Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 25-07-2011, n. 29774

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di C. M. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato di tentato furto aggravato da violenza sulle cose, consistito nell’aver tentato di impossessarsi di merci esposte in supermercato per un valore di Euro 1542,27, previa eliminazione, su alcune di dette merci, delle placche antitaccheggio;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata denunciando:

1) mancanza o contraddittorietà della motivazione, per non avere la corte, nel confermare la ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose (determinante ai fini della procedibilità dell’azione penale), spiegato come mai la persona addetta alla vigilanza potesse aver notato la ricorrente nell’atto di staccare le placche antitaccheggio quando, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, la sua visuale sarebbe stata impedita dalla presenza del complice dietro il quale la ricorrente medesima si sarebbe occultata;

2) mancanza di motivazione in ordine al confermato diniego delle attenuanti generiche, a fronte dell’avvenuta ammissione dei fatti (eccezion fatta per l’asportazione delle placche antitaccheggio) da parte dell’imputata, la cui segnalata "sostanziale lealtà processuale" risulta – si sostiene – negata senza alcuna giustificazione.

Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, a parte il rilievo che esso non precisa se ed in quali termini la pretesa impossibilità, per la persona addetta alla sorveglianza, di notare la ricorrente nell’atto di asportare le placche antitaccheggio, fosse stata rappresentata al giudice d’appello, vale comunque osservare che dall’impugnata sentenza risulta come l’avvenuta asportazione di dette placche fosse stata oggettivamente accertata "sull’uscio", cioè all’atto in cui la ricorrente ed suo complice si apprestavano a lasciare i locali del supermercato; il che, a fronte della pacifica ammissione, da parte dell’imputata, di essersi in effetti resa autrice del tentato furto delle merci trovate in suo possesso, comporta come necessaria conseguenza che alla stessa non poteva non farsi risalire anche il fatto che rendeva detto reato aggravato dalla violenza sulle cose;

b) con riguardo al secondo motivo, esso non considera che il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato, nell’impugnata sentenza, non solo sulla base della ritenuta inesistenza della "sostanziale lealtà processuale" ma anche sulla base di altri elementi, primo fra tutti quello costituito dalla presenza, a carico dell’imputata, di precedenti penali tali da aver dato luogo alla contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il che già sarebbe di per sè bastato a rendere più che giustificato il suddetto diniego.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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