Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27342 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.A. e L.F. convenivano in giudizio la Ing.El.Va. Trading s.r.L, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 82.561.066, oltre accessori, a titolo di compenso per lo svolgimento, quali soci dello studio professionale Illum, di attività professionale di progettazione, promozione e supporto tecnico volto alla divulgazione, studio di applicazione ed installazione su tutto il territorio nazionale di parafulmini dei quali la società era esclusivista.

Con sentenza del 10-3-2001 il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di L. 29.719.000, oltre interessi e rivalutazione.

Avverso la predetta decisione veniva proposto appello principale dalla Ing.El.Va. Trading s.r.l. e appello incidentale da L. F., R.F. e R.M. (queste ultime costituitesi quali eredi di R.A.).

Con sentenza depositata il 7-4-2005 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la società appellante al pagamento in favore degli appellati della minor somma di Euro 4.034,91, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono L.F., R. F. e R.M., sulla base di tre motivi.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1323, 1325, 2225, 2233 e 2730 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono che, in base alle norme dettate in materia di lavoro autonomo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, il compenso spettante agli attori per l’attività svolta doveva essere determinata in base alle tariffe professionali. Sostengono che la Corte di Appello, violando le disposizioni di legge richiamate e incorrendo in vizi di motivazione, ha affermato la sussistenza di un accordo relativo ai corrispettivi spettanti ai professionisti.

Affermano, in particolare, che il giudice del gravame ha errato nel ritenere privo di qualsiasi rilevanza il documento all. 1 prodotto in primo grado, proveniente dalla Ing.El.Va. Trading s.r.l., il quale stava a confermare la mancanza di un accordo circa la determinazione del compenso. Aggiungono che la motivazione è viziata anche nella parte in cui ha ritenuto che dalla somma complessivamente spettante ai professionisti (pari al 5% del fatturato indicato dalla società convenuta) dovesse essere detratto l’importo pari a un terzo di spettanza dell’ing. V.. Fanno presente che la Ing.El.Va.

Trading s.r.l., nell’atto di costituzione in giudizio e nelle dichiarazioni rese in udienza dal proprio amministratore delegato, ha confermato di dovere un corrispettivo pari al 5% del fatturato in favore del R. e del L..

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello, sulla base della deposizione del teste V., di cui ha positivamente vagliato l’attendibilità, ha ritenuto certo, in punto di fatto, che tra le parti era intervenuto un accordo, in forza del quale il corrispettivo dovuto dalla società committente per l’opera resa dai professionisti andava determinato in base a percentuali prestabilite sul fatturato. Nel pervenire a tali conclusioni, il giudice del gravame non ha affatto ignorato il documento (all. 1) invocato dai ricorrenti, ma lo ha esaminato e ritenuto privo di qualsiasi rilevanza probatoria; e ciò in base al rilievo, corretto sul piano logico e giuridico, secondo cui si tratta di un elenco informale, senza data e senza firma, che non può essere ritenuto di provenienza dalla società.

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione delle norme dettate in tema di determinazione del compenso professionale, atteso che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., l’accordo delle parti costituisce la fonte primaria della determinazione di tale compenso, mentre le tariffe professionali rappresentano una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale può farsi ricorso solo in assenza di pattuizioni al riguardo.

Nè ricorrono i dedotti vizi di motivazione e le prospettate violazioni delle norme dettate in materia di valutazione delle prove, avendo la Corte territoriale fornito adeguata giustificazione delle ragioni della decisione, basando il proprio convincimento circa l’esistenza dell’accordo contrattuale su elementi probatori ritualmente acquisiti al giudizio.

La decisione impugnata risulta congruamente motivata anche nella parte in cui, nel quantificare il corrispettivo dovuto ai due attori, ha proceduto alla decurtazione di un terzo del compenso pattuito dalle parti, avendo dato atto che dalla testimonianza del V. era emerso che le percentuali indicate si riferivano "alla prestazione complessiva di tutti e tre i professionisti".

Ciò posto, si osserva che i ricorrenti, con il motivo in esame, attraverso la formale deduzione di violazione di legge e di vizi di motivazione, propongono, in buona sostanza, mere censure di merito, che mirano ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, essi finiscono col sollecitare a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa istituzionalmente riservato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, i vizi di motivazione denunciatoti in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 28-7- 2008 n. 20518). L’onere di adeguatezza della motivazione, inoltre, non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E’, infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 20- 11-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2-8- 2001 n. 10569).

Deve ulteriormente rilevarsi che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza dei ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, essendo insufficienti i richiami "per relationem" agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità (Cass. 28-2-2006 n. 4405; Cass. 16-2-2007 n. 3651).

Ciò posto, si rileva che il motivo in esame, nella parte in cui lamenta l’omessa valutazione delle ammissioni rese dalla società convenuta nella comparsa di costituzione circa la spettanza dell’intero compenso al L. e al R., difetta del requisito di autosufficienza, non avendo trascritto il contenuto di tale atto, per la parte che qui interessa, sì da porre questa Corte nelle condizioni di valutare, sulla base della sola lettura del ricorso, se effettivamente la menzionata comparsa contenesse dichiarazioni di natura confessoria.

Quanto, invece, alle dichiarazioni rese all’udienza del 18-1-2001 dall’amministratore delegato della società convenuta, trascritte nel ricorso, si osserva che le stesse fanno espresso riferimento alla volontà di "transigere la questione" e non possono, pertanto, assumere rilevanza confessoria, non potendo ritenersi sorrette d&ll’animus confitendi, e cioè dalla intenzione di ammettere un fatto sfavorevole al dichiarante (cfr. Cass. 27-4-1998 n. 4273; Cass. 23-1997 n. 712; Cass. 2-7-1987 n. 5776).

2) Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha detratto dall’importo dovuto agli attori l’intera somma di L. 10.000.000 agli stessi già versata dalla società. Sostengono che, trattandosi di fatture, che la controparte ha dichiarato di aver ricevuto, dall’importo percepito quale acconto andava detratta la quota relativa all’IVA. Il motivo è privo di fondamento, in quanto la Corte di Appello ha ritenuto provato l’avvenuto pagamento della somma di L. 10.000.000 da parte della società Etruria, non già in base alla fattura richiamata dall’appellante, di cui ha rilevato la mancata produzione in giudizio, ma in base alle ammissioni rese nella citazione introduttiva dal L. e dal R.. Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha detratto dal compenso complessivamente dovuto ai due professionisti l’intera somma di L. 10.000.000 che i predetti hanno dato atto di avere già percepito, non essendovi prova, in mancanza di allegazione di documenti fiscali, che parte di tale importo sia stato versato a titolo d’imposta.

3) Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine al regime delle spese processuali, compensate per il primo grado e poste a carico degli attori per il giudizio di appello.

Il motivo è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice di appello, allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poichè l’onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della controversia, (tra le tante v. Cass. 4-6-2007 n. 12963; Cass. 22-12-2009 n. 26985).

Il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., al fine della determinazione dell’onere delle spese processuali, pertanto, non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole (Cass. 9-3-2004 n. 4778).

Nella specie, la Corte di Appello non si è attenuta a tali principi, in quanto, senza procedere ad una valutazione globale dell’esito del giudizio, ha condannato gli appellati alle spese di appello, ritenendo i medesimi soccombenti in tale grado, in considerazione del sostanziale accoglimento dell’appello principale e del rigetto del gravame incidentale.

Su tale punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, la quale dovrà decidere in base al principio di diritto secondo cui il giudice di appello, allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, tenendo conto che il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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