T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-08-2011, n. 6952 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro – con sentenza n. 11273 del 18 giugno 2010 ha condannato il Ministero della salute al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di Euro 77.468,10, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda e, quindi decorrenti dal 30.3.2006, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000/00 ed al rimborso delle spese generali IVA e CAP da distrarsi.

I ricorrenti precisano, ed è depositata in atti apposita certificazione in tal senso, che la sentenza è passata in giudicato non essendo stato interposto appello nei termini di legge e che in data 8 luglio.2010 la suddetta sentenza veniva notificata in forma esecutiva al Ministero della salute.

Inoltre, in data 31 gennaio 2011 veniva notificato atto di diffida e messa in mora.

I ricorrenti, in applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm. hanno notificato il ricorso all’Amministrazione soccombente, affinché provvedesse a darvi esecuzione; decorso inutilmente tale termine hanno proposto ritualmente l’odierno gravame per l’ottemperanza al giudicato ex art.116 cod.proc.amm.

Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che la predetta sentenza non risulta appellata, come da certificazione allegata, sicché essendo trascorso il termine di un anno dalla sua pubblicazione, la stessa è passata in giudicato.

Il Collegio, quindi, non può non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente decisione, a quanto disposto dalla sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona della signora Giuliana Sgreccia, funzionario del TAR Lazio, il quale è incaricato di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, all’ obbligato Dicastero, qualora questo risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 30 giorni allo stesso assegnato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

ORDINA

Al Ministero della Salute, in persona del suo legale rappresentante "protempore", di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, a quanto disposto dalla sentenza, con l’avvertenza che, in caso di persistente inottemperanza, provvederà, come da motivazione, in sostituzione, il suindicato Commissario "ad acta", allo scopo nominato e con i relativi ulteriori oneri a carico dell’Ente intimato.

Condanna il predetto Ministero al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *