T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-08-2011, n. 6943 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la Società istante, premesso di essere una struttura sanitaria privata, nel territorio di competenza dell’AUSL Roma C, provvisoriamente accreditata per la branca di patologia clinica nel 2006 ed autorizzata all’ampliamento delle attività sanitarie ed all’esercizio di un ambulatorio polispecialistico, che rendevano necessaria la modifica del testo pubblicitario presente sull’insegna, esponeva che, ai sensi di quanto disposto dalla circolare regionale n. 38 del 18.6.1992, in attuazione alla l. n. 175 del 1992, aveva rivolto domanda alla predetta AUSL in data 3.12.2008 per ottenere la relativa autorizzazione, conseguendo 11.3.2009, dall’Ordine nazionale dei biologi, il nulla osta ad inserire nell’insegna il nominativo del nuovo direttore tecnico ed il 27.4.2009 il parere favorevole dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri per il nuovo testo. La ricorrente precisava di aver appreso che la AUSL aveva correttamente trasmesso in data 27.5.2009 tutti gli atti necessari per il rilascio dell’autorizzazione alla Regione Lazio, che tuttavia non provvedeva. Pertanto la stessa notificava all’amministrazione regionale atto di diffida. A seguito del perdurare dell’inerzia, l’istante proponeva ricorso al TAR, ottenendo la sentenza n. 15657 del 2010 di accoglimento avverso il silenzio rifiuto, che dichiarava l’obbligo della Regione di provvedere. A seguito della nota prot. N. 16229 DB/08/06 del 5.11.2010 con cui la Regione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con sentenza n. 37842, il TAR dichiarava improcedibile il ricorso teso alla nomina del commissario ad acta. Successivamente la Società, in data 20.11.2010 inoltrava le proprie osservazioni ed alcuni documenti. Tuttavia, la Regione rimaneva ancora inerte, pertanto, la ricorrente, nel giudizio in esame, chiedeva l’annullamento del silenzio serbato dalla Regione in ordine al procedimento sopra descritto, a seguito della presentazione delle predette osservazioni, deducendo la violazione degli artt. 2 e 10 bis l. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 97 Cost. e dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa e l’eccesso di potere.

Si costituiva la AUSL rilevando di aver adempiuto a tutti gli incombenti procedurali di propria competenza e di aver inviato la documentazione alla Regione per l’adozione del relativo provvedimento. Si costituiva, altresì, la Regione, che depositava la nota 124572 dell’1.7.2011, nella quale il Dipartimento Programmazione Economica e sociale evidenziava di dover attendere, ai fini della conclusione del procedimento in esame, il rilascio dell’atto di conferma dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e dell’accreditamento istituzionale nell’ambito del riassetto generale dell’intero sistema nel territorio del Lazio, come avviato dal decreto commissariale n. 90 del 2010, costituente il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione oggetto del presente giudizio. Pertanto, formulava istanza di rinvio.

Osserva il Collegio che l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest’ultima (cfr. Cons. Stato Sez. V 22111991 n. 1331).

Ne consegue che, nel caso di specie, si può ritenere fondata la pretesa della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale a seguito della presentazione delle osservazione avverso la comunicazione di preavviso di diniego, anche tenendo conto che dagli atti risultano rilasciati sia il nulla osta ed il parere favorevole sopra richiamati ed inviati alla Regione, le cui risultanze vanno comunque trasfuse in un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto) dell’ormai risalente istanza della ricorrente, al fine anche di poter consentire adeguata tutela della posizione giuridica vantata dalla stessa.

Nessun provvedimento è tenuta ad adottare invece la AUSL, che ha correttamente inviato la documentazione e gli atti acquisiti alla Regione, come riconosciuto nello stesso ricorso.

Conclusivamente, alla luce delle svolte considerazioni, si ordina alla Regione Lazio di adottare provvedimento espresso relativo alle osservazione inviate in data 20.11.2010, nel termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione, con l’avvertenza che in caso di perdurare dell’inerzia dell’amministrazione si procederà alla nomina del commissario ad acta a mera richiesta della parte istante.

Sussistono, comunque, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione con riferimento unicamente all’obbligo di provvedere della Regione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio- rifiuto impugnato ed ordina all’amministrazione regionale, in persona del responsabile del settore competente, di provvedere, nel termine esplicitato in motivazione, con l’avvertenza che in caso di perdurare dell’inerzia dell’amministrazione regionale si procederà alla nomina del commissario ad acta a mera richiesta della parte istante..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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