Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 25-07-2011, n. 29754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Novara, Sezione distaccata di Borgomanero, in data 22.1.2007, P.F. veniva condannato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile G.I., per il reato continuato di cui agli artt. 582, 612 e 635 cod. pen., commesso il (OMISSIS) dapprima, in concorso con altre cinque persone, colpendo G. I. con pugni e con mazze da baseball e cagionandogli frattura della rotula sinistra, ferite al cuoio capelluto ed alla gamba sinistra ed ematoma lombare, e successivamente colpendo ripetutamente con un’accetta la porta dell’abitazione di S.V. e C.P. e l’autovettura della C. e minacciando i predetti di ucciderli se non avessero aperto la porta e non fossero andati (OMISSIS).

La responsabilità dell’imputato, assolto in primo grado con sentenza appellata dal pubblico ministero e della parte civile, era affermata in base alle dichiarazioni del G., confermate da quelle dei fratelli G.F.C. e G.C., e del S., a quelle rese nelle indagini preliminari dalla C. e dalla teste T.A., considerate prevalenti sulle ritrattazioni dibattimentali delle testi per essere state queste ultime sottoposte a minaccia, ed alla ritenuta inattendibilità dei testi a difesa sull’alibi addotto dall’imputato.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge in ordine all’acquisizione delle dichiarazioni extradibattimentali della C. e della T., lamentando la mancata indicazione di elementi concreti sulle ipotizzate minacce nei confronti delle testimoni;

2.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità dei testi a difesa, denunciando anche a questo proposito l’omessa indicazione di elementi specifici a riguardo.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’utilizzazione della denuncia della C. e dell’integrazione di denuncia della T. è infondato.

L’acquisizione delle precedenti dichiarazioni del testimone per essere stato lo stesso sottoposto ad atti intimidatori non richiede che questi ultimi siano accertati nei termini necessari per la prova dei fatti di cui all’imputazione; essendo viceversa sufficiente a tal fine qualsiasi elemento sintomatico dell’avvenuta intimidazione, purchè di concretezza superiore al mero sospetto e connotato da precisione, oggettività e significatività (Sez. 6, n. 2704 del 18.2.2008, Imp. Morabito, Rv. 240971; Sez. 1, n. 44160 del 30.9.2009, imp. Siniaku, Rv. 245558), e tale da rendere logicamente plausibile che la genuinità della deposizione dibattimentale sia stata compromessa (Sez. 2, n. 38894 del 216.9.2008, imp. Dal Gesso, Rv.

241447).

Ciò posto, la sentenza impugnata motivava congruamente sul punto in aderenza a questi principi, desumendo il condizionamento delle ritrattazioni dibattimentale della C. e della T. da una pluralità di elementi emergenti dalle stesse denunce, nelle quali le predette testi manifestavano uno stato di intimorimento e di soggezione nei confronti del P., dal tenore delle ritrattazioni, inverosimilmente motivate al punto che la T. giungeva ad accusare il pubblico ministero e i carabinieri di pressioni indebite, e da circostanze indicate da altri testimoni, segnatamente l’essersi il S. ed il G. trasferiti da Prato Sesia successivamente ai fatti e le pressioni direttamente subite ad opera del P. dallo stesso G. e da D.P. P. perchè rispettivamente ritrattassero la denuncia e confermassero l’alibi dell’imputato. Tale argomentazione dava in effetti conto, senza manifeste discrasie logiche, della presenza di una diffusa attività intimidatoria del P., che rendeva senz’altro plausibile la commissione di atti analoghi nei confronti della C. e della T. rispetto a ritrattazioni altrimenti inspiegabili ed immotivate.

2. Infondato è pure il motivo di ricorso relativo alla ritenuta inattendibilità dei testi a difesa.

Anche per questo profilo la motivazione della sentenza impugnata si presenta invero immune da vizi logici, nel momento in cui riteneva inattendibili i testi Q.V., Q.M., Cr.An., C.V. ed A.A. sulla cena alla quale gli stessi avrebbero partecipato con il P. la sera dei fatti in considerazione dell’intervento dei predetti testi nella sola fase dibattimentale, dei descritti atti intimidatori del P. e delle dichiarazioni del teste D.P., anch’egli presente alla cena, laddove lo stesso riferiva che ad un certo punto il P., Q.V. ed altri tre uomini si allontanavano con delle mazze e tornavano dicendo di aver colpito una porta con un piccone, strumento che effettivamente il P. aveva in mano, e di aver spaccato un ginocchio ad una persona.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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