T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 03-08-2011, n. 6936 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. A seguito di esperimento di procedura concorsuale per la copertura di un posto di organico nei ruoli di professore di prima fascia presso l’Università degli studi "Roma Tre" (posti successivamente elevati a due), la Commissione giudicatrice formulava giudizio di idoneità nei confronti della sola Prof. D.B. con votazione unanime.

In ordine agli altri candidati, tre dei quali erano stati meritevoli di idoneità nei giudizio collegiali, la votazione finale attribuiva il punteggio di due voti su cinque ai Proff. S. e E., mentre il quarto candidato, Prof. Luciani, riportava un solo voto.

Il deliberato della Commissione veniva pertanto rassegnato al Rettore dell’Università con l’indicazione della sola Prof. D.B..

Con atto del febbraio 2011, il Rettore, rilevata la sussistenza di una posizione di parità nei voti riportati dai Proff. S. ed E., disponeva la restituzione degli atti alla Commissione affinché verificasse "l’opportunità di procedere al ballottaggio dei candidati collocati in posizione di ex aequo" al fine di giungere a una seconda dichiarazione di idoneità.

La Commissione, in sede di ottemperanza alle disposizioni rettoriali. procedeva al suddetto ballottaggio, interpretando la disposizione del Rettore in termini di mera espressione di nuove votazioni.

Veniva tuttavia registrata la dichiarazione di un componente della Commissione, il quale aveva prospettato l’opportunità di "individuare un criterio guida per la votazione".

La proposta non trovava accoglimento e pertanto la Commissione, procedendo alle dichiarazioni di voto, attribuiva tre voti alla Prof.ssa S. e due al Prof. E., così conferendo al primo dei docenti la ulteriore idoneità dopo quella già assegnata alla Prof.ssa D.B. e rimasta assolutamente incontroversa.

In ordine all’esito di tale procedura, il Prof. E. proponeva il presente ricorso, cui faceva seguito il ricorso incidentale della Prof.ssa S. con il quale veniva contestata la idoneità assegnata all’odierno ricorrente in quanto nei relativi giudizi individuali si riscontravano le dichiarazioni di tre Commissari, concludenti con alcune riserve circa la valutazione dei relativi titoli.

Di tali presupposti non sarebbe successivamente stato tenuto conto nel giudizio collegiale che pertanto avrebbe assegnato al Prof. E. una idoneità non spettante.

II. Il ricorso incidentale, cui spetta priorità nella disamina del contenzioso in atti, non appare fondato poiché non sussiste alcun fattore pregiudiziale intercorrente tra i giudizi individuali e quelli collettivi, in quanto questi ultimi devono sempre e comunque far capo ad una ulteriore valutazione di ordine generale, conseguente ad una più ampia ponderazione, effettuata in raffronto dialettico tra i Commissari, sulla base, sia pure dei precedenti giudizi, ma al di fuori di alcuna incontestabilità al riguardo.

Diversamente non avrebbe senso prevedere un ambito collegiale laddove dovesse fare stato il contesto dei singoli giudizi individuali, che verrebbero così ad essere meramente recepiti in atti riproduttivi.

E’ peraltro rilevante il fatto che dopo la valutazione di idoneità in favore del Prof. E., certamente discrezionale da parte del "plenum" della Commissione, e pertanto insindacabile, la posizione del candidato Prof. E. si fosse attestata, nella valutazione finale, sul conferimento di due voti su cinque, il che costituisce sostanziale conformità rispetto ai pregressi giudizi individuali.

Tanto precisato in ordine al ricorso incidentale, il Collegio deve passare all’esame della legittimità di quanto operato, sia dal Rettore, che da parte della Commissione, nel contesto del ricorso principale.

In primo luogo deve essere considerato che, già a monte, l’espressione di pariteticità nelle posizioni dei Prof. S. ed E., come dichiarata dalla Commissione a conclusione della procedura comparativa, prospettava profili di chiara perplessità.

Ed invero, il giudizio di idoneità relativo al primo docente era sostanzialmente incentrato, più che non su altra produzione scientifica, su una monografia che, pur giudicata certamente pregevole, non configurava un’opera compiuta, in quanto una seconda parte dell’elaborato, costituente il completamento dell’opera, era ancora in corso di pubblicazione, ciò che non avrebbe potuto consentire l’espressione di un compiuto giudizio complessivo.

La circostanza della inammissibilità di pubblicazioni, pur parzialmente "in itinere" per il completamento, ma non ancora formalmente pubblicate, era già stata valutata dalla Commissione nel verbale 6 – allegato 2 – a proposito della Prof.ssa D.B., nel quale era stato deciso di "non valutare alcune pubblicazioni", che benché prodotte in elenco dei titoli "erano state definite" dallo stesso candidato "in corso di pubblicazione": Pari rilievo sembrerebbe essere stato assegnato ad un’opera incompiuta del Prof. Luciani.

Di tale criterio non risulta sia stato tenuto conto nei confronti della Prof.ssa S., in ordine al quale sembra essere stata effettuata una sorta di proiezione di giudizio orientato, su detta pubblicazione, non compiutamente definita e pertanto non concretamente ed analiticamente valutabili dalla Commissione nel contesto generale dell’opera del candidato.

Non viene pertanto in esame la qualità ed il livello scientifico dell’opera stessa, ma unicamente la sua incompletezza e quindi l’impossibilità di effettuare un giudizio prognostico su parti monografiche non conosciute e perciò non valutabili e che potenzialmente avrebbero potuto – in via di pura ipotesi – comportare considerazioni critiche penalizzanti rispetto alla parte in via di completamento, quindi con possibili riflessi sul giudizio generale relativo alla produzione scientifica del candidato, ove valutata nel suo complesso.

Il titolo in questione era invero carente di una seconda "parte" monografica, ovvero di una sorta di secondo volume e non soltanto perciò, di un fattore integrativo di minimo rilievo.

Né poteva essere ammissibile l’esame di documentazione a stampa, costituenti sostanzialmente "bozze" dell’opera mancante, non trattandosi di monografia edita nei tempi tecnici stabiliti dal bando per la produzione e che erano riferiti all’anno 2008, laddove la produzione integrativa risaliva all’anno 2009 ed era comunque meramente "stampata" in sede tipografica e non formalmente pubblicata.

Rilievo, questo, particolarmente significativo ove si consideri che, come già accennato, il giudizio di idoneità del Prof. S. si incentrava essenzialmente sulla monografia in questione, con particolare risalto rispetto agli altri titoli prodotti senza che essa avesse potuto essere disponibile per il giudizio della comunità scientifica, quindi a citazioni e commenti di dottrina in altre opere, ciò che peraltro costituisce elemento essenziale sotto il profilo del c.d. "impact factor" relativo al prestigio dell’editore ed altresì il "citation index" al riguardo dell’opera monografica, in cui si sostanzia la piena validazione dottrinaria dello studio.

L’ipotesi configura pertanto un evidente vizio nella espressione dei giudizi individuali e collettivi che pertanto erano pervenuti ad una valutazione di pariteticità, come sopra esposta, nonostante il rilievo, consapevolmente espresso dalla Commissione stessa, circa l’incompletezza della produzione scientifica della Prof.ssa S. e che era stato posto a verbale nei termini di: "la seconda monografia, pur con i pregiriscontrati, non costituisce un lavoro compiutamente sviluppato".ed altresì: "ancora incompleta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande", "l’impianto definitivo del lavoro e le soluzioni dei problemi affrontati sono ancora accennati", "la stesura ufficiale risulta ancora in via di maturazione, maturazione pienamente raggiunta, invece, nella stesura definitiva del 2009". (Quella cioè presentata fuori termine, in edizione provvisoria e pertanto non valutabile).

L’opera prodotta ritualmente da parte della Prof.ssa S. risaliva peraltro al 2004, ed era stata valutata nel procedimento per il conferimento del titolo di professore associato, per il che non costituiva innovatività nella produzione scientifica.

Da qui l’incoerenza della valutazione paritaria con il Prof. E., il cui giudizio collegiale, invece, risulta essere stato pienamente positivo senza riserve.

In conclusione pertanto, sembra evidente che i due docenti, allo stato della documentazione in atti, non potessero essere considerati "paritetici", dovendosi, di contro, pervenire a diverse considerazioni valoriali nella espressione dei vari giudizi e ciò argomentando unicamente in base alle risultanze stesse della Commissione, tuttavia viziate da incoerenza nel fattore comparativo in sede di conclusione dei giudizi.

La presa d’atto di quanto sopra esposto, avrebbe dovuto condurre la Commissione, in stretta coerenza con le risultanze maturate nei giudizi individuali e collegiali, all’espressione di un diverso esito nella votazione finale, con necessaria incidenza della incompletezza dell’opera monografica principale e con correlativo, necessario decremento nel conferimento dei voti a carico della Prof.ssa S. rispetto all’altro candidato.

Di quanto sopra non risulta potesse essere stato consapevole il Rettore, allorché, sul presupposto del tutto materiale del riscontro di parità di voto tra due candidati, aveva chiesto un "ballottaggio". Con tale espressione era tuttavia evidente che non venisse richiesta una semplice, nuova votazione che perciò si esaurisse in se stessa, ma che facesse seguito ad una nuova ponderazione delle posizioni dei candidati interessati, effettuata unicamente sugli elementi già acquisiti, rinnovando, perciò, l’intero giudizio comparativo, con conseguente riformulazione del voto.

Ed è pertanto evidente che la richiesta del "ballottaggio" disposta dal Rettore, era destituita da qualunque richiamo al merito dei giudizi e quindi espressa nella consapevolezza di una effettiva parità tra i candidati, che invece non sussisteva, né nei fatti, né sostanzialmente nello stesso giudizio della Commissione, la quale, come ampiamente detto, aveva pur riscontrato il suddetto fattore penalizzante a carico dell’opera della Prof.ssa S., senza tuttavia portarlo alle idonee conseguenze all’esito del voto.

Non sussisteva pertanto un presupposto di parità tra i candidati che valesse a rendere necessario un ballottaggio, in quanto il confronto tra i candidati poteva essere ricondotto all’esito del primo procedimento ove conseguente alle risultanze.

Ma di ciò non poteva essere edotto il Rettore all’atto della sua determinazione.

E’ quindi da caducare la seconda espressione di voto in quanto immotivata, ingiustificatamente sovvertiva del giudizio precedente, e priva di riscontro in alcun criterio regolativo del riesame, nonché incoerente con la richiesta di uno dei componenti della Commissione, di configurare nuovi criteri di giudizio per il rinnovo delle analisi dei titoli.

Illegittima altresì, nonché equivoca e contraddittoria, appare la modificazione di voto (da due a tre punti), da parte di uno dei componenti della Commissione, in favore della Prof.ssa S., in quanto priva di alcun supporto giustificativo.

Ne consegue, conclusivamente, l’annullamento complessivo del giudizio di parità tra i due candidati, la ricostituzione della priorità del Prof. E., a causa della illegittimità del giudizio espresso nei confronti della Prof.ssa S.; l’annullamento altresì dell’esito acritico del ballottaggio, con ciò restituendo gli atti al Rettore per l’adozione dei conseguenti provvedimenti coerenti con la presente pronunzia.

Il tutto senza necessità di rinvio degli atti alla Commissione, in quanto la conclusione sopra esposta è ricavata dalle stesse risultanze dei pregressi verbali, prima del ballottaggio, ove portate a coerenti esiti rispetto alle valutazioni espresse nel giudizio collegiale e rimaste travisate nell’esito di voto.

Non si ritiene infatti che la presente pronunzia venga ad incidere sulla discrezionalità di giudizio della Commissione, sostituendosi ad essa, in quanto il suo deliberato viene ad essere unicamente inciso per quanto riguarda la valutazione di un titolo della Prof.ssa S., qualificante la relativa produzione scientifica, che non poteva essere preso in considerazione, ed è perciò incentrato, come testè esposto, sulla sola incoerenza della espressione dei voti, dal che è derivata un ingiustificato giudizio di parità tra i candidati e che pertanto deve essere ricondotto a diverse risultanze comparative coerenti con i giudizi desumibili dall’operato stesso della Commissione.

Non si introduce, rispetto ad essi, alcun discordante giudizio valutativo di carattere discrezionale nella presente sede decisoria.

Ne consegue che dovrà essere rinnovato, da parte del Rettore, il solo atto conclusivo della procedura con dichiarazione della seconda idoneità ricercata, in capo al Prof. E. in luogo della Prof.ssa S..

Il ricorso in epigrafe è pertanto accolto.

Sussistono giusti elementi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

– Respinge il ricorso incidentale;

Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dispone la trasmissione degli atti al Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Roma Tre per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;

Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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