Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-05-2011) 25-07-2011, n. 29767 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale C.B. fu condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della PC, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di minaccia e ingiuria in danno di E.N..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge processuale, in quanto il giudice di appello ha ritenuto inammissibile per tardi vita la opposizione, proposta con i motivi di appello, alla costituzione di PC. Detta costituzione, avvenuta fuori udienza, non è stata mai notificata all’imputato. Il rapporto civilistico, conseguentemente, non si è mai costituito ed è da ritenere inesistente. Ne consegue che non può parlarsi di tardività in quanto non si fa questione di modalità della costituzione, ma della costituzione stessa, che, in quanto inesistente, è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 500.

La censura che il ricorrente deduce è stata oggetto dei motivi di appello.

Mai, prima di allora, la difesa del C. aveva eccepito alcunchè in ordine alla costituzione della PC; meno che mai, aveva proposto opposizione alla detta costituzione.

La richiesta di esclusione della PC è soggetta ai termini di decadenza dell’art. 80 c.p.p..

La opposizione alla costituzione deve essere proposta entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1.

Ne consegue che certamente tale questione non può essere oggetto di ricorso per cassazione, se non sollevata, nelle fasi precedenti, nei termini sopra indicati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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