T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-08-2011, n. 6938 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato in data 4.11.2010 e tempestivamente notificato, l’istante che gestisce la casa di cura Nuova Itor in regime di accreditamento con il SSR anche per l’attività ostetrica con 18 posti letto, premesso di essere equiparabile per requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici ai sensi della DGR n. 426/06 alle strutture di I livello per le quali l’allegato 2 alla delibera n. 4238/07 fissava un valore minimo di attività ostetrica di 330 parti l’anno, esponeva che il decreto impugnato aveva previsto che le UOP di I livello dovessero avere un volume minimo di attività ostetrica (numero parti/anno) di 500 a pena di revoca dell’accreditamento e che l’adeguamento dovesse avvenire entro il 31.12.2010. Pertanto, l’istante censurava il predetto provvedimento, deducendo il seguente articolato motivo di gravame:

– eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento dal fine, disparità di trattamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241 del 1990, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza e violazione dell’art. 32 della Costituzione, poiché per un verso l’atto impugnato preclude all’istante di effettuare un numero maggiore di prestazioni stante il limite finanziario derivante dalla necessità di rispettare il budget imposto dalla Regione, per altro verso il nuovo piano si fonda esclusivamente sul Progetto Obiettivo Materno Infantile risalente a oltre 10 anni fà e relativo alle strutture pubbliche. La ricorrente precisava, inoltre, che non potrebbe assumersi a riferimento il valore dell’anno precedente nè potrebbe essere imposto alla struttura di adeguare l’organizzazione per 500 parti l’anno in un termine così breve come quello assegnato dal decreto.

Si costituiva l’amministrazione regionale, precisando che il decreto impugnato deriva dall’intento di effettuare una complessa riorganizzazione della rete perinatale all’interno della Regione Lazio e che il provvedimento trova fondamento in un’attenta istruttoria che ha avuto come punto di partenza il citato Progetto Obiettivo Materno Infantile, i cui assunti sono stati ribaditi nel Piano per il miglioramento del sistema di emergenza/urgenza pediatrica approvato dalla Commissione consultiva costituita presso il Ministero della Salute e che si è sviluppata attraverso il documento del Gruppo di lavoro di Lazio Sanità- Agenzia di sanità pubblica, di cui alla decisione n. 104 del 2009. In tale contesto, la Regione precisava che il principio della soglia minima è strettamente legato ai concetti di efficienza, efficacia ed economicità e risulta confermato dall’allegato A del decreto n. 82 (in atti). Chiedeva, di conseguenza, la reiezione del ricorso.

Si costituiva, altresì, la Casa di Cura S. Maria di Leuca contestando, primariamente, la qualità di controinteressata in quanto soggetto accreditato ma non convenzionato e, nel merito, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 5461 del 2010 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare per quanto concerne il termine fissato per l’adeguamento.

Motivi della decisione

1 – Preliminarmente, deve essere condivisa l’eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controinteressata. Infatti, come precisato da quest’ultima e risultante dalla documentazione in atti, la Casa di Cura S. Maria di Leuca svolge da sempre attività sanitaria in regime totalmente privatistico, trovandosi, pertanto, in posizione radicalmente diversa da quella della ricorrente che aspira alla conferma della posizione di struttura privata convenzionata. Ne consegue che la Casa di cura menzionata non riceve alcun vantaggio dal decreto impugnato che ha modificato i requisiti per la classificazione della struttura, assegnando un termine per adeguarsi, pena la revoca dell’accreditamento – convenzionamento.

Ne consegue che la Casa di cura privata S. Maria di Leuca deve essere estromessa.

2 – Passando alla trattazione del merito, va osservato che, nel sistema sanitario delineato dal d.lgs n. 502 del 1992, come successivamente modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, caratterizzato dalla compresenza di pubblico e privato nell’offerta sanitaria, non può affermarsi una completa equiparazione delle case di cura private con gli ospedali pubblici, come recentemente ribadito a proposito della fissazione dei tetti di spesa dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. V, 16 marzo 2010, n. 1514 (cfr. in terminis, anche Cons. St., Sez. V, dec. n. 1858/2008).

Va, peraltro, evidenziato che il meccanismo di accreditamento delle strutture private e la conseguente destinazione di somme a carico del bilancio pubblico comporti la fissazione di requisiti connessi a parametri di efficienza e buona amministrazione cui ancorare il rilascio dell’accreditamento in ragione della programmazione effettuata a livello sanitario e dei vincoli di bilancio esistenti per la spesa sanitaria della regione. Sicchè, per un verso non può escludersi il permanere per le Case di cura private di un margine di rischio di impresa né può affermarsi che l’attività e l’organizzazione delle stesse debbano essere interamente remunerate a carico del bilancio pubblico.

Per altro verso, deve rilevarsi che le contestazioni relative alla fissazione del margine di efficienza dettato dalla previsione del numero minimo di prestazioni in un anno, effettuata dalla Regione, viene contestato dalla ricorrente unicamente facendo riferimento alla precedente soglia, nonché alla gravosità delle risorse necessarie per adeguarsi ed al tempo esiguo assegnato per l’adeguamento. Invece, non appaiono analiticamente smentiti i risultati dell’analisi avviata con il Piano di riorganizzazione, confermato dagli studi dell’ASP, che attengono peraltro a profili tecnicodiscrezionali sindacabili in questa sede nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché del travisamento dei fatti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza.

3 – Tuttavia, come già evidenziato in sede cautelare e proprio in ragione dell’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale della struttura accreditata e della necessità di operare una programmazione dell’attività e dell’assetto finanziario, risulta manifestamente illogico disporre la revoca dell’accreditamento a causa del basso volume di attività ostetrica per la UOP Nuova Itor, che risulta in linea con quanto precedentemente stabilito in termini di requisiti, con un effetto pertanto retroattivo della nuova soglia di volume. Altresì, appare viziata sotto il medesimo profilo la fissazione di un termine così breve – peraltro ormai trascorso senza effetti in forza della sospensione operata in sede cautelare, ma senza che la Regione si sia ripronunciata come disposto con l’ordinanza di sospensiva

Da quanto dichiarato dalla ricorrente, e non smentito dalla Regione, risulta che la Casa di cura istante è stata in grado di effettuare nel 2009, pur con il budget contenuto ad essa assegnato, ben 418 parti. Ciò appare un dato idoneo a far ritenere possibile l’adeguamento della Casa di cura al nuovo requisito richiesto ove sia fissato un termine congruo.

4 – Quanto sin qui è sufficiente a concludere per l’accoglimento del gravame in parte qua, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato con riferimento alla previsione della revoca dell’accreditamento relativo alla Casa di cura ricorrente, nonché con riguardo alla fissazione del termine del 31.12.2010, rimanendo assorbita l’ulteriore censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo, salvi restando gli ulteriori provvedimenti che la Regione vorrà assumere dal punto di vista attuativo della disposizioni programmatiche relative alla riorganizzazione della Rete dell’assistenza perinatale contenuta nell’allegato al provvedimento in oggetto.

In ragione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in parte qua, come sopra specificato. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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