggetto ( Ma.), sicchè non è superata l’alternativa tra l’assistenza prestata al singolo e l’assunzione di un ruolo di stabile supporto nell’interesse del gruppo criminale, che la sentenza di primo grado ha risolto in senso favorevole all’incolpato. Quanto poi alla notizia, appresa dal Co. in ambito associativo, che il L. avrebbe incendiato l’autovettura del Sindaco di (OMISSIS) (capo O dell’originaria imputazione), non solo è intervenuto giudicato di assoluzione (la pronuncia di primo grado sul punto non è stata impugnata), ma il fatto è descritto come un’iniziativa personale, non autorizzata nè gradita alla criminalità organizzata, e non vale quindi in nessun caso a sostenere la tesi di un inserimento organico nel sodalizio mafioso.

Analoghe considerazioni valgono a proposito di un’attività estorsiva ai danni di un concorrente emersa dagli atti di altro procedimento acquisiti in appello (il L. è gestore di un bar, e si opponeva all’apertura di un nuovo ingresso da parte di un esercizio adiacente). L’intimidazione, pur grave e finanche connotata, secondo la versione della controparte, da modalità mafiose, ha un movente del tutto personale, e sarebbe stata realizzata da un nipote collaboratore nell’esercizio; non è quindi dimostrativa – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – dell’intento di perseguire, accanto al proprio vantaggio, il "controllo del territorio e delle attività commerciali presenti in loco da parte dell’intera associazione". La sentenza impugnata riporta poi alcune intercettazioni (pure acquisite da altri procedimenti) di assai oscuro significato; in particolare, in una conversazione tra il L. e il nipote si parla di politica locale e di un certo S. che ha motivo di lamentarsi e va rassicurato dicendogli che "sono ragazzate". Alla stregua di quanto riportato è meramente congetturale, se non arbitrario, il collegamento con un attentato intimidatorio avvenuto all’ingresso dell’abitazione dell’Avv. Stefano Pellegrino. Ancora, il ricorrente si vanta della sua riservatezza, che gli avrebbe evitato gravi pene detentive, e consiglia al nipote alcune precauzioni per evitare di essere intercettato; ciò è certamente indice di esperienze e inclinazioni delinquenziali, ma non conduce specificamente alla criminalità mafiosa. In conclusione, l’impianto argomentativo della sentenza di primo grado non è messo in crisi dai frammentar e spesso inconferenti elementi contrapposti, nè ad esso viene sostituita un’organica valutazione alternativa. La pronuncia impugnata va perciò annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale, affinchè rivaluti la qualificazione del fatto (e relative circostanze), restando accertato il materiale coinvolgimento del L. nell’assistenza ai latitanti prestata da A. R., in ordine al quale non sono state qui prospettate puntuali censure alla ricostruzione dei giudici di merito. Fondato è anche il motivo di ricorso relativo all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per i reati concernenti l’arma; va ricordato che si tratta di unica pistola di illecita provenienza, illegalmente detenuta e portata, già in possesso del L. fin dal gennaio 2003 (ciò risulta dall’intercettazione citata a pag. 89 della sentenza di primo grado) e poi sequestrata l’otto maggio 2007.

L’aggravante, esclusa in primo grado, è stata ripristinata in appello in relazione al (ritenuto) ruolo di sostegno alla latitanza dei vertici dell’associazione criminale, che renderebbe "evidente" la destinazione dell’arma a difesa dei soggetti assistiti.

L’annullamento consegue al disposto rinvio sull’imputazione associativa, ma anche all’illogico collegamento con la protezione delle latitanze che, per quanto risulta, si è esplicata con attività di vigilanza e supporto logistico, non di guardia armata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L.C. e, limitatamente al reato di cui al capo q), anche nei confronti di C.F.; rigetta nel resto il ricorso del C.; rinvia per nuovo giudizio nei limiti dell’annullamento pronunciato ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo rimettendo a tal sede la decisione sulle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili.

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