Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-05-2011) 25-07-2011, n. 29762

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.F., per il tramite del difensore avv. Fabrizio de Sanctis, propone ricorso avverso la sentenza in data 22.4.2010, con la quale la Corte d’Appello di Firenze, confermando quella del Tribunale della stessa città dell’8.2.2007, lo riconosceva responsabile del reato di cui all’art. 495 c.p., per avere, il (OMISSIS), reso false dichiarazioni circa la propria residenza, ad ufficiali della Polizia Provinciale di (OMISSIS), che redigevano un verbale di identificazione nei sui confronti per esercizio abusivo di un’agenzia di viaggi.

Egli aveva indicato la propria residenza in (OMISSIS) – da dove era stato cancellato per irreperibilità fin dal (OMISSIS), dopo che, a suo dire, l’agente Q. lo aveva informato che si trattava di una formalità e che ciò che contava era la residenza anagrafica e non quella di fatto, mentre il teste, secondo i giudici di merito, aveva smentito di aver fatto tale dichiarazione.

Con unico motivo si deducono violazione dell’art. 495 c.p. e manifesta illogicità della motivazione. A differenza da quanto sostenuto nella sentenza gravata, a) la testimonianza dell’agente Q. non è riscontrata da quelle delle colleghe I. (che aveva dichiarato di non aver preso parte alle operazioni di identificazione) e B. (che successivamente aveva tentato le notifiche, con esito negativo, alla residenza dichiarata, apprendendo dell’avvenuta cancellazione), b) l’imputato ben poteva ignorare di essere stato cancellato dalla residenza anagrafica, dove di fatto non abitava più, ma dove c’era comunque qualcuno incaricato del ritiro della sua corrispondenza.

Illogicamente poi la corte territoriale ha ravvisato, a conferma dell’elemento psicologico, il conseguimento del vantaggio rappresentato dal rallentamento dell’iter relativo alla procedura a carico di G., dal momento che questo significa che detto iter era comunque giunto a conclusione. Inoltre, a conferma della buona fede, viene citato il fatto che il prevenuto aveva continuato ad operare presso l’associazione (OMISSIS), dove erano state effettuate le successive notifiche.

Si chiede quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Invero la sentenza di secondo, e soprattutto quella di primo grado, hanno congruamente motivato il profilo della conferma vicendevole esercitata dalle testimonianze degli ufficiali della polizia provinciale Q. e I. che, come si legge nella sentenza di primo grado, e a differenza da quanto sostenuto dal ricorrente, avevano effettuato congiuntamente le operazioni di identificazione, ricevendo dall’imputato, sempre congiuntamente, l’indicazione della residenza non corrispondente alla realtà, mentre la deposizione della B. avvalorava la circostanza che le notifiche effettuate alla residenza fornita dall’imputato, da tempo non più attuale, erano risultate negative.

Del tutto irrilevante, al fine di negare che la condotta del prevenuto fosse connotata dal coefficiente psicologico proprio del reato ascritto, è poi l’assunto che G. poteva ignorare di essere stato cancellato dalla precedente residenza, dove c’era comunque qualcuno incaricato del ritiro della sua corrispondenza.

Infatti, a parte il rilievo che tale ultima circostanza è smentita, come evidenziato dai giudici di merito, dall’esito negativo delle notifiche alla residenza di (OMISSIS) (riferito dalla teste B.), ciò non toglie che la dichiarazione resa fosse scientemente non conforme al vero. Il teste Q. ha invero escluso, contrariamente a quanto riferito da G., di averlo informato che non contava la residenza effettiva, ma quella formale.

A conferma della sussistenza dell’elemento psicologico, la corte territoriale, e il giudice di primo grado, hanno poi dato pienamente conto del vantaggio del rallentamento dell’iter della procedura per esercizio abusivo di un’agenzia di viaggi, di fatto conseguito attraverso l’ostacolo frapposto alla notifica dei relativi atti, prima che fosse accertata la nuova residenza. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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