T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 2090 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, la società istante impugna il provvedimento e le norme del regolamento della pubblicità del comune di Milano indicati in epigrafe, con i quali l’amministrazione intimata ha dichiarato decadute le autorizzazioni pubblicitarie alla stessa intestate.

A sostegno del proprio ricorso la società deduce la violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 21quinquies e 21nonies della legge n. 241/1990, 3 e 97 della Costituzione e 11 delle disposizioni preliminari al codice civile per tardiva conclusione del procedimento, omessa valutazione delle osservazioni dalla stessa presentate, violazione dei principi di tassatività e di legalità dell’azione amministrativa, di buona fede e di affidamento, di leale collaborazione, nonché del principio tempus regit actum, e la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993.

La ricorrente ha, altresì, formulato istanza di risarcimento del danno, anche da ritardo.

Si è costituito il comune di Milano, che ha in via preliminare eccepito l’irricevibilità del ricorso per la tardiva impugnazione delle disposizioni normative del regolamento sulla pubblicità sulle quali si fonda il provvedimento impugnato, che erano state portate a conoscenza dell’istante mediante precedenti note, chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il collegio ritiene, in via preliminare, di accogliere l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal comune intimato con riferimento alla tardiva impugnazione delle disposizioni normative del regolamento comunale sulla pubblicità. Tale regolamento, in vigore dal primo gennaio 2009, è stato, infatti, approvato con delibera del consiglio comunale n. 138/08 pubblicata all’albo pretorio dal 2 al 17 ottobre 2008. Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta che il comune abbia più volte sollecitato la società ricorrente ad adeguarsi alle prescrizioni del regolamento, che disponevano la presentazione di una dichiarazione sulla conformità alla nuova normativa delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari posseduti, dichiarazione prima sottoposta al termine del 31 dicembre 2009 e poi prorogata al 30 giugno 2010, pena la decadenza delle autorizzazioni possedute al 30 settembre 2010. Di conseguenza, il ricorso, notificato il 2 dicembre 2010, è terdivo, perché proposto oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dell’atto di natura normativa secondaria.

Con riferimento alla restante parte, il ricorso è infondato nel merito, alla luce delle seguenti considerazioni.

Dopo avere ricevuto numerosi solleciti da parte del comune in ordine all’adeguamento delle prescrizioni sul regolamento sulla pubblicità, che prevedeva, come già detto, l’obbligo della presentazione di una dichiarazione in merito alla conformità delle autorizzazioni pubblicitarie possedute alla luce delle nuove prescrizioni regolamentari, la ricorrente solo in data 9 settembre 2010 – dunque quando era già scaduto il termine di un anno e mezzo dall’entrata in vigore del regolamento sottoposto alla sanzione della decadenza delle autorizzazioni – presentava all’amministrazione intimata un generico elenco di mezzi pubblicitari posseduti ammettendo che "gli impianti pubblicitari in oggetto della presente dichiarazione, non sono tutti conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento comunale sulla Pubblicità".

Il comune comunicava all’interessata l’irricevibilità di tale dichiarazione, perché tardiva e non conforme ai requisiti richiesti specificamente dal regolamento, avviando il procedimento di decadenza di 17 autorizzazioni intestate alla stessa in data 7 ottobre 2010 ed adottando il provvedimento impugnato dopo aver esaminato le osservazioni dalla medesima presentate.

Dalla scansione degli accadimenti temporali descritti e dall’esame della documentazione emessa e presentata, così come versata in atti, il collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che l’operato dell’amministrazione sia da considerarsi del tutto legittimo.

Il provvedimento di decadenza è stato, infatti, adottato entro un congruo termine, non potendo ritenersi di natura perentoria quello previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2009, n. 599); inoltre, l’assunto ritardo nell’adozione del provvedimento non ha leso in alcun modo la posizione dell’interessata che, al contrario, ha potuto avvantaggiarsene godendo di un ulteriore periodo delle autorizzazioni di cui era titolare, non più rispondenti ai requisiti del regolamento sulla pubblicità in vigore.

Dalla motivazione molto articolata del provvedimento risulta, poi, l’accurata valutazione delle osservazioni presentate dall’interessata, oltre che la scrupolosa attuazione delle prescrizioni dell’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993 nel prevedere la sanzione della decadenza – parte integrante dei poteri di autoregolamentazione del comune – per le ipotesi di mancata presentazione nei termini della dichiarazione relativa alla conformità degli impianti pubblicitari alle nuove disposizioni regolamentari, in ragione della necessaria tutela delle esigenze di pubblico interesse di ordinato sviluppo urbanistico, decoro urbano, estetica cittadina.

Come affermato da recenti pronunce del giudice di secondo grado, infatti, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ogni Comune è tenuto ad adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta, che disciplini le modalità di effettuazione della pubblicità, con la possibilità di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, e in ogni caso determini la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione e i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti; segue da ciò che l’installazione di impianti pubblicitari è un’attività economica contingentata, stante la limitatezza degli spazi a ciò destinati, la quale non si pone in contrasto con la tutela costituzionale della libera iniziativa privata, giacché lo stesso art. 41 cost. ammette la possibilità di limitare tale libertà onde contemperarla con l’utilità sociale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2723).

Deve, inoltre, evidenziarsi che il comune intimato si è adoperato in vari modi per sollecitare l’ottemperanza da parte della ricorrente alle prescrizioni regolamentari, nel rispetto del principio di leale collaborazione, come risulta dalla copiosa documentazione versata in atti. Ciò nonostante, l’interessata è rimasta inerte, lasciando scadere il termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione, sebbene lo stesso fosse stato prorogato di sei mesi.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso è in parte irricevibile e, per il resto, infondato e va respinto, unitamente all’istanza di risarcimento del danno.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione quarta – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e, per il resto, lo respinge, unitamente all’istanza di risarcimento del danno, ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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