T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-08-2011, n. 6954 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con sentenza n. 1245 del 2011, in accoglimento del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto dell’intimata Croce Rossa Italiana (C.R.I.) in merito all’istanza avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l’adeguamento stipendiale, è stato ordinato alla predetta C.R.I. di provvedere sull’istanza entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza medesima.

Ritenuto che questa veniva notificata a mezzo del servizio postale il 1°marzo 2011, senza, tuttavia che l’Amministrazione fornisse alcuna risposta al ricorrente.

Considerato che con atto depositato in data 19 aprile 2011, parte ricorrente, a fronte della mancata esecuzione dell’ordine contenuto nella citata sentenza, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta;

Ritenuto, altresì, che l’Amministrazione intimata ha depositato oltre i termini di legge (in data 5 luglio 2011) memorie e documenti, di cui il Collegio non tiene conto;

Considerato che è necessario precisare che la sentenza n. 1244 del 2011 dichiarava l’obbligo della C.R.I. di provvedere sulla richiesta del ricorrente volta al computo delle differenze stipendiali, eventualmente dovute per il periodo antecedente al gennaio 2010, entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima, senza, tuttavia, pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alle suddette differenze retributive per carenza dei presupposti;

Considerato, altresì, che il ricorrente ha illustrato il contenuto della nota con cui è stato fatto il calcolo delle competenze, in asserita esecuzione della predetta sentenza.

Ritenuto che a tale provvedimento non può attribuirsi carattere interlocutorio, come sostenuto dal ricorrente, in quanto l’Amministrazione ha manifestato quale determinazione adottare in merito alle pretese avanzate dal medesimo ricorrente, sicché tale provvedimento, se ritenuto non satisfattivo di tali pretese, deve essere oggetto di autonoma impugnativa da parte del ricorrente, con la conseguenza che la nomina del Commissario ad acta non è più necessaria, essendo venuta meno la situazione di inerzia dell’Amministrazione medesima.

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere respinto.

Considerato, altresì, di disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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