DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 271

Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attivita’ culturali aventi durata non superiore a novanta giorni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 46 del 25-2-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare
l’articolo 2, modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti
salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da
disposizioni di legge;
Tenuto conto altresi’ che ai sensi dell’articolo 7, comma 4 della
legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o
autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini
stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Preso atto che i procedimenti, per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini
superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono
nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto di dover procedere all’individuazione dei termini, non
superiori a novanta giorni, dei procedimenti di competenza del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa
di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio, i cui termini non
siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella
tabella di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente
regolamento.

Art. 2 Abrogazioni 1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, ed al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all’individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali di cui all’allegato 1. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 dicembre 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali Bondi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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