Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 25-07-2011, n. 29650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del 17 ottobre 2007 con cui la Sezione distaccata di Adrano aveva condannato L.G. a un anno e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, con la sospensione condizionale della pena, in ordine ai reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. commessi ai danni della convivente P.K..

I giudici di secondo grado, dopo aver precisato che l’appello dell’imputato era riferito esclusivamente al capo della sentenza che lo aveva condannato per i maltrattamenti, hanno ritenuto il reato sussistente, sulla base della testimonianza resa dalla persona offesa e confermata da altri testimoni.

2. – Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato che, con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in quanto la sentenza basa il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, senza offrire alcun elemento di valutazione in ordine alla sua attendibilità, tenuto conto che nel corso dell’istruzione dibattimentale è emerso trattarsi di una persona "attraversata da problematiche psichiche", peraltro in cura presso uno psichiatra. Si sottolinea come nell’atto di appello si fosse evidenziato che le accuse della persona offesa facessero riferimento ad un unico episodio, laddove i giudici ritengono provata la reiterazione e abitualità delle condotte violente poste in essere dall’imputato, anche sulla base di altre testimonianze, ma senza indicarne il contenuto e, soprattutto, senza rendersi conto che i testi M. e S., agenti di polizia, hanno riferito circa l’episodio di lesioni verificatosi il (OMISSIS), contestato al capo b) dell’imputazione, mentre la madre della persona offesa ha parlato di un litigio tra i due conviventi, in cui sarebbero state utilizzate espressioni ingiuriose. Sulla base di tali elementi probatori i giudici avrebbero dovuto escludere la sussistenza dei maltrattamenti per difetto dell’elemento dell’abitualità del reato in questione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 539 c.p.p., comma 2, in quanto il primo giudice avrebbe disposto il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, senza che vi sia stata una richiesta in tal senso; peraltro, la Corte d’appello avrebbe omesso ogni motivazione su tale questione, sollevata anche nei motivi di impugnazione.

Motivi della decisione

3. – I motivi proposti sono fondati.

3.1. – La sentenza impugnata, con una motivazione contratta, fa riferimento a singoli episodi di violenza, senza collocarli nel tempo e, soprattutto, omettendo di indicare non solo se le condotte dell’imputato possano inquadrarsi in una cornice unitaria, ma se risultassero effettivamente idonee a porre la persona offesa in un regime di vita oggettivamente vessatorio.

Per la sussistenza del reato di maltrattamenti non è sufficiente la reiterazione episodica di condotte violente, ma occorre che per effetto di tali attività poste in essere dall’agente, che possono essere anche prive di connotati di violenza fisica, si instauri nei confronti della vittima uno stato di sofferenza e di umiliazione derivante da un regime instaurato all’interno della comunità che sia conseguenza diretta di tali atti di sopraffazione.

Nella specie, è del tutto mancata la motivazione relativa agli effetti delle condotte violente realizzate dall’imputato.

3.2. – E’ fondato anche il secondo motivo, dovendo ritenersi illegittima la decisione con cui il giudice ha disposto l’assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, in quanto l’art. 539 c.p.p. subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte interessata (in questo senso v., Sez. 5, 15 febbraio 2006, n. 9779, Durante).

4. – In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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