Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 25-07-2011, n. 29775

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, R.F.P. venne ritenuto responsabile di furto aggravato per essersi, secondo l’accusa, impossessato di alcune monete sottraendole da un apparecchio telefonico pubblico previo danneggiamento della chiusura ed avvalendosi di mezzo fraudolento costituito da striscette di plastica utilizzate per estrarre le suddette monete;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del l’imputato, denunciando:

1) vizio di motivazione per non avere la corte d’appello adeguatamente giustificato la ritenuta infondatezza del primo motivo d’appello, con il quale si sosteneva l’insussistenza del reato di furto, essendo risultato accertato che l’imputato, come attestato nel verbale di arresto, era stato visto soltanto estrarre una moneta dall’apposita fessura dell’apparecchio telefonico, così come avrebbe potuto fare qualsiasi soggetto che, avendo introdotto la moneta, avesse poi voluto recuperarla, una volta resosi conto che l’apparecchio era inutilizzabile;

2) erronea applicazione della legge penale unitamente a vizio di motivazione per avere la corte di merito indebitamente ed ingiustificatamente escluso che nella condotta ascritta al ricorrente potesse configurarsi, tutt’al più, il reato di truffe e non quello di furto;

3) vizio di motivazione in ordine al confermato diniego di restituzione all’imputato delle monete in sequestro, sull’assunto che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, esse non potevano dirsi passate in proprietà della Telecom, non avendo questa erogato il servizio per fruire del quale esse erano state introdotte nell’apparecchio.

Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, a parte la piena validità (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso) della motivazione sulla base della quale le corte ha ritenuto infondata, in linea di fatto, la tesi difensiva, sulla base del rilievo che l’imputato era stato trovato in possesso di strumenti quali forbici, pinzette e strisce biadesive chiaramente utilizzabili proprio per il prelievo delle monete, vale osservare che la suddetta linea difensiva appare infondata anche in linea di diritto, atteso che la moneta, una volta introdotta nell’apparecchio telefonico, passa nella legittima detenzione dell’esercente del servizio, per cui la sua sottrazione viene a costituire furto, anche quando il servizio, per qualsiasi ragione, non venga fornito e, ciononostante, la moneta non venga automaticamente restituita, rendendosi configurabile, in tal caso, soltanto un inadempimento contrattuale a fronte del quale sono esperibili gli ordinari rimedi di ordine civilistico;

b) con riguardo al secondo motivo, vale, a dimostrarne l’infondatezza, quanto appena illustrato nella trattazione del primo;

c) con riguardo al terzo motivo, anch’esso appare privo di fondamento sostanzialmente per la stessa ragione dianzi indicata, posto che il furto si commette, com’è noto, in danno del soggetto che sia detentore della cosa, indipendentemente furto medesimo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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