Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 25-07-2011, n. 29752

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di S. Elpidio a Mare in data 13.11.2008 con la quale M.S. veniva condannato alla pena di Euro 600 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. commesso il (OMISSIS) cagionando a Ma.Le., di anni nove, lesioni personali derivanti da algia al collo, al naso ed al cuoio capelluto.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta sulla base delle dichiarazioni rese da P.P., madre della persona offesa, e dai riscontri individuati nelle deposizioni delle testi S. S. e V.M. e nel certificato medico.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge in ordine alla configurabilità dell’evento del reato nella mera algia diagnosticata nel certificato, non costituente malattia o alterazione della funzionalità di un organo;

2.2. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando che quest’ultima sia stata pronunciata sulla base di testimonianze di persone che non avevano assistito al fatto e che non sia stata verificata l’attendibilità della P. in presenza di contraddizioni con quanto riferito dalle altre testi;

2.3. violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni scritte all’esito del dibattimento.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità dell’evento del reato è infondato.

L’imputazione contestata, al di là del testuale riferimento all’algia, è chiaramente formulata nel senso di indicare l’evento del reato nelle lesioni provocate dalla condotta addebitata al M.; lesioni che, attraverso l’espresso richiamo della sentenza impugnata al certificato in atti, si individuano nei constatati traumi al rachide cervicale ed alla piramide nasale, correttamente qualificati dalla stessa sentenza come alterazioni funzionali dell’organismo.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

La sentenza impugnata motivava invero coerentemente in base alle dichiarazioni della P., che dalla decisione di primo grado risultano riportare quanto riferito dalla parte offesa minorenne in ordine all’averla l’imputato strattonata afferrandola per i capelli e per il naso, valutandole come lineari, circostanziate e non contraddittorie, oltre che confermate dal referto e non contrastate da una diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa. Ed a fronte di questa argomentazione, priva di incongruenze logiche, devono ritenersi altrettanto logicamente disattesi i rilievi difensivi in merito al non avere le testi sentito la Ma. gridare e notato segni sulla persona della stessa, circostanze compatibili con il verificarsi del fatto anche in considerazione della natura delle lesioni.

3. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla mancata presentazione delle conclusioni scritte della parte civile. Dette conclusioni risultano in realtà presentata all’esito del giudizio di primo grado; e la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello, per il noto principio di immanenza, non implica revoca tacita delle stesse (Sez. 2, n. 24063 del 20.5.2008, imp. Quintile, Rv. 240616).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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