Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 25-07-2011, n. 29758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorso proposto da G.P. per il tramite del difensore, avv. Raffaele Monaco, ha ad oggetto la sentenza del GdP di Napoli in data 23-4-2010, con la quale il predetto G. è stato condannato a pena pecuniaria per il reato di lesioni personali semplici in danno di M.A., commesso il (OMISSIS);

M., amministratore condominiale, si era recato nella tabaccheria dell’imputato per contestargli il mancato pagamento di alcune bollette. Questi, chiusa la saracinesca del negozio, lo aveva aggredito dapprima verbalmente quindi fisicamente, mentre uno sconosciuto coperto da casco integrale, frattanto entrato nell’esercizio, lo aggrediva da dietro.

Premesso che l’imputato, in sede di esame, aveva dichiarato che il fatto si era limitato a spintonamento reciproco e che suo cugino D.R., presente, aveva cercato di frapporsi tra loro, la responsabilità era ritenuta sulla base delle dichiarazioni della p.o. avvalorate dalla chiusura improvvisa della saracinesca da parte di G., sintomatica delle sue bellicose intenzioni, e dal referto medico attestante le lesioni subite da M., in assenza di ragioni a sostegno dell’ipotesi che questi avesse falsamente accusato G..

Il ricorso è affidato alla sola censura di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per essere stata omessa la valutazione di una prova essenziale ai fini della decisione, cioè la testimonianza di D., teste oculare che smentisce la versione della p.o. avendo affermato di essersi frapposto tra i due antagonisti, con conseguente impossibilità per G. di colpire al volto M..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

E’ del tutto erronea la censura di omessa valutazione della testimonianza D., interpretata dal ricorrente come in contrasto con la versione della p.o..

Invero, nella ricostruzione dei fatti fornita dallo stesso imputato, e riportata nella sentenza di primo grado, D. si era limitato a tentare di frapporsi tra i due contendenti, con la conseguenza che la diversa interpretazione della testimonianza proposta dal ricorrente è valutazione in fatto, in questa sede preclusa. Senza contare che, se pure D. fosse riuscito ad interporsi tra i due, il suo intervento non avrebbe necessariamente evitato, a differenza da quanto sostenuto nel ricorso, che uno o entrambi si colpissero.

Anche nel suo complesso, poi, la motivazione si sottrae alle censure del ricorrente dando pienamente conto non solo del sintomatico gesto di G., incompatibile con intenzioni di pacifica discussione, di chiudere la saracinesca del negozio in orario di apertura, ma anche del fatto che, avendo D. riferito di ignorare chi avesse iniziato per primo, ciò implicava che la colluttazione tra i due ci fosse stata, con l’implicita, ma ovvia conseguenza che, non avendo G. riportato lesioni obiettivate, l’aggressore non poteva che essere stato lui, mentre l’aggressione da dietro, ad opera del terzo sopraggiunto in moto e coperto dal casco, – anche a qualificarla come autonoma rispetto a quella dell’imputato – risultava collocata dal teste in una fase successiva della vicenda.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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