Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 25-07-2011, n. 29759

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25-6-2010, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di quella del tribunale monocratico della stessa città del 17-4-2007, dichiarava prescritto il reato contravvenzionale e riderminava la pena per il reato di furto aggravato contestato a N.D. – già concesse generiche equivalenti – in mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa, ritenuta equa ed adeguata.

Ricorre personalmente N. deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello.

Motivi della decisione

Il ricorso è tardivo.

L’imputato era presente all’udienza del 25-6-2010, in cui veniva pronunciata la sentenza che fissava il termine di trenta giorni – scadente quindi il 25-7-2010- per il deposito della motivazione.

Poichè la motivazione era depositata l’8-7-2010, nel rispetto quindi, di detto termine, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 24-10-2010, mentre veniva depositato soltanto il 16-11-2010.

Ad abundantiam si rileva l’inammissibilità del ricorso anche sotto il diverso profilo dell’assoluta aspecificità della censura proposta.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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