T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 03-08-2011, n. 6927

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 giugno 2006 e depositato il successivo 11 luglio 2006, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 20 aprile 2006, la Commissione Centrale ex art. 10 della legge n. 82 del 1991 ha deliberato di non prorogare nei confronti di lui e dei suoi familiari il programma speciale di protezione nonché ha dato incarico al Servizio Centrale di Protezione di corrispondergli la "capitalizzazione delle misure di assistenza, riferita al periodo di due anni", in mancanza di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

– dal maggio 1993 collabora con la giustizia, rendendo dichiarazioni sulla criminalità organizzata presente in Cosenza e su affiliati alle consorterie criminali utili per l’accertamento giudiziario di numerosi reati e, dunque, per la condanna penale di autori di innumerevoli e gravissimi delitti;

– il suo allontanamento dalle consorterie ed il suo fattivo apporto collaborativo sono stati ampiamente riconosciuti dalle Corti giudicanti e dal Tribunale di sorveglianza, il quale gli ha concesso la detenzione domiciliare;

– si è anche costituito parte civile nel processo Luce, attualmente pendente innanzi alla Corte di Assise di Appello di Catanzaro, nei confronti degli assassini del fratello, chiedendo che le somme dovute a titolo di risarcimento "fossero devolute agli appartenenti alle forze dell’ordine cadute nella lotta alla criminalità organizzata";

– in considerazione della sua scelta di collaborare con la giustizia, nel maggio 1993 è stato sottoposto, unitamente ai suoi familiari, a misure urgenti di protezione;

– con provvedimento del 22 febbraio 1995 è stato ammesso al programma speciale di protezione;

– nel corso degli anni ha avanzato progetti di iniziative lavorative, i quali – però – non hanno trovato riscontro;

– in data 20 aprile 2006 la Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/1991 ha adottato la delibera in epigrafe.

Avverso tale delibera il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO – ERRORE MANIFESTO – CONTRADDITTORIETA" – VIOLAZIONE DI LEGGE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE. L’Amministrazione non ha prorogato il programma in quanto ha ritenuto esauriti i presupposti "che a suo tempo avevano giustificato l’adozione" dello stesso. Ciò contrasta con la realtà dei fatti, atteso che il ricorrente: – non ha esaurito i suoi impegni processuali e prosegue nella sua collaborazione con la giustizia; – è ancora in gravissimo pericolo di vita. Sussiste, altresì, contraddittorietà con precedenti valutazioni dell’Amministrazione.

2) ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA" – CONTRADDITTORIETA" – DISPARITA" DI TRATTAMENTO. Il provvedimento adottato non risponde agli obiettivi per i quali è posto nell’ordinamento, anche in ragione del rilievo che la somma offerta è del tutto inadeguata per il reinserimento nel mondo del lavoro.

3) VIOLAZIONE DI LEGGE E REGOLAMENTI, in quanto l’Amministrazione non ha mai procurato al ricorrente offerte e opportunità lavorative.

In data 26 luglio 2006 il ricorrente ha, altresì, depositato "note", in cui ribadisce l’attualità della collaborazione dal medesimo prestata.

Con atto depositato in data 27 luglio 2006 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 13 maggio 2011 e in data 23 maggio 2011 – ha prodotto documenti ed una memoria, con cui ha sostenuto la piena legittimità della somma riconosciuta a titolo di capitalizzazione.

In seguito il ricorrente ha prodotto documenti e memorie, insistendo sulla permanenza dei presupposti previsti dall’art. 10 l. n. 82 del 1991 – come comprovato dal verbale di riunione del Ministero dell’Interno del 9 ottobre 2006 – e sull’avvenuta presentazione all’Amministrazione di un progetto per l’avvio di un’attività economica.

All’udienza pubblica del 23 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, il Collegio osserva come la questione centrale del presente ricorso, ossia quella a cui risulta attribuita priorità logica ed argomentativa, sia da identificare con la mancata proroga del programma speciale di protezione.

Tale precisazione è indiscutibilmente necessaria ai fini del decidere, in quanto delimitativa della materia del contendere.

Posto che il mantenimento del programma di protezione di cui sopra risulta in logica contraddizione con la proposizione di questioni riguardanti l’ammontare della capitalizzazione, è evidente che il ricorrente non può nel contempo contestare la mancata proroga del programma di protezione e chiedere l’erogazione di una somma più alta a titolo di capitalizzazione (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I ter, 20 febbraio 2007, n. 1492).

Ciò detto, si perviene alla conclusione che l’impugnazione del provvedimento sotto il profilo della mancata proroga del programma di protezione – a cui va riconosciuto carattere primario, in ragione della formulazione del ricorso – rende inammissibile la contestazione della somma attribuita al ricorrente a titolo di capitalizzazione. A maggior ragione, per quanto sarà di seguito meglio esposto, risultando essa fondata.

2. Al riguardo, è opportuno ricordare – per quanto rileva in questa sede – che:

– l’art. 9 del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 82 del 1991, prevede l’applicazione nei confronti dei collaboratori di giustizia di misure speciali di protezione idonee ad assicurarne l’incolumità; ulteriormente disponendo, al comma 4, che "Se le speciali misure di protezione indicate nell’articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell’articolo 13, comma 5";

– il successivo art. 12, al comma 2, descrive gli impegni che il collaboratore di giustizia deve rispettare e sottoscrivere, di diversa rilevanza, a seconda della diretta attinenza o meno con il ruolo assunto;

– l’art. 13 disciplina, poi, il contenuto delle speciali misure di protezione, mentre l’art. 13 quater fissa il principio della temporaneità delle misure speciali di protezione e la loro mutabilità "in relazione all’attualità del pericolo" nonché contempla differenti ipotesi di revoca, classificabili in "automatiche" e "discrezionali" a seconda della gravità delle inadempienze ascrivibili al collaboratore di giustizia;

– l’art. 10, comma 11, del Regolamento approvato con D.M. 23 aprile 2004, n. 161 assegna alla Commissione Centrale ex art. 10 del decreto legge di cui sopra il potere di prorogare le speciali misure di protezione, fissando un nuovo termine di scadenza, se ritiene – sulla base degli elementi informativi acquisiti – che permangano i presupposti che ne hanno giustificato l’adozione.

3. L’insieme di norme di cui è stata data evidenza, con specifico riguardo al presente gravame, conduce ad affermare che le speciali misure di protezione trovano origine e, dunque, anche motivo per essere mantenute essenzialmente:

– nella "condotta di collaborazione" del privato, la quale deve presentare i caratteri di cui all’art. 12, comma 3, del d.l. in argomento (intrinseca attendibilità, novità, completezza, "notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristicoeversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni");

– nella situazione di pericolo – e relativa gravità ed attualità della stessa – in cui versa il collaboratore di giustizia, da valutare ai sensi dell’art. 9, comma 6, ossia tenendo conto, "oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi".

Ciò detto, è anche evidente che – fatta eccezione per i casi di revoca obbligatoria (estranei all’ipotesi in esame) – la modifica del regime di protezione speciale fruito (incluso quello della mancata proroga dello stesso) richiede una valutazione comparativa di due interessi essenziali in gioco: quello dello Stato a conservare la collaborazione e quello del privato alla vita ed all’incolumità personale.

4. Passando alla disamina del caso prospettato, va osservato che:

– la Commissione Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82 ha adottato il provvedimento impugnato – deliberando di non prorogare il programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore P. e del suo nucleo familiare – "ritenuto dal complesso degli elementi informativi acquisiti e atteso il notevole tempo trascorso dall’adozione del programma speciale di protezione, che si sono esauriti i presupposti che, a suo tempo, avevano giustificato l’adozione del programma, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla D.D.A. competente e dalla Direzione Nazionale Antimafia";

– al fine di contestare la legittimità della delibera di cui sopra, il ricorrente lamenta, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento per erroneità dei presupposti, sostenendo – in particolare – che "i suoi impegni processuali" non sono esauriti e si trova ancora "in gravissimo pericolo di vita".

In ragione delle coordinate normative sopra rappresentate ma anche delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, la censura de qua è meritevole di condivisione.

L’esame della documentazione agli atti rivela, infatti, la sussistenza di condizioni che giustificano l’ammissione al programma speciale di protezione o, comunque, un travisamento dei fatti per quanto attiene al profilo della collaborazione prestata dal ricorrente.

In particolare:

– è stata prodotta copia di svariati "avvisi al difensore", risalenti anche all’8 giugno 2006, relativi ad interrogatori del ricorrente disposti dalla Procura della Repubblica;

– non sono state fornite informazioni dall’Amministrazione in ordine allo stato in cui versano i procedimenti penali in cui il ricorrente ha avuto modo di prestare la propria collaborazione ma è dato ritenere che gli stessi non si siano conclusi;

– l’Amministrazione ha depositato una delibera della Commissione Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82, in data 9 ottobre 2006, in cui si dà atto di una nota del 18 giugno 2006 con cui "la Procura di Catanzaro, nel trasmettere il verbale di interrogatorio reso dal P., nel corso del quale lo stesso ha rappresentato timori per la propria incolumità, in relazione alla attualità della collaborazione, ha chiesto il riesame della delibera impugnata, ovvero la riammissione al programma di protezione del P.", precisando che "l’apporto del collaboratore è stato utilizzato in due procedimenti ("Missing" e "Azimuth"), per i quali appare fondamentale che il P. possa continuare a fornire nelle migliori condizioni il suo contributo".

Ciò detto, si perviene alla conclusione che il presupposto di fatto posto a supporto della mancata proroga del programma di protezione, ossia l’esaurimento dei presupposti dell’adozione di quest’ultimo, risulta sconfessato dalla documentazione agli atti (la quale attesta che – alla data di adozione del provvedimento impugnato – l’apporto collaborativo del ricorrente non era venuto meno).

5. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6736/2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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