Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 25-07-2011, n. 29753

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di S. Valentino in Abruzzo in data 23.5.2008 con la quale P.A. veniva condannato alla pena di Euro 700 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen., commesso il (OMISSIS) rivolgendo a D.C.L., nel corso di una lite in strada, le frasi "scendi che ti meno, ti rompo la faccia, ti rompo il culo, aprì la porta e scendi se sei un uomo, ti ammazzo di botte".

La responsabilità dell’imputato era ritenuta sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e di quelle del verbalizzante C. in merito all’identificazione dell’Imputato nel conducente dell’autocarro indicato da D.L. quale autore del fatto.

Il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando che la stessa sia fondata su accertamenti compiuti presso la ditta proprietaria del veicolo condotto dall’autore del fatto senza che il verbalizzante abbia precisato da chi abbia ricevuto l’indicazione del nominativo dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare per un verso che il divieto di utilizzabilità posto dall’art. 195 c.p.p., comma 7, relativamente alle dichiarazioni del teste de relato che si dica non in grado di indicare la fonte delle informazioni riferite, trova giustificazione nella inattendibilità insita nella volontà del teste indiretto di ostacolare l’identificazione del teste diretto, impedendo la verifica del dato informativo, e non opera pertanto laddove siffatta volontà sia esclusa dall’aver il teste indiretto offerto comunque elementi utili all’identificazione della fonte originaria (Sez. 5, n. 8610 del 3.5.1996, imp. Nocchiero, Rv. 205867); e per altro che l’indicazione del teste diretto deve avere caratteristiche minime tali da rendere indubitabile l’esistenza del predetto, non essendo a tal fine necessaria una completa precisazione dei relativi dati anagrafici (Sez. 3, n. 35426 del 3.7.2008, imp. Belmonte, Rv. 240758).

Nel caso di specie, il Tribunale riteneva utilizzabile la testimonianza indiretta del C. sull’indicazione del conducente del veicolo, responsabile della contestata aggressione, in quanto riferita ad informazioni ricevute da un responsabile della ditta proprietaria del mezzo; argomentazione, questa, logicamente corretta e conforme ai principi appena enunciati. Il riferimento del verbalizzante alla qualifica del teste diretto, considerato unitamente alla posizione istituzionale del C., esclude senz’altro qualsiasi intento di quest’ultimo di impedire l’identificazione della fonte diretta della prova; e d’altra parte è sufficientemente determinato per dissipare qualsiasi dubbio sull’effettiva esistenza di quest’ultima.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone al condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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