Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 25-07-2011, n. 29760 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.V. fu condannato dal GdP di bolo alla pena di giustizia, oltre risarcimento del danno alla costituita PC, perchè riconosciuto colpevole del delitto ex artt. 81, 582, 612 e 635 c.p. in danno di D.G..

Il Tribunale di Venezia, sez.ne distaccata di Dolo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e mancanza e/o illogicità della motivazione: a) in relazione all’impugnata ordinanza del GdP, ordinanza di rigetto per legittimo impedimento dell’imputato all’udienza del 17.11.2008, b) per mancata applicazione dell’art. 62 bis c.p., c) per la mancata applicazione delle richieste riduzioni di pena.

Quanto alla censura sub a), l’imputato aveva rappresentato al GdP di non poter essere presente (e aveva documentato l’assunto con certificato medico), dovendo prestare continua assistenza al figlio, divenuto inabile a seguito di un grave incidente. Ebbene, il Tribunale, investito della censura formulata in riferimento alla ordinanza emessa dal GdP, ha illogicamente e infondatamente ritenuto corretta la decisione del primo giudice circa la natura non assoluta dell’impedimento, natura stabilita senza disporre alcun accertamento, ma sostenendo arbitrariamente che l’imputato avrebbe potuto farsi temporaneamente sostituire. La decisione per altro appare anche in contraddizione con quanto il medesimo giudice ha sostenuto con riferimento alla richiesta di rinvio formulata il 3.6.2010.

Quanto alla censura sub b), il giudice di appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche unicamente sulla base della ritenuta gravità del fatto (che, per altro, all’evidenza, non sussiste). Manca dunque qualsiasi esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali l’art 62 bis c.p. sarebbe inapplicabile.

Aver fatto riferimento alla sola pretesa gravità del fatto, certo non rappresenta motivazione sufficiente.

Quanto alla censura sub c), il giudicante afferma che la condotta del V. è stata certamente esagerata. Trattasi di un’affermazione illogica e apodittica, che non tiene conto alcuno dei criteri ex artt. 133 e 133 bis c.p. e della pertinente giurisprudenza di legittimità.

Motivi della decisione

La prima censura è infondata.

Il Tribunale, con riferimento alle esigenze di assistenza del figlio dell’imputato, ha ritenuto che esse non fossero tali da non consentire al padre un’assenza temporanea, vale a dire per il tempo necessario ad assicurare la sua presenza in udienza.

Il giudicante ha formato il suo convincimento sulla base del certificato medico presentato dalla difesa del V. e, ritenendo di essere in grado di decidere, non ha disposto accertamenti.

E’ di tutta evidenza che competeva all’istante fornire la prova, non solo della sussistenza dell’impedimento, ma anche della sua natura assoluta, vale a dire della impossibilità per il V. di ottenere una sostituzione temporanea nella attività di assistenza al figlio.

La decisione poi non contrasta affatto con il contenuto della ordinanza con la quale è stato accordato rinvio, in relazione alle esigenze, terapeutiche (non di mera assistenza, dunque) del figlio dell’imputato, atteso che il Tribunale ha chiarito che il paziente necessitava trascorre un periodo predeterminato (4 settimane) in un centro iperbarico, sito in località diversa da quella di residenza dell’imputato e lontana da essa. In tal caso, evidentemente, il giudicante ha ritenuto sufficientemente provata (o comunque plausibile) la impossibilità per il V. di farsi sostituire.

Manifestamente infondate (e quindi inammissibili) sono le residue censure. Invero, il diniego delle circostanze ex art 62 bis c.p. e il diniego di riduzione di pena è stato motivato, esplicitamente, con riferimento alla obiettiva gravitò del fatto (bastonate sul capo e minacce in danno di chi si accingeva a esercitare un suo diritto) e, implicitamente, alla intensità del dolo (reiterazione dell’azione, dopo essere stato fiscamente separato dalla sua vittima e "vendetta" esercitata anche su cose di pertinenza della PO, della quale ebbe a danneggiare l’autovettura). Sulla base della descritta condotta, il V. è stato, evidentemente, considerato come un individuo connotato da una forte aggressività e incapace di controllare i suoi accessi di ira.

Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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